Trasferimento personale sanità penitenziaria: maturato economico e fasce retributive (Cass. civ. Sez. Lav. n. 28911/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il personale trasferito dal Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM 1° aprile 2008, ha diritto al mantenimento del trattamento economico complessivo già goduto (c.d. maturato economico), ma non all’attribuzione automatica di fasce retributive superiori per effetto dell’anzianità di servizio maturata presso l’amministrazione di provenienza. La progressione economica orizzontale, infatti, richiede il superamento di una selezione e non consegue automaticamente all’anzianità.
Il Fatto
Un infermiere professionale, già dipendente del Ministero della Giustizia (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria), inquadrato nella qualifica B2 del relativo CCNL, transitava al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi dell’art. 3 del DPCM 1° aprile 2008, attuativo della l. n. 419/1998 (riordino della medicina penitenziaria). La ASL di destinazione lo inquadrava nella categoria D, fascia economica iniziale, conservandogli il trattamento economico complessivo mediante assegno ad personam. Il lavoratore agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento della progressione orizzontale alla fascia economica 6 della categoria D, sostenendo che l’art. 3, comma 2, del DPCM imponesse di tener conto, ai fini dell’inquadramento nella fascia, non solo del maturato economico ma anche dell’effettiva anzianità di servizio maturata (c.d. maturato giuridico). Il Tribunale di Napoli Nord rigettava la domanda; la Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3687/2021, confermava il rigetto. Il lavoratore ricorreva per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso. La Corte premette il quadro normativo: la l. n. 419/1998, art. 5, ha disposto il riordino della medicina penitenziaria, delegando al Governo l’adozione di decreti per il trasferimento al SSN delle funzioni sanitarie e dei rapporti di lavoro. Il DPCM 1° aprile 2008, all’art. 3, comma 2, prevede che il personale trasferito venga inquadrato nelle corrispondenti categorie e profili del SSN, e che “la fascia retributiva di confluenza” sia determinata “tenendo conto del maturato economico corrispondente alla sommatoria dello stipendio tabellare e dell’indennità penitenziaria”, con eventuale assegno ad personam per la differenza. La norma non fa riferimento all’anzianità di servizio ai fini dell’attribuzione della fascia.
La Corte richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia (causa C-108/10, Scattolon) e di legittimità (Cass. n. 7698/2018; Cass. n. 9096/2020), secondo cui la direttiva sul trasferimento di imprese ha lo scopo di impedire che i lavoratori trasferiti siano collocati in una posizione meno favorevole rispetto a quella goduta precedentemente, ma non consente di ottenere un miglioramento delle condizioni lavorative per il solo fatto del trasferimento. L’anzianità di servizio maturata presso l’amministrazione di provenienza va riconosciuta ai fini dell’applicazione degli istituti legali e contrattuali che la prendono in considerazione (es. scatti di anzianità, permessi, ecc.), ma non comporta l’attribuzione automatica di fasce retributive superiori, che attengono allo sviluppo di carriera subordinato a valutazioni selettive.
La Corte conclude che l’inquadramento operato dalla ASL, che ha mantenuto al lavoratore il medesimo trattamento economico complessivo (maturato economico) attraverso l’assegno ad personam, è conforme al DPCM e alla giurisprudenza. L’interpretazione del ricorrente, che avrebbe portato all’attribuzione di una fascia superiore con conseguente aumento retributivo, è incompatibile con la ratio della normativa di trasferimento, che è conservativa e non migliorativa.
Implicazioni Pratiche
- Verifica del maturato economico: l’avvocato del lavoratore, in sede di impugnazione dell’inquadramento, deve verificare che l’amministrazione di destinazione abbia correttamente calcolato il “maturato economico” (somma di stipendio tabellare e indennità penitenziaria) e che l’eventuale assegno ad personam sia stato effettivamente riconosciuto per tutta la differenza, a garanzia del principio del nemini reformatio in peius.
- Distinzione tra anzianità giuridica e progressione economica: l’avvocato deve argomentare che l’anzianità di servizio va fatta valere per tutti gli istituti che la prevedono (es. scatti biennali, permessi, aspettative), ma non per l’attribuzione automatica di fasce superiori, che richiedono una selezione. In sede di ricorso, la censura deve essere formulata come violazione di legge (art. 360, n. 3, c.p.c.) e non come vizio di motivazione, poiché la questione è di interpretazione normativa.
- Applicabilità del principio alle altre mobilità: il principio enunciato per il trasferimento dalla sanità penitenziaria al SSN è estensibile, per analogia, ad altre ipotesi di mobilità tra comparti pubblici diversi (es. art. 31 d.lgs. n. 165/2001), ove le norme di trasferimento prevedano il solo mantenimento del trattamento economico e non l’attribuzione di fasce o livelli superiori per effetto dell’anzianità. L’avvocato del lavoratore deve verificare se la normativa speciale di settore contenga una diversa previsione espressa.
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