Spese di lite e parte integralmente vittoriosa: illegittima la condanna al rimborso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31658 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parte che risulti integralmente vittoriosa nei confronti di un contraddittore non può essere condannata al rimborso delle spese di lite sostenute da quest’ultimo: una simile statuizione viola l’art. 91 cod. proc. civ. e non può fondarsi sul comportamento processuale della parte vittoriosa. Nel giudizio di qualificazione del rapporto, la presunzione di subordinazione di cui all’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, nel testo applicabile ratione temporis, opera in presenza di una collaborazione coordinata e continuativa instaurata senza l’individuazione di uno specifico progetto. L’accertamento del rischio d’impresa e dell’autonomia organizzativa dell’agente integra un giudizio di fatto, insindacabile in cassazione, che esclude la configurabilità del rapporto di agenzia.

Il Fatto

Le parti controvertono sulla qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra una lavoratrice e una società nel periodo compreso tra il novembre 2010 e il marzo 2013, ai fini della contribuzione previdenziale dovuta. Il Tribunale di Perugia, ritenuto che si trattasse di un rapporto di lavoro subordinato, ha dichiarato fondate le pretese contributive dell’I.N.P.S. e dell’I.N.A.I.L. e ha condannato la Fondazione Enasarco a restituire alla società le somme già versate per quel rapporto.

La Corte d’Appello di Perugia ha rigettato il gravame della società, sia quanto all’accertamento della subordinazione, sia quanto alla statuizione di rimborso delle spese di lite sostenute in primo grado dalla Fondazione. La società ricorre per cassazione con cinque motivi; l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L. e la Fondazione resistono con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi quattro motivi attengono alla qualificazione del rapporto e sono trattati congiuntamente. La corte territoriale ha escluso la sussistenza di un rapporto di subagenzia rilevando che la lavoratrice è stata pagata per la propria attività indipendentemente dai risultati raggiunti, con conseguente rischio economico a carico della società e non della lavoratrice, evenienza incompatibile con il rapporto di agenzia.

Su questo punto la Corte richiama il principio secondo cui l’elemento distintivo tra rapporto di agenzia e lavoro subordinato risiede nello svolgimento, nel primo caso, di un’attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell’agente; nel secondo, nella prestazione di energie lavorative in regime di subordinazione, il cui risultato rientra nella sfera giuridica dell’imprenditore, che sopporta il rischio dell’attività (Cass. n. 31487 del 2018). L’accertamento in fatto compiuto dalla corte territoriale — rischio d’impresa sopportato solo dalla società — non è sindacabile in questa sede e sostiene il rigetto del primo motivo.

Il secondo e il terzo motivo, incentrati sugli indici della subordinazione ex art. 2094 cod. civ., sono dichiarati inammissibili: la corte territoriale non ha fondato la decisione sul positivo apprezzamento degli elementi costitutivi della subordinazione, bensì sulla presunzione stabilita dall’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, in ragione dell’accertata instaurazione di una collaborazione coordinata e continuativa senza l’individuazione di uno specifico progetto. I motivi non si confrontano con tale ratio decidendi.

Il quarto motivo, che contesta l’applicazione della presunzione pur in presenza di un rapporto di agenzia, è ammissibile ma infondato: la corte territoriale ha accertato l’insussistenza del rapporto di agenzia e su tale presupposto ha correttamente applicato la presunzione.

È invece fondato il quinto motivo. La società, risultata integralmente vittoriosa nei confronti della Fondazione, era stata condannata a rimborsare le spese di lite sostenute in primo grado da quest’ultima, in ragione del comportamento che avrebbe dato causa alla lite per lo scostamento tra realtà e apparenza del rapporto. La Corte ritiene che tale statuizione violi l’art. 91 cod. proc. civ., risolvendosi in una inammissibile condanna a carico della parte vittoriosa. La sentenza è cassata sul motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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