Invalidità civile: accertamento sanitario e motivazione della sentenza (Cass. civ. Sez. Lav. n. 29386/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dell’invalidità civile, il giudice di merito può aderire alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio senza necessità di esporre specificamente le ragioni della condivisione, costituendo tale accettazione un’adeguata motivazione. Il mero dissenso diagnostico, espresso attraverso una consulenza di parte, non è censurabile in sede di legittimità, salvo il caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o di omissione degli accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi per una corretta diagnosi.
Il Fatto
Un soggetto, dopo aver ottenuto l’accertamento tecnico preventivo in materia di invalidità civile, depositava ricorso ex art. 445-bis c.p.c. per il riconoscimento dell’assegno di invalidità e della pensione di inabilità ai sensi della l. n. 118 del 1971. La consulenza tecnica d’ufficio non riconosceva il requisito sanitario. Il ricorrente proponeva opposizione e veniva disposta una nuova consulenza medica, che ravvisava un grado di invalidità pari al 75%. Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 3957/2021, riconosceva il diritto all’assegno di invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa del 15 maggio 2018, ma escludeva la pensione di inabilità, compensando le spese. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo articolato in due censure, lamentando l’omesso esame di alcune patologie e la nullità della sentenza per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso. Quanto alla prima censura (omesso esame di un fatto decisivo), la Corte la dichiara inammissibile. La Corte rileva che il ricorrente non indica un fatto storico decisivo trascurato, ma si limita a riportare le patologie che sarebbero state non adeguatamente valutate, senza spiegare come e perché le stesse avrebbero potuto determinare una diversa valutazione medica in termini di invalidità. La Corte richiama il consolidato orientamento (Cass. n. 34395/2023; Cass. n. 1652/2012) secondo cui il mero dissenso diagnostico rispetto alla CTU è inammissibile in sede di legittimità, salvo il caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o di omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Nella specie, il ricorrente non ha indicato le fonti mediche che dimostrerebbero la devianza, limitandosi a una critica del convincimento del giudice.
Quanto alla seconda censura (nullità della sentenza per motivazione apparente), la Corte la rigetta come infondata. La sentenza impugnata ha fatto riferimento a un accertamento medico scrupoloso ed esaustivo e ha affermato che il consulente ha risposto puntualmente alle osservazioni. La Corte richiama il principio (Cass. n. 6403/2025) per cui il giudice di merito può aderire al parere del CTU senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della condivisione, in quanto l’accettazione del parere delinea il percorso logico della decisione e ne costituisce un’adeguata motivazione. La Corte rileva, inoltre, che il ricorrente non specifica quali osservazioni il consulente e il giudice non avrebbero considerato, rendendo la censura generica.
Implicazioni Pratiche
- Contestazione della CTU in sede di legittimità: l’avvocato del ricorrente, per censurare la consulenza tecnica in Cassazione, deve allegare e provare la “palese devianza” del consulente dalle nozioni correnti della scienza medica, indicando specifiche fonti (es. trattati, linee guida) che dimostrano l’errore, ovvero l’omissione di accertamenti strumentali indispensabili. Il mero dissenso diagnostico o la diversa valutazione delle patologie non è sufficiente.
- Motivazione per relationem alla CTU: l’avvocato del ricorrente non può eccepire la nullità della sentenza per motivazione apparente per il solo fatto che il giudice abbia aderito alle conclusioni del CTU. La motivazione per relationem alla consulenza è ammissibile e costituisce un’adeguata motivazione, purché il giudice abbia dato conto di aver esaminato le osservazioni delle parti e di averle ritenute non decisive.
- Onere di specificità delle censure: l’avvocato del ricorrente, nel motivo di ricorso, deve indicare con precisione quali fatti storici decisivi il giudice di merito avrebbe omesso di esaminare, e spiegare in che modo tali fatti avrebbero potuto condurre a una diversa decisione. Le censure generiche o la mera riproposizione di argomentazioni difensive sono inammissibili.
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Nota della Redazione
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