Nullità della notifica telematica sanata dal raggiungimento dello scopo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10609 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La violazione delle forme digitali nella notificazione a mezzo PEC non integra l’inesistenza della notifica, ma ne determina la nullità, sanabile per convalidazione oggettiva dal raggiungimento dello scopo legale dell’atto, che si realizza anche a prescindere dalla costituzione in giudizio del destinatario. La denuncia di un vizio fondato sulla pretesa violazione di norme processuali è ammissibile solo se la parte prospetta le ragioni per cui l’erronea applicazione della regola abbia comportato un concreto pregiudizio al diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito, non essendo sufficiente l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria. Acquisita al processo la prova della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una disfunzionalità dei sistemi telematici può giustificare ulteriori verifiche, con onere probatorio a carico del destinatario. Non integra vizio sanzionabile l’acquisizione della prova telematica della notifica in appello, tramite i poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro.
Il Fatto
Un’associazione, condannata in primo grado al pagamento di differenze retributive in favore di una lavoratrice, propone appello censurando la nullità della notifica telematica del ricorso introduttivo, per non avere la controparte allegato nel fascicolo telematico la prova di avvenuta consegna in formato .eml.
La Corte d’Appello respinge l’impugnazione, rilevando che la prova telematica della notifica, effettuata nel 2018, era stata depositata in appello dalla resistente e acquisita anche ex artt. 421 e 437 cod. proc. civ., essendo la sua produzione resa necessaria proprio dal motivo di gravame. La soccombente ricorre per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione delle disposizioni sulle forme digitali della notificazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un principio generale di diritto processuale: nessuno ha diritto al rispetto delle regole del processo in quanto tali, ma solo in quanto dalla loro violazione sia derivato un concreto pregiudizio. La denuncia di vizi processuali, quindi, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce soltanto l’eliminazione del pregiudizio sofferto dal diritto di difesa della parte. Ne consegue l’inammissibilità dell’impugnazione che lamenti un mero vizio del processo senza prospettare le ragioni della lesione.
La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità sul punto, in particolare le Sezioni Unite n. 20685 del 2018 e le Sezioni Unite n. 11141 del 2015.
Su un piano ulteriore, il Collegio ricorda che, nell’ipotesi di notifica a mezzo PEC, la violazione delle forme digitali non integra l’inesistenza della notifica, bensì la sua nullità, sanabile dal raggiungimento dello scopo. Richiama sul punto Cass. n. 20214 del 2021 e Cass. n. 16189 del 2023, secondo cui, quando la notifica telematica concerne l’atto introduttivo del giudizio, la convalida oggettiva non postula necessariamente la costituzione del destinatario, che potrebbe volontariamente scegliere di non costituirsi pur avendo ricevuto una notificazione rituale. Una volta acquisita al processo la prova della ricevuta di avvenuta consegna, solo la concreta allegazione di una disfunzionalità dei sistemi telematici può giustificare ulteriori verifiche, con onere probatorio a carico del destinatario (Cass. n. 15001 del 2021; Cass. n. 2225 del 2022).
Calando tali principi nella specie, la Corte rileva che la ricorrente non indica in qual modo la pretesa violazione abbia potuto pregiudicare il suo diritto di difesa, né confuta l’accertamento della Corte territoriale sulla validità della notifica, compiuto mediante l’acquisizione della prova telematica con l’esercizio dei poteri istruttori officiosi. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese e attribuzione al difensore antistatario, oltre all’obbligo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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