Liquidazione indennizzo equa riparazione e spese processuali (Cass. civ. n. 30709/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la determinazione discrezionale del moltiplicatore annuo dell’indennizzo, se compresa tra il minimo di € 400,00 e il massimo di € 800,00 previsti dall’art. 2-bis della legge n. 89/2001, costituisce giudizio di fatto equitativo insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato. La liquidazione delle spese del giudizio di opposizione deve rispettare i minimi tariffari inderogabili del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, e deve includere la fase di trattazione.
Il Fatto
Due lavoratori, dopo essere stati ammessi al passivo fallimentare della loro ex datrice di lavoro per crediti di lavoro privilegiati (€ 84.903,86 ciascuno, di cui € 79.048,42 per retribuzioni e € 5.855,44 per TFR), e dopo aver percepito solo parzialmente il loro credito a seguito dei riparti fallimentari, proponevano domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata della procedura fallimentare, durata sei anni (dalla domanda di ammissione al passivo dell’8 febbraio 2010 alla chiusura del fallimento il 26 ottobre 2021). Il Giudice delegato liquidava un indennizzo di € 2.400,00 per ciascuno (€ 400,00 annui per sei anni). I lavoratori proponevano opposizione, dolendosi del moltiplicatore annuo e della liquidazione delle spese.
La Corte d’appello di Bari accoglieva parzialmente l’opposizione, riconoscendo la durata irragionevole di sei anni e liquidando l’indennizzo in € 3.000,00 per ciascuno (€ 500,00 annui), confermando il moltiplicatore di € 500,00 e negando gli aumenti per gli anni successivi al terzo. Quanto alle spese, liquidava i compensi per la fase monitoria e per il giudizio di opposizione al minimo tariffario, senza riconoscere la fase di trattazione e dimezzando la fase decisionale. I lavoratori proponevano ricorso per cassazione, contestando il moltiplicatore, la mancata maggiorazione e la liquidazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso. Ha rigettato il primo e il secondo motivo, relativi alla determinazione dell’indennizzo. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui il moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo di € 400,00 e il massimo di € 800,00 previsto dall’art. 2-bis, comma 1, della legge n. 89/2001, come modificato dalla legge n. 208/2015, costituisce un giudizio di fatto equitativo del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato e non manifestamente irragionevole. La Corte d’appello aveva fornito una motivazione sufficiente, richiamando i criteri legali, l’entità del credito, la sua natura privilegiata e la durata della procedura, e fissando un moltiplicatore (€ 500,00) superiore al minimo. La mancata concessione dell’aumento del 20% per gli anni successivi al terzo (c.d. aumento ex art. 2-bis, comma 1) era anch’essa rimessa alla discrezionalità del giudice, che aveva negato l’aumento con una motivazione implicita desumibile dalla scelta di un moltiplicatore base già superiore al minimo.
La Corte ha invece accolto parzialmente il terzo motivo, sulle spese processuali. Ha ritenuto infondate le censure sulla liquidazione della fase monitoria (che, in caso di opposizione, viene assorbita dalla liquidazione complessiva del giudizio di opposizione, non essendo un giudizio autonomo) e sulla mancata maggiorazione del 30% per la difesa di più parti (l’esclusione era stata motivata dal giudice di merito in base all’omogeneità delle posizioni e alla semplicità della causa). Ha accolto le censure relative alla mancata liquidazione della fase di trattazione e al dimezzamento dei compensi per la fase decisionale. Quanto alla fase di trattazione, ha osservato che dal documento richiamato dai ricorrenti emergeva che vi era stata un’effettiva trattazione, anche se scritta, della causa, per cui la relativa voce era ineludibile. Quanto alla fase decisionale, ha richiamato il principio secondo cui, con l’entrata in vigore del D.M. n. 37/2018, i minimi tariffari sono inderogabili e il giudice non può liquidare i compensi al di sotto del minimo tabellare, neppure in caso di esiguità della prestazione. La riduzione del 50% applicata dalla Corte d’appello era quindi illegittima.
La Corte ha cassato il decreto sul punto e, decidendo nel merito, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento dell’ulteriore compenso di € 708,25 (€ 496,00 per la fase di trattazione e € 212,75 per la fase decisionale, quest’ultima pari alla differenza tra il minimo tabellare di € 425,50 e il dimezzamento di € 212,75), oltre accessori, da distrarre in favore del legale antistatario. Ha compensato per due terzi le spese del giudizio di legittimità, condannando il Ministero al pagamento del terzo residuo.
Implicazioni Pratiche
- Determinazione del moltiplicatore annuo: L’avvocato che impugna la liquidazione dell’indennizzo per equa riparazione non può contestare il moltiplicatore annuo se compreso tra € 400,00 e € 800,00, a meno che non sia manifestamente irragionevole o il giudice abbia omesso del tutto la motivazione; la censura deve essere formulata come vizio motivazionale, non come violazione di legge.
- Liquidazione delle spese nel giudizio di opposizione: L’avvocato che ottenga l’accoglimento dell’opposizione avverso il decreto di liquidazione dell’indennizzo deve chiedere una liquidazione unitaria delle spese dell’intero procedimento (compresa la fase monitoria), e deve insistere per il riconoscimento di tutte le fasi processuali (studio, introduttiva, trattazione, decisionale), in base ai minimi tariffari inderogabili del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018.
- Maggiorazione per collegamento ipertestuale: L’avvocato che richieda la maggiorazione del compenso per l’uso di tecniche informatiche ex art. 4, comma 1-bis, del D.M. n. 55/2014, deve specificamente allegare e documentare che gli atti sono stati redatti con tecniche idonee a consentire la ricerca testuale e la navigazione ipertestuale; la mera affermazione di avere utilizzato link non è sufficiente, trattandosi di un onere di allegazione e prova gravante sulla parte che richiede l’aumento.
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Nota della Redazione
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