Compensazione in sede ordinaria senza preventivo stato passivo (Cass. civ. Sez. I n. 19470 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione, anche in via riconvenzionale, l’esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, senza che la proponibilità dell’eccezione sia condizionata alla preventiva domanda di ammissione allo stato passivo di tale credito. L’eccezione di compensazione ex art. 56 l. fall. è diretta esclusivamente a neutralizzare la pretesa attrice, ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l’accertamento del passivo trova applicazione solo in caso di domanda riconvenzionale, tesa a una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell’importo spettante una volta operata la compensazione. La domanda di ammissione al passivo non costituisce né condizione, né presupposto processuale della proponibilità dell’eccezione di compensazione in sede ordinaria.

Il Fatto

La curatela del fallimento di una società di somministrazione di lavoro ha ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società utilizzatrice per il saldo del corrispettivo della somministrazione di personale. L’utilizzatrice ha proposto opposizione, eccependo in compensazione il proprio credito da rivalsa ex art. 35, comma 2, d.lgs. n. 81/2015, per avere assolto ai crediti dei lavoratori somministrati. Il Tribunale di Modena ha revocato il decreto ingiuntivo e accolto l’eccezione riconvenzionale di compensazione, ritenendola proponibile in sede ordinaria. La Corte d’Appello di Bologna ha confermato la decisione, escludendo la necessità dell’ammissione preventiva allo stato passivo del creditore ai fini della proponibilità dell’eccezione di compensazione ex art. 56 l. fall.. Il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 24, 52, 56, 93 e 95 l. fall. e degli artt. 32, 151, 155, 201 e 203 c.c.i.i.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., richiamando il costante principio secondo cui, nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito, il convenuto può eccepire in compensazione l’esistenza di un proprio controcredito, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice. Il rito speciale per l’accertamento del passivo ex artt. 93 e ss. l. fall. trova invece applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa a una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato. La Corte ha ribadito la distinzione tra le due ipotesi: il monopolio del giudice concorsuale attiene alla proposizione dell’eccezione di compensazione da parte del curatore in sede di formazione dello stato passivo; l’eccezione formulata da chi viene convenuto in sede ordinaria mira, invece, a paralizzare il diritto di credito azionato dalla curatela.

La Corte ha precisato che l’ampia formulazione dell’art. 56 l. fall. non preclude al creditore, non interessato all’ammissione del proprio credito allo stato passivo, di dedurre un fatto impeditivo alla pretesa della curatela azionata in sede ordinaria. La domanda di ammissione al passivo non costituisce né condizione, né presupposto processuale della proponibilità dell’eccezione. Il diritto del creditore a eccepire la compensazione non è condizionato alla preventiva proposizione della domanda di ammissione al passivo del credito oggetto dell’eccezione compensativa. Tale principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite n. 21499 del 2004 e trova continuità nella giurisprudenza successiva, incluse le pronunce citate nel provvedimento.

Quanto alla richiesta del ricorrente di rivisitazione dell’orientamento alla luce del recente arresto della Corte (Cass., n. 6481/2026), che ha esteso l’esclusività dell’accertamento endoconcorsuale alle domande di risoluzione per inadempimento, la Corte l’ha ritenuta non condivisibile. L’eccezione di compensazione articolata in sede ordinaria è diretta a paralizzare una pretesa creditoria che il curatore non può che articolare in sede ordinaria, laddove la sede concorsuale attiene alla sola opponibilità dei crediti al concorso formale. Non potendo la controversia essere attratta in sede di formazione dello stato passivo, altrettanto deve dirsi per i fatti impeditivi di quel credito. La Corte ha inoltre osservato, in termini evolutivi, che nell’art. 155 c.c.i.i. non è stata attuata la delega di cui all’art. 7, comma 8, lett. e), l. n. 155/2017, che postulava di attrarre nella sede concorsuale l’accertamento di ogni credito opposto in compensazione, così dando continuità al diritto vivente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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