Patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario: la giurisdizione appartiene al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 12703 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia avente ad oggetto l’opposizione avverso il provvedimento di rigetto o di revoca dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, proposta ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 nel processo tributario, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Tale controversia, difatti, è estranea all’ambito delle materie devolute alla giurisdizione tributaria dall’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, non presentando alcuna connessione con le specifiche controversie ivi indicate. Il rimedio dell’opposizione di cui all’art. 170 TUSG ha una valenza di carattere generale e si applica anche all’ipotesi di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio nel processo tributario, restando disciplinato, quanto alle forme procedimentali, dall’art. 15 d.lgs. n. 150/2011, norma che ha natura di regola sulla competenza e non già sulla giurisdizione.
Il Fatto
Un contribuente impugnava dinanzi al Tribunale ordinario di Napoli l’ordinanza con cui la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania – Commissione per il patrocinio a spese dello Stato – aveva rigettato l’istanza di ammissione al beneficio nel giudizio di appello avverso una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
Il giudice ordinario dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che, in forza delle previsioni del d.P.R. n. 115/2002 e del d.lgs. n. 150/2011, la competenza a decidere appartenesse al capo dell’ufficio giudiziario cui apparteneva l’organo che aveva emesso il provvedimento di rigetto. Il contribuente riassumeva il giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, la quale, reputando la controversia devoluta al giudice ordinario, sollevava conflitto negativo di giurisdizione, rimettendo gli atti alle Sezioni Unite.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite ribadiscono che il d.P.R. n. 115/2002 non detta una disciplina espressa per il rimedio avverso il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili, contabili, amministrativi e tributari, a differenza di quanto previsto dall’art. 99 TUSG, riferibile invece al solo processo penale. In quest’ultimo ambito, il connotato particolare dell’istituto – volto a garantire in massimo grado l’effettività del diritto di difesa – non consente di estendere la relativa disciplina al processo tributario.
La Corte esclude che il silenzio del legislatore del 2002 possa essere interpretato come negazione della possibilità di impugnazione e riconosce al rimedio dell’opposizione di cui all’art. 170 TUSG una valenza generale, applicabile anche all’ipotesi di rigetto dell’istanza di ammissione. Tale rimedio, quanto alle forme, è regolato dall’art. 15 d.lgs. n. 150/2011, il cui riferimento al “capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato” non vale a radicare la giurisdizione nel plesso giurisdizionale cui appartiene l’organo che ha adottato il provvedimento, trattandosi di norma sulla competenza e non sulla giurisdizione.
Richiamati i propri precedenti – Cass. Sez. Un. n. 20501 del 2023 e Cass. Sez. Un. n. 20929 del 2025 – le Sezioni Unite affermano che la posizione del richiedente il patrocinio ha consistenza di diritto soggettivo perfetto, espressione del diritto di difesa e di attuazione del diritto costituzionale di cui all’art. 24 Cost., non degradabile ad interesse legittimo. In tale prospettiva, la natura del diritto non assume intrinseco rilievo per il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario: ciò che rileva è la riconducibilità della controversia all’ambito delineato dall’art. 2 d.lgs. n. 546/1992.
La domanda di ammissione al patrocinio non presenta alcuna connessione con le specifiche controversie devolute alla giurisdizione tributaria. La sua individuazione non può che avvenire alla luce dell’art. 103 Cost., in base al quale il giudice dei diritti soggettivi è il giudice ordinario. La Corte dichiara pertanto la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza del Tribunale di Napoli e rimette le parti dinanzi ad esso per la riassunzione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.