Propaganda razzista sui social: condividere contenuti negazionisti su Facebook integra il reato, anche senza commenti aggiuntivi (sent. 38806/2025)
Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza n. 38806/2025, depositata il 1° dicembre 2025 (R.G.N. 19163/2025) – Presidente Casa, Relatore Magi.
I fatti
Il GUP di Napoli, con giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato per il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale ed etnica (art. 604-bis, commi 1 e 3, c.p.), assorbendo la contestazione di istigazione a delinquere ex art. 414 c.p., a tre anni e quattro mesi di reclusione. La Corte d’appello di Napoli, confermando la responsabilità, aveva ridotto la pena a un anno e quattro mesi. Le indagini riguardavano un gruppo neonazista e negazionista dalla struttura verticistica e rituale, a cui l’imputato non risultava formalmente affiliato ma comunque prossimo ad alcuni suoi esponenti. A suo carico erano emerse pubblicazioni su Facebook contenenti materiale negazionista e antisemita – riprese dalla bacheca di un altro esponente del gruppo, citazioni di autori negazionisti, riferimenti a precetti neonazisti e la condivisione della copertina di una rivista, corredata da commenti su un presunto complotto internazionale.
Il ricorso
La difesa ha proposto ricorso per cassazione su tre motivi: l’erronea applicazione dell’art. 604-bis c.p., sostenendo trattarsi della condivisione di un unico post di prima pagina di un quotidiano lecito, senza commenti aggiuntivi; la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Il primo motivo è stato giudicato generico, perché la condotta contestata non consisteva in un unico post, ma in una pluralità di pubblicazioni dai contenuti apertamente negazionisti, riprese dalla bacheca di un altro esponente del gruppo. La Corte ha ribadito che integra il reato ex art. 604-bis, comma 2, c.p. l’adesione a una comunità virtuale di ispirazione neonazista con condivisione, sulle proprie bacheche social, di messaggi negazionisti e antisemiti – anche solo tramite like o rilancio di post altrui – per l’elevato pericolo di diffusione connesso al funzionamento algoritmico dei social network. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: proprio il mezzo utilizzato per la propaganda – i social network, con la loro capacità di diffusione ampia e incontrollabile – è stato ritenuto decisivo per escludere la particolare tenuità del fatto. Il terzo motivo è stato respinto in quanto i precedenti penali dell’imputato incidevano legittimamente sul giudizio di personalità.
Integra il reato di propaganda per discriminazione razziale ex art. 604-bis c.p. l’adesione a una comunità virtuale di ispirazione neonazista con condivisione, anche tramite like o rilancio, di contenuti negazionisti e antisemiti sui social network, stante l’elevato potenziale diffusivo connesso al meccanismo algoritmico delle piattaforme.
L’esito
Ricorso dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Perché questa decisione conta, in pratica
La decisione è particolarmente rilevante per il diritto penale dell’informazione e dei social media: chiarisce che condividere, rilanciare o mettere like a contenuti negazionisti o discriminatori integra il reato di propaganda razzista indipendentemente dall’aggiunta di commenti personali, proprio per l’effetto moltiplicativo prodotto dagli algoritmi delle piattaforme social nella diffusione dei contenuti.