Aggressione al sacerdote durante la messa di Natale: confermate lesioni aggravate e turbamento di funzione religiosa (sent. 38838/2025)
Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza n. 38838/2025, Udienza pubblica del 30 ottobre 2025, depositata il 2 dicembre 2025 (R.G.N. 26049/2025) – Presidente Pistorelli, Relatore Belmonte.
I fatti
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva condannato l’imputato per lesioni personali volontarie aggravate dall’uso di un’arma impropria in danno di un sacerdote, e per il reato di turbamento di funzione religiosa (art. 405 c.p.), riqualificato rispetto alla originaria imputazione di interruzione di funzione religiosa (art. 340, comma 2, c.p.). La Corte d’appello di Napoli aveva rideterminato la pena riconoscendo la prevalenza delle attenuanti generiche. I fatti risalivano al 25 dicembre 2020: durante la messa delle 17:00, l’imputato avanzava lungo la navata centrale impugnando un candelabro, che lanciava contro il sacerdote officiante; questi, nel frattempo alzatosi, cadeva a terra e veniva poi colpito con calci ripetuti, fino all’intervento dei fedeli presenti.
Il ricorso
La difesa ha proposto ricorso per cassazione, poi integrato da motivi aggiunti, lamentando: la violazione del contraddittorio e del principio di correlazione tra accusa e sentenza per la riqualificazione da “interruzione” a “turbamento” di funzione religiosa; l’insussistenza del requisito della “malattia” ai fini delle lesioni, sostenendo la derubricazione a percosse, e la contestazione dell’aggravante dell’uso dell’arma, trattandosi di un candelabro reperito sul posto; la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; il travisamento di una prova dichiarativa.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso su tutti i motivi. Non vi è stata violazione del contraddittorio, poiché la riqualificazione era già avvenuta in primo grado, con piena possibilità per la difesa di impugnarla; né violazione del principio di correlazione, dal momento che i reati di interruzione e turbamento di funzione religiosa condividono l’elemento costitutivo del “turbamento”, anche solo parziale, dell’attività religiosa tutelata. È stato giudicato manifestamente infondato il motivo sull’assenza di malattia, poiché l’escoriazione riportata dalla vittima è pacificamente qualificata come tale dalla giurisprudenza consolidata; infondata anche la censura sull’aggravante dell’arma, poiché un oggetto reperito sul posto e utilizzato per colpire, senza soluzione di continuità nell’azione, integra comunque l’aggravante dell’uso dell’arma nel reato di lesioni, pur non configurando l’autonomo reato di porto abusivo di armi improprie. È stato respinto anche il motivo sulla particolare tenuità del fatto, dal momento che l’accanimento dimostrato dai calci ripetuti dopo il lancio del candelabro esclude la lievità dell’offesa. Il motivo aggiunto è stato giudicato inammissibile per novità e comunque volto a una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità.
La riqualificazione del fatto da interruzione a turbamento di funzione religiosa non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, condividendo i due reati l’elemento costitutivo del turbamento, anche solo parziale, dell’attività religiosa tutelata; un oggetto reperito sul posto e utilizzato per colpire integra comunque l’aggravante dell’uso dell’arma nel reato di lesioni personali.
L’esito
Ricorso rigettato, con condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali.
Perché questa decisione conta, in pratica
La sentenza offre indicazioni operative utili in tema di riqualificazione giuridica del fatto e di reati contro il sentimento religioso: ribadisce che il mutamento da “interruzione” a “turbamento” di una funzione religiosa non lede il diritto di difesa quando già avvenuto nei gradi di merito, e conferma un principio di applicazione generale per le lesioni aggravate: un oggetto occasionalmente reperito sulla scena, se utilizzato per colpire, integra comunque l’aggravante dell’uso dell’arma, a prescindere dalla sua natura di arma propria.