Rinnovazione dell’istruttoria per mutamento del giudice: la riforma Cartabia non è retroattiva (Cass. pen. 7106/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 7106 del 2026 (R.G.N. 36371/2025; udienza pubblica del 5 febbraio 2026) — Presidente Giovanni Liberati, Relatore Maria Sabina Calabretta.
La disciplina della rinnovazione dell’istruttoria in caso di mutamento del giudice introdotta dalla riforma Cartabia (art. 495, comma 4-ter, c.p.p.) non ha efficacia retroattiva: il regime transitorio dell’art. 93-bis del d.lgs. n. 150 del 2022 àncora l’applicabilità della nuova disciplina non al tempo dell’istanza di rinnovazione, ma a quello di formazione della prova, escludendone l’operatività quando la persona di cui si chiede il riesame abbia reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023. Per tali dichiarazioni resta il regime previgente, come interpretato dalle Sezioni Unite.
Il fatto
La Corte d’appello di Torino aveva confermato la condanna di un imputato per fatti di violenza sessuale e lesioni aggravate. Con il ricorso per cassazione l’imputato lamentava la mancata rinnovazione dell’esame della persona offesa dopo il mutamento del collegio in primo grado, sostenendo che dovesse applicarsi il nuovo art. 495, comma 4-ter, c.p.p. introdotto dalla riforma Cartabia, e non il regime previgente come interpretato dalle Sezioni Unite; deduceva inoltre l’erronea esclusione dell’attenuante del fatto di minore gravità.
La motivazione
La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo è infondato perché trascura il regime transitorio dell’art. 93-bis del d.lgs. n. 150 del 2022, che esclude l’applicazione dell’art. 495, comma 4-ter, c.p.p. quando si chiede la rinnovazione dell’esame di chi abbia reso le precedenti dichiarazioni prima del 1° gennaio 2023. Poiché nel caso di specie la persona offesa era stata sentita in epoca anteriore, non può operare la nuova disciplina: il legislatore ha fissato un confine temporale ancorato non al momento dell’istanza di rinnovazione ma a quello di acquisizione della prova, in coerenza con il nuovo sistema (documentazione delle prove dichiarative mediante videoregistrazione e correlato regime delle rinnovazioni). Resta perciò applicabile il regime previgente, come interpretato dalle Sezioni Unite (n. 41736/2019), rispetto al quale il ricorrente non si confronta, non avendo peraltro depositato lista testimoniale; l’esame della persona offesa vulnerabile, già sentita in contraddittorio, incontra inoltre i limiti dell’art. 190-bis, comma 2, c.p.p. Il secondo motivo, sull’attenuante del fatto di minore gravità (art. 609-bis, comma 3, c.p.), è generico: la Corte territoriale ne ha correttamente escluso l’applicazione con una valutazione globale del fatto — mezzi, modalità esecutive, grado di coartazione, condizioni fisiche e psichiche della vittima — con motivazione immune da illogicità.
La Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Implicazioni pratiche
La decisione chiarisce la portata temporale della riforma Cartabia sulla rinnovazione dell’istruttoria per mutamento del giudice. Il nuovo art. 495, comma 4-ter, c.p.p. non si applica ai processi in cui la prova dichiarativa si è formata prima del 1° gennaio 2023: per quelle dichiarazioni continua a valere il regime anteriore, con l’onere, per la parte che chiede la rinnovazione, di attivarsi nelle forme allora previste. Sul piano sostanziale, la pronuncia ribadisce che l’attenuante del fatto di minore gravità nei reati sessuali presuppone una valutazione complessiva della vicenda e non può fondarsi su singoli elementi isolati. Il tema è affrontato in termini strettamente processuali e di diritto, con la doverosa riservatezza sui dati personali imposta dalla natura del procedimento.
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