Omessa comunicazione dei requisiti ostativi per il reddito di cittadinanza e causa di non punibilità (Cass. pen. n. 37344/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indebita percezione del reddito di cittadinanza, l’omessa comunicazione all’INPS delle informazioni dovute (condanne definitive per reati ostativi e stato detentivo) integra il reato di cui all’art. 7 d.l. n. 4/2019. L’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto al beneficio si risolve in un errore sulla legge penale, che non esclude il dolo ex art. 5 cod. pen. La mancata sottoscrizione della domanda non determina l’inesistenza dell’atto e non preclude la produzione di effetti giuridici, potendo il reato di falso ideologico configurarsi anche in caso di atto invalido. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo dei criteri richiesti, quali l’entità del danno e il grado di colpevolezza.
Il Fatto
Un cittadino, dopo aver ottenuto il reddito di cittadinanza, ha omesso di comunicare all’INPS informazioni dovute, segnatamente una condanna definitiva del 2018 per reati associativi e lo stato di detenzione domiciliare. Il beneficio è stato revocato nel febbraio 2020, ma il soggetto ha presentato nuove istanze nell’aprile 2020 e nel gennaio 2021, omettendo nuovamente di comunicare i dati ostativi, continuando a percepire il reddito di cittadinanza.
Il Tribunale di Pescara ha condannato il soggetto per i reati di cui agli artt. 7 d.l. n. 4/2019 e 316-ter cod. pen., alla pena di due anni e tre mesi di reclusione, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la condanna. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’errore scusabile, la mancata sottoscrizione della domanda, il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. e la mancata esclusione della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo (errore scusabile e mancata sottoscrizione), ha richiamato il principio secondo cui l’ignoranza o l’errore circa la sussistenza del diritto al beneficio si risolve in un errore sulla legge penale, che non esclude il dolo ex art. 5 cod. pen. (Sez. 2, n. 23265/2024; Sez. 2, n. 21875/2025). La Corte ha escluso la buona fede, rilevando che l’imputato aveva già subito la revoca del beneficio nel febbraio 2020, conoscendo quindi l’obbligo di comunicare i dati ostativi. Quanto alla mancata sottoscrizione della domanda, ha richiamato il principio (Sez. U, n. 7299/1984; Sez. 3, n. 32763/2024) secondo cui la mancata sottoscrizione non determina l’inesistenza dell’atto, ma incide sulla sua validità, e il reato di falso ideologico è configurabile anche in caso di atto invalido.
Sul secondo motivo (diniego della causa di non punibilità), la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte territoriale, che aveva negato il beneficio valorizzando la “molteplicità di reati commessi a partire dal 1972 fino al 1991” e l’entità degli importi illecitamente conseguiti (circa euro 20.000,00). Ha ribadito che la causa di non punibilità è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo dei criteri richiesti, e che il giudizio sulla tenuità dell’offesa non richiede la disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 4, n. 41844/2023).
Quanto al terzo motivo (recidiva), la Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato sulla sussistenza dell’aggravante, sottolineando che i reati in valutazione erano espressione di una abitualità a delinquere, desumibile dalla molteplicità di reati commessi a partire dal 1972, che denotavano una persistente inclinazione delinquenziale.
Implicazioni Pratiche
- Onere di comunicazione dei requisiti ostativi: L’avvocato deve consigliare al cliente di comunicare tempestivamente all’INPS qualsiasi condanna definitiva per reati ostativi o lo stato detentivo, anche se la pena è già stata espiata, poiché la legge attribuisce rilievo ostativo alla sentenza di condanna e non alla pena in espiazione; l’omessa comunicazione integra il reato indipendentemente dalla buona fede, salvo i casi di inevitabilità dell’errore ex art. 5 cod. pen., difficilmente configurabili per la chiarezza della normativa.
- Validità della domanda e responsabilità penale: La mancata sottoscrizione della domanda di reddito di cittadinanza non esclude la rilevanza penale delle dichiarazioni false, purché l’atto sia esistente e abbia prodotto effetti (percezione del beneficio); la difesa deve quindi concentrarsi sulla prova dell’assenza di dolo o della buona fede, non sulla validità formale della domanda.
- Esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.: Per contestare il diniego della particolare tenuità del fatto, la difesa deve contestare specificamente tutti i criteri negativi indicati dal giudice (entità del danno, grado di colpevolezza, precedenti penali), non limitandosi a uno solo, poiché la valutazione negativa anche di uno solo di essi è sufficiente a escludere il beneficio. In caso di recidiva o di precedenti penali significativi, l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. è particolarmente difficile.
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