Sequestro preventivo di denaro contanti e fumus del reato di ricettazione (Cass. pen. n. 37329/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame è consentito soltanto per violazione di legge, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., e tale vizio non include il sindacato sulla motivazione, salvo che questa sia del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. La provenienza illecita del denaro oggetto di sequestro può essere desunta da molteplici indicatori oggettivi, quali l’ingente quantitativo di contante, la mancata giustificazione della provenienza lecita, l’assenza di attività lavorativa redditizia, le modalità di occultamento (divisione in più buste e nascondimento in luoghi distinti) e i precedenti penali specifici, nonché i rapporti di frequentazione con soggetti indagati per associazione finalizzata al narcotraffico.
Il Fatto
In data 30 aprile 2025, la polizia giudiziaria ha eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un’indagata, rinvenendo e sequestrando d’urgenza la somma di denaro contante pari a euro 75.000,00. La misura è stata convalidata dal GIP del Tribunale di Trani, che ha emesso decreto di sequestro preventivo per il reato di ricettazione.
L’indagata ha proposto istanza di riesame avverso il sequestro, deducendo l’assenza del fumus commissi delicti in ordine alla provenienza del denaro da precedente reato e alla natura illecita dello stesso. Il Tribunale di Trani, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il sequestro, ritenendo sussistenti sia il fumus del reato di ricettazione che il periculum in mora. Avverso tale ordinanza, l’indagata ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi. Ha richiamato il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di provvedimenti cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito soltanto per violazione di legge ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., e tale vizio non include il sindacato sulla motivazione, salvo che questa sia del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, tale da rendere il provvedimento incomprensibile.
La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato fosse adeguatamente motivato. Il Tribunale del riesame aveva individuato numerosi indici rivelatori della provenienza illecita del denaro: l’ingente quantitativo di contante (euro 75.000,00), lo stato di disoccupazione dell’indagata (priva di reddito dal 2020), la totale mancanza di spiegazioni sulla provenienza, le modalità di occultamento (divisione in due buste e nascondimento in luoghi distinti), i precedenti penali specifici. Il Tribunale aveva inoltre valorizzato la nota della Direzione Investigativa Antimafia di Bari, che evidenziava i rapporti di frequentazione dell’indagata (e della coindagata) con un parente sottoposto a indagine per associazione finalizzata al narcotraffico, con conseguente presunzione di inserimento in un contesto illecito e di affidamento dei proventi delle attività illecite.
Quanto al periculum in mora, la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale, che aveva evidenziato il pericolo di dispersione della somma (fungibile, facilmente trasferibile o occultabile) e il pericolo che la libera disponibilità del denaro potesse consentirne il reimpiego in attività illecite.
Implicazioni Pratiche
- Sindacato limitato in sede di legittimità: L’avvocato che impugna un provvedimento cautelare reale per cassazione deve incentrare le censure sulla violazione di legge, poiché il sindacato sulla motivazione è ammesso solo nei casi di motivazione totalmente mancante o radicalmente incoerente, non potendosi prospettare una diversa valutazione degli elementi indizianti già apprezzati dal giudice di merito.
- Prova della provenienza lecita del denaro: In sede di riesame o di impugnazione, la difesa deve fornire una spiegazione concreta e documentale della provenienza lecita delle somme sequestrate (es. redditi dichiarati, risparmi, donazioni), poiché l’assenza di giustificazione, unitamente ad altri indicatori oggettivi (ingente quantità, occultamento, assenza di reddito), costituisce un elemento indiziario rilevante per il giudice cautelare.
- Rilevanza dei rapporti con ambienti criminali: Le frequentazioni con soggetti indagati per reati associativi o di narcotraffico, se documentate, costituiscono un elemento indiziario significativo ai fini della sussistenza del fumus del reato di ricettazione, potendo fondare la presunzione che il denaro provenga da attività illecite e che il soggetto sia inserito in un contesto criminale, anche in assenza di un diretto collegamento al reato presupposto.
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Nota della Redazione
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