Utilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato non esaminato e limiti del sindacato di legittimità (Cass. pen. n. 21828/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di lesioni personali, le dichiarazioni del coimputato acquisite nel corso delle indagini con il consenso delle parti sono utilizzabili ai fini della decisione, anche quando il dichiarante si sia volontariamente sottratto all’esame in dibattimento. Il consenso all’acquisizione del materiale di indagine, se consapevole, informato e inequivocabile, rende utilizzabile la dichiarazione a prescindere dall’osservanza delle garanzie procedurali di cui all’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. In sede di giudizio di legittimità, non è consentito sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella del giudice di merito, essendo il sindacato limitato alla verifica della coerenza strutturale della motivazione.
Il Fatto
Un imputato è stato condannato, in concorso con un coimputato, per il delitto di lesioni personali reciproche aggravate dall’uso di un’arma (coltello), in origine contestato come rissa. Il fatto è maturato in occasione di un alterco tra l’imputato e il coimputato, durante il quale entrambi riportavano ferite lacero-contuse.
La Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna, ritenendo provata la responsabilità dell’imputato per avere colpito al dorso l’avversario con un coltello. Avverso tale sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato (che non si era sottoposto ad esame) e il vizio di motivazione per il travisamento della prova in relazione al referto medico e alla versione dei fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il primo motivo e non consentito il secondo. Quanto all’inutilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato, la Corte ha richiamato il principio per cui il divieto di cui all’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. opera solo quando il dichiarante si sia volontariamente sottratto all’esame, ma non si applica quando le dichiarazioni siano state acquisite con il consenso delle parti. Tale consenso, se consapevole, informato e inequivocabile, rende utilizzabili le dichiarazioni predibattimentali anche come base esclusiva della decisione, a prescindere dall’osservanza delle garanzie procedurali di cui alla giurisprudenza della Corte EDU (Al Khawaja e Tahery; Schatschacahwili). Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva fondato il convincimento non solo sulle dichiarazioni del coimputato, ma anche su altre fonti di prova (deposizioni dei familiari, annotazione di polizia giudiziaria, documentazione sanitaria, verbale di interrogatorio, sequestro del coltello), sicché anche a voler prescindere da quelle dichiarazioni, il quadro probatorio rimaneva comunque univoco.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha dichiarato la censura non consentita, in quanto diretta a ottenere una rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Ha richiamato il principio (Sez. U, n. 12/2000, Jakani) secondo cui il sindacato sulla motivazione è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza, non potendo il giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito. Le censure relative al referto medico e alla versione della sorella dell’imputato si risolvevano in una contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte d’appello, che aveva ritenuto inattendibile la versione difensiva in ragione della mancata indicazione della bottiglia e della compatibilità delle lesioni con la ricostruzione alternativa.
Implicazioni Pratiche
- Utilizzo di dichiarazioni del coimputato non esaminato: L’avvocato deve verificare se le dichiarazioni del coimputato sono state acquisite con il consenso delle parti; in tal caso, esse sono utilizzabili anche se il dichiarante non si è sottoposto ad esame, salvo che il consenso non sia stato consapevole, informato e inequivocabile. La difesa deve quindi eccepire tempestivamente eventuali vizi del consenso.
- Onere di specificazione del travisamento probatorio: Per dedurre il vizio di travisamento della prova in sede di legittimità, l’avvocato deve riportare integralmente il contenuto della prova dichiarativa travisata, non limitandosi a estratti o sintesi, e deve indicare specificamente gli atti processuali da cui il vizio risulta, rispettando il principio di autosufficienza.
- Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: In sede di ricorso per cassazione, l’avvocato non può limitarsi a prospettare una diversa valutazione delle prove o una versione alternativa dei fatti; deve invece dimostrare che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o contraddittoria in sé, o che ha travisato in modo macroscopico il contenuto di una prova decisiva.
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Nota della Redazione
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