Inammissibile il ricorso per motivi nuovi non dedotti in appello (Cass. pen. Sez. VII n. 12971 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione deducibile ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è configurabile solo quando la sentenza di merito entri in contrasto con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento; una motivazione coerente e priva di illogicità evidenti non integra il vizio. Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che deducano censure non prospettate come motivi di appello, non potendo il ricorrente introdurre questioni nuove. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede che il giudice di merito esamini tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati gli altri.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, in data 13.06.2024, ha confermato la pronuncia di condanna emessa nei suoi confronti per i reati di cui agli artt. 223, 216, n. 1) e 2), e 219 R.D. n. 267/1942. La vicenda processuale riguarda fatti fallimentari accertati nei gradi di merito.

Il ricorrente articola cinque motivi, incentrati sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione in ordine alla responsabilità penale, sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sull’intervenuta prescrizione dei reati. La Corte di Cassazione è chiamata a valutare la fondatezza delle censure.

La Motivazione della Corte

Il primo, secondo e terzo motivo vengono esaminati unitariamente, poiché le doglianze si concentrano sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione in ordine alla determinazione della responsabilità penale del ricorrente. La Corte rileva che il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è soltanto quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con altre affermazioni contenute nel provvedimento. Nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dall’art. 606, comma 2, lett. e), cod. proc. pen.

La Corte rileva inoltre che il secondo e il terzo motivo deducono censure che non risultano essere state preventivamente proposte come motivi di appello. Tale omissione determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata, che il ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente.

Quanto al quarto motivo, con cui si lamenta la violazione di legge per la mancata applicazione delle attenuanti generiche, la Corte lo ritiene manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità. Il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri. Sono richiamati i precedenti Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244.

Il quinto motivo, relativo alla violazione di legge per l’intervenuta prescrizione dei reati, è anch’esso manifestamente infondato. Il dies a quo è fissato al 13.10.2014, data in cui è stato dichiarato il fallimento, e il termine massimo di prescrizione dei reati contestati è di anni dodici e mesi sei. Pertanto, il termine massimo maturerà il 13.04.2027.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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