Sequestro preventivo di manufatto abusivo in zona vincolata e legittimazione del terzo (Cass. pen. n. 38442/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo impeditivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene è legittimato a dedurre, in sede di riesame, anche l’insussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. La semplice pendenza di una richiesta di mutamento di destinazione d’uso non esclude la configurabilità del reato edilizio, quando siano state realizzate opere di chiusura su tre lati di un’area coperta, trasformando un parcheggio in una sala ristorante, in assenza di permesso a costruire e autorizzazione paesaggistica. In zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il condono edilizio non può intervenire e il periculum in mora è integrato dall’incompatibilità dell’uso della cosa con la tutela del bene protetto, anche in presenza di opere ultimate.
Il Fatto
La società dei f.lli srl, gestore di una struttura alberghiera, è stata sottoposta a sequestro preventivo di un’area di mq. 157, originariamente adibita a parcheggio, trasformata in sala ristorante mediante chiusura su tre lati con pannelli e infissi, copertura in ferro e pavimentazione in cotto, realizzata in assenza di permesso a costruire e autorizzazione paesaggistica, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Il sequestro è stato disposto per i reati di cui all’art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 e all’art. 181, comma 1, d.lgs. n. 42/2004.
La società ha proposto istanza di riesame, eccependo la legittimità dell’uso dell’area in ragione di un condono edilizio del 2004 e di una pendente richiesta di mutamento di destinazione d’uso del 16/11/2004, nonché di una Scia commerciale del 2015. Il Tribunale del riesame di Salerno ha rigettato l’istanza, ritenendo che le opere realizzate costituissero una nuova costruzione, irrilevante essendo la vicenda del condono e della modifica di destinazione d’uso. La società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare, ha affermato la legittimazione del terzo a contestare il fumus e il periculum, aderendo al più recente indirizzo (Sez. 3, n. 10242/2024), secondo cui il terzo che vanta il diritto alla restituzione del bene può dedurre, in sede di riesame, anche l’insussistenza dei presupposti della misura cautelare, a differenza del tradizionale orientamento che limitava la contestazione alla titolarità del bene.
Nel merito, la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso per genericità, non essendo la difesa entrata nel merito della motivazione del Tribunale, che aveva escluso la rilevanza della modifica di destinazione d’uso, ritenendo decisiva la realizzazione di una nuova costruzione in assenza di titoli autorizzativi. La Corte ha richiamato il principio per cui la semplice pendenza di una richiesta di mutamento di destinazione d’uso non legittima l’uso attuale dell’immobile in assenza del necessario provvedimento amministrativo formale. Inoltre, ha ribadito che, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ex D.M. 23/01/1954, il condono edilizio non può intervenire (Sez. 3, n. 38694/2004; Sez. 3, n. 16471/2010).
Quanto al periculum in mora, la Corte ha ritenuto generica la censura, richiamando il principio (Sez. 3, n. 40677/2016; Sez. 3, n. 2001/2017) secondo cui, in zona vincolata, il periculum non è automatico ma richiede un accertamento sull’incompatibilità dell’uso con la tutela del bene protetto. Tuttavia, nel caso di specie, il Tribunale aveva adeguatamente motivato l’aggravamento del carico urbanistico e la compromissione del contesto paesaggistico derivanti dalla trasformazione del parcheggio in ristorante, con conseguente afflusso di persone incompatibile con la tutela dei beni protetti.
Implicazioni Pratiche
- Legittimazione del terzo al riesame: L’avvocato del terzo proprietario o detentore del bene sequestrato deve eccepire non solo la titolarità del bene, ma anche l’insussistenza del fumus e del periculum, poiché il più recente orientamento giurisprudenziale (Sez. 3, n. 10242/2024) riconosce tale legittimazione, evitando che il gravame sia privato di utilità.
- Rilevanza della richiesta di cambio di destinazione d’uso: La mera presentazione di una richiesta di mutamento di destinazione d’uso o di condono, in assenza di un provvedimento amministrativo formale di accoglimento, non è sufficiente a escludere l’abusivismo edilizio, soprattutto quando le opere realizzate integrino una nuova costruzione in zona vincolata; la difesa deve quindi insistere sulla produzione del titolo autorizzativo definitivo.
- Periculum in mora per opere in zona vincolata: Per contestare il periculum in mora in relazione a manufatti abusivi in zona paesaggisticamente vincolata, la difesa deve dimostrare la compatibilità dell’uso con l’ecosistema protetto, producendo elementi (es. perizie, pareri tecnici) che escludano un’ulteriore lesione del bene protetto, non essendo sufficiente sostenere che le opere sono ultimate e non aggravano il carico urbanistico.
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