No obbligo di perizia per il congiunto del detenuto ai fini degli arresti domiciliari (Cass. pen. n. 37181/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del riesame non ha l’obbligo di disporre una perizia per verificare lo stato di salute del congiunto del detenuto ai fini della sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari ex art. 275, comma 4, cod. proc. pen., potendo fondare il rigetto su altri elementi istruttori adeguati e congruamente motivati. Il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari personali è ammissibile solo per manifesta illogicità della motivazione o violazione di legge, non per mero dissenso valutativo.
Il Fatto
Il ricorrente, in stato di custodia cautelare in carcere, presentava istanza di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari, deducendo le gravi condizioni di salute della moglie, che le impedivano di accudire i due figli minori. La Corte di appello di Messina rigettava l’istanza. Il Tribunale del riesame di Messina respingeva l’appello cautelare, confermando il rigetto.
Avverso tale ordinanza, il difensore proponeva ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 299, comma 2, 275, comma 4, cod. proc. pen., nonché agli artt. 31, comma 2, Cost., 3, comma 1, Convenzione sui diritti del fanciullo e 24, comma 2, Carta dei diritti fondamentali dell’UE. La difesa censurava la mancata nomina di un perito per accertare le patologie della moglie e contestava la valutazione del Tribunale sullo stato di salute della congiunta.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il giudice cautelare non ha l’obbligo di disporre la perizia medica per verificare lo stato di salute del congiunto ai fini dell’art. 275, comma 4, cod. proc. pen., potendo pervenire al rigetto sulla base di adeguati accertamenti istruttori e di ragioni chiaramente argomentate. Nel caso di specie, il Tribunale aveva acquisito e valutato la documentazione medica prodotta dalla difesa e le dichiarazioni testimoniali del medico curante, ritenendole non idonee a dimostrare l’impedimento assoluto della moglie.
La Corte rileva che il Tribunale aveva ritenuto non credibile la ricostruzione difensiva anche sulla base di elementi oggettivi: la terapia farmacologica prescritta (Xanax 0.25), che in alcune farmacie veniva venduta senza prescrizione medica, rendeva astratte le argomentazioni sulla gravità della patologia. La valutazione del giudice di merito, ancorché sintetica, è logicamente coerente e sufficiente, non potendo il ricorrente pretendere che il giudice si avvalga di un determinato mezzo istruttorio.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 74 d.P.R. 309/1990 (la difesa eccepiva l’errata indicazione del comma 1 anziché del comma 2), la Corte la ritiene generica e, comunque, non decisiva. L’ordinanza impugnata si fondava sull’intervenuta condanna a dodici anni e otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 74, sul periodo di latitanza di oltre un anno e sulla pesante condanna in primo grado per numerosi episodi di cessione di rilevanti quantitativi di cocaina. Questi elementi integrano la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari e giustificano il rigetto dell’istanza, indipendentemente dalla qualificazione del ruolo dell’imputato.
Implicazioni Pratiche
- Onere della prova sullo stato di salute del congiunto: l’imputato che richiede la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari ex art. 275, comma 4, cod. proc. pen. deve fornire elementi probatori seri e oggettivi. Il giudice non è tenuto a disporre d’ufficio una perizia, ma può valutare la documentazione prodotta e rigettare l’istanza se la ritiene insufficiente o inattendibile.
- Ricorso per cassazione in materia cautelare: il sindacato di legittimità è circoscritto alla manifesta illogicità della motivazione o alla violazione di legge. La difesa non può limitarsi a proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie: deve dimostrare che la motivazione sia inesistente, apparente o contraddittoria nei suoi passaggi logici essenziali.
- Presunzione di attualità delle esigenze cautelari: in presenza di condanna per reato grave ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e di periodo di latitanza, la presunzione relativa di permanenza delle esigenze cautelari opera con particolare intensità. La difesa, per superarla, deve allegare elementi concreti e attuali, non limitarsi a eccepire affievolimento generico o a contestare la qualificazione giuridica del reato (comma 1 o 2) senza indicare come ciò incida sulle esigenze cautelari.
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