Dichiarazioni predibattimentali del teste irreperibile e ricerche all’estero (Cass. pen. Sez. II n. 26735 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’utilizzabilità, mediante lettura, delle dichiarazioni rese in sede predibattimentale dal cittadino straniero divenuto irreperibile, l’obbligo di effettuare ricerche, anche all’estero, va correlato all’esistenza di precisi elementi di collegamento tra il soggetto e il paese di origine, desumibili dagli atti o allegati dall’interessato. In assenza di tali elementi le ricerche avrebbero carattere esplorativo e si risolverebbero in un’attivazione meramente formale, non esigibile secondo canoni di ragionevolezza. La cancellazione anagrafica per irreperibilità sull’intero territorio comunale esclude che il differente luogo di ricerca assuma rilievo decisivo. Le dichiarazioni predibattimentali legittimamente acquisite, inoltre, non possono fondare in modo esclusivo l’affermazione di responsabilità, che deve trovare sostegno in ulteriori e differenti elementi di prova.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 6 novembre 2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani nei confronti dell’imputato per il delitto di rapina aggravata. Avverso tale decisione il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’omessa e insufficiente motivazione in ordine alla nullità dell’ordinanza istruttoria di primo grado del 23 ottobre 2024, con cui il tribunale aveva disposto l’acquisizione ex art. 512 cod. proc. pen. delle dichiarazioni rese in fase predibattimentale da due cittadine di nazionalità rumena, una delle quali persona offesa e l’altra testimone.
Il ricorrente censurava il presupposto dell’acquisizione, costituito dal mancato rinvenimento delle due donne sul territorio nazionale, rilevando che le ricerche erano state incomplete e non estese ai luoghi di collegamento con il paese di origine. Deduceva inoltre la violazione delle regole del giusto processo e il difetto di motivazione sulla affermazione di responsabilità, oltre alla mancata concessione delle attenuanti invocate.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha respinto tutti i motivi, muovendo dall’annotazione del Commissariato di Canosa di Puglia del 12 settembre 2023, acquisita in primo grado. Da essa emergeva che la persona offesa risultava cancellata per irreperibilità dalla scheda anagrafica del Comune, circostanza che escludeva ogni rilievo decisivo del differente luogo di residenza ove la stessa era stata ricercata, essendo la donna assente dall’intero comune. Quanto alla testimone, la stessa annotazione dava atto della sua irreperibilità di fatto nell’intero territorio comunale, rendendo l’effettuazione di ricerche in luoghi specifici una circostanza meramente ipotetica e priva di collegamento con concreti elementi di fatto processuali.
Entrambe le donne, pertanto, erano divenute irreperibili al momento dell’istruzione dibattimentale di primo grado, e l’acquisizione delle loro dichiarazioni risultava conforme all’orientamento richiamato dalla Corte, secondo cui l’obbligo di ricerche anche all’estero va correlato a precisi elementi di collegamento tra il soggetto e il paese di origine, desumibili dagli atti o allegati dall’interessato. In loro assenza, dette ricerche assumerebbero carattere esplorativo e si risolverebbero in un’attivazione meramente formale, non esigibile secondo canoni di ragionevolezza (Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022, P., Rv. 283129 – 01).
La Corte ha poi esaminato il profilo della sufficienza probatoria. La valutazione di colpevolezza, effettuata con giudizio conforme nei due gradi di merito, non si fondava solo sulle dichiarazioni predibattimentali, ma anche su ulteriori e differenti elementi non adeguatamente confutati dal ricorso. La sentenza di primo grado, che in caso di doppia conforme costituisce un unico apparato argomentativo con quella di appello, dava conto dell’intervento immediato delle forze di polizia, del trauma cranico con ferite lacerocontuse riscontrato sulla vittima, del rinvenimento della borsa parzialmente svuotata e di parte della maglietta nera del rapinatore, nonché dell’autovettura utilizzata, risultata in uso all’imputato.
A fronte di tali attività compiute nell’immediatezza, la sentenza attestava che sia la vittima sia la testimone avevano riconosciuto fotograficamente l’autore dei fatti e che lo stesso era stato nuovamente riconosciuto in sede di ricognizione personale nei locali del commissariato, alla presenza dei verbalizzanti. Tale ricostruzione escludeva che la responsabilità si fondasse in modo esclusivo sulle dichiarazioni predibattimentali e dimostrava che il ricorso non superava la prova di resistenza.
Quanto alle attenuanti della lieve entità e del danno di speciale tenuità, la Corte ha rilevato che il giudice di appello le aveva escluse in ragione della natura plurioffensiva del delitto di rapina e della brutalità dell’aggressione, valutazione avente ad oggetto elementi di fatto, non censurabile in sede di legittimità. Alla declaratoria di infondatezza è conseguita, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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