Foglio di via obbligatorio per condotte non criminose e disapplicazione dell’atto amministrativo (Cass. pen. n. 37466/2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice penale, chiamato a giudicare la violazione del foglio di via obbligatorio, deve verificare la legittimità dell’atto amministrativo e disapplicarlo se la motivazione non consente di ricondurre il destinatario in una delle categorie di cui all’art. 1 d.lgs. n. 159/2011. La categoria di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 1 richiede che il soggetto sia “dedito alla commissione di reati” (fatti criminosi), non a condotte amministrative o altre violazioni non penalmente rilevanti. Il comportamento sanzionato dalla contravvenzione di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 presuppone l’esistenza di un foglio di via legittimamente emesso.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al movimento “Ultima Generazione”, veniva condannato dal Tribunale di Milano e dalla Corte di appello di Milano per il reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, per essersi trattenuto nel territorio del Comune di Milano in violazione del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Milano il 10 giugno 2022.
Il provvedimento amministrativo era stato adottato per le condotte dell’imputato, consistenti in ripetute manifestazioni di protesta non preannunciate con blocchi stradali sulla tangenziale di Milano, durati circa un’ora, che avevano impedito il transito anche ai mezzi di soccorso. La difesa eccepiva la illegittimità del foglio di via, deducendo che le condotte di protesta pacifica non integrassero reati e che il provvedimento fosse sproporzionato, oltre ad eccepire la sussistenza delle scriminanti dell’adempimento di un dovere (tutela dell’ambiente ex art. 9 Cost.) e dello stato di necessità per la crisi climatica.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e annulla senza rinvio la sentenza perché il fatto non sussiste. Richiama il principio consolidato secondo cui il giudice penale, nel giudizio per violazione del foglio di via obbligatorio, deve verificare la legalità formale e sostanziale dell’atto amministrativo e deve disapplicarlo se la sua motivazione non consente di verificare che esso è stato adottato in presenza di condotte che consentono di ritenere che il destinatario appartenga ad una delle categorie previste dall’art. 1 d.lgs. n. 159/2011. La valutazione del giudice, però, non deve limitarsi alla effettiva sussistenza degli elementi di fatto descritti dal questore, ma deve verificare se essi siano ricompresi, oggettivamente e non sulla base di una soggettiva valutazione di pericolosità, tra le condotte che consentono di ricondurre il destinatario in una di tali categorie.
La Corte rileva che il ricorrente è stato ricondotto alla categoria di cui all’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011 (soggetti “dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”). Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’inserimento in tale categoria richiede che il soggetto abbia compiuto, in modo non occasionale, “fatti criminosi” (Sez. 6, n. 29229/2024, Rv. 286845; Sez. 2, n. 37849/2024, Rv. 287063; Sez. 6, n. 32903/2021, Rv. 281842; Sez. 5, n. 15492/2018, Rv. 272682).
Nel caso di specie, né il provvedimento del questore né la sentenza di condanna indicano che le condotte descritte (blocchi stradali) avessero natura di “reati” o di “fatti criminosi”: non sono menzionate denunce conseguenti a tali condotte. La Corte osserva che il reato di cui all’art. 18 TULPS (riunioni non autorizzate) sussiste solo in presenza di condotte specifiche, non indicate a carico del ricorrente; il “blocco stradale” mediante ostruzione della strada con il proprio corpo, all’epoca dei fatti (settembre 2022), costituiva solo una violazione amministrativa (art. 1-bis d.lgs. n. 66/1948) ed è stato sanzionato penalmente solo con il recente art. 14 del d.l. n. 48/2025, conv. con legge n. 80/2025. La motivazione del foglio di via, pertanto, non contiene una descrizione di elementi di fatto da cui dedurre che il ricorrente fosse “dedito alla commissione di reati”.
La Corte, pertanto, disapplica il foglio di via e annulla la sentenza senza rinvio ai sensi dell’art. 620 cod. proc. pen., emergendo con evidenza che il fatto di reato non sussiste per mancanza dell’elemento presupposto costituito dall’esistenza di un foglio di via legittimamente emesso.
Implicazioni Pratiche
- Disapplicazione dell’atto amministrativo nel giudizio penale: il giudice penale deve verificare la legittimità sostanziale del foglio di via e, se l’atto è illegittimo, disapplicarlo, anche se ciò comporta l’assoluzione per insussistenza del fatto. L’avvocato deve contestare specificamente la carenza dei presupposti di fatto che giustificano il provvedimento, allegando che le condotte descritte non integrano i requisiti normativi (ad esempio, non costituiscono fatti criminosi).
- Fatti criminosi ex art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011: la qualifica di soggetto “dedito alla commissione di reati” richiede condotte penalmente rilevanti, non meri illeciti amministrativi. La difesa deve eccepire che le condotte di protesta pacifica, anche se integranti violazioni amministrative, non sono sufficienti a giustificare il foglio di via, e che il blocco stradale con il proprio corpo, prima dell’entrata in vigore dell’art. 14 del d.l. n. 48/2025, non costituiva reato.
- Temporalità della contravvenzione di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011: la condotta delittuosa presuppone la vigenza di un foglio di via legittimo. Se il provvedimento amministrativo è illegittimo per carenza dei presupposti, il fatto di reato non sussiste. La difesa deve sollevare la questione in ogni stato e grado del giudizio, con particolare attenzione alla distinzione tra condotte anteriori e successive alla nuova incriminazione del blocco stradale.
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