Termine di riesame decorre dalla conoscenza dell’esecuzione del sequestro (Cass. pen. Sez. 3 n. 5052 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine perentorio di dieci giorni per la proposizione della richiesta di riesame avverso un provvedimento di sequestro preventivo decorre dalla data, cronologicamente anteriore, in cui l’interessato ha avuto conoscenza di fatto dell’avvenuto sequestro o in cui il provvedimento ha avuto esecuzione, essendo irrilevante il momento di completamento delle operazioni esecutive o la notifica formale dell’avviso. La mera conoscenza dell’esistenza del provvedimento, antecedente alla sua esecuzione, non è idonea a far decorrere il termine, difettando in tal caso l’interesse concreto e attuale a proporre impugnazione. Ne consegue che la partecipazione all’udienza camerale di discussione dell’appello cautelare proposto dal pubblico ministero non integra la conoscenza dell’avvenuto sequestro se, a tale data, il provvedimento non ha ancora avuto un principio di esecuzione. Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la richiesta di riesame proposta dal terzo interessato è, invece, inammissibile se il difensore non era munito di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, del profitto di un reato tributario nei confronti di una società e del suo legale rappresentante. Avverso tale decreto, il pubblico ministero aveva proposto appello chiedendone l’estensione ad altre ipotesi di reato, e all’udienza camerale di discussione del 5 marzo 2025 avevano partecipato i difensori degli indagati. L’esecuzione del sequestro era, però, iniziata solo il 17 marzo 2025, con il blocco dei rapporti bancari, comunicato agli interessati il 18 marzo 2025, e la richiesta di riesame era stata presentata il 28 marzo 2025. Il Tribunale, ritenendo che la conoscenza del provvedimento fosse stata acquisita già in occasione dell’udienza del 5 marzo, aveva dichiarato la richiesta tardiva.

La Motivazione della Corte

Nel ricorso per cassazione, la difesa dell’indagato ha dedotto la violazione dell’art. 324, comma 1, cod. proc. pen., sostenendo che il termine per il riesame decorre dalla data di esecuzione del sequestro o da quella in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro, e non dalla mera consapevolezza dell’esistenza del provvedimento.

La Corte ha accolto il ricorso, richiamando il principio per cui il termine di dieci giorni decorre dalla data, cronologicamente anteriore, in cui l’interessato ha avuto la conoscenza di fatto dell’avvenuto sequestro o in cui il provvedimento è stato eseguito. Ha precisato che il requisito dell’avvenuto sequestro implica che questo abbia avuto un principio di esecuzione, poiché solo la lesione concreta della sfera giuridica determina l’interesse ad impugnare. Il Collegio ha quindi escluso che la partecipazione all’udienza di discussione dell’appello cautelare potesse integrare la conoscenza dell’avvenuto sequestro, atteso che a quella data il provvedimento non aveva ancora avuto alcuna esecuzione. La decorrenza è stata, pertanto, individuata nel 18 marzo 2025, quando l’indagato aveva avuto notizia del blocco dei conti e gli era stato comunicato il decreto, rendendo tempestiva la richiesta presentata il successivo 28 marzo.

La Corte ha, invece, dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società, in quanto il difensore era munito di un mero mandato difensivo e non della procura speciale richiesta dall’art. 100 cod. proc. pen. per il terzo interessato che proponga impugnazione. Ha precisato che non è applicabile la regola di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. civ. sulla regolarizzazione del difetto di rappresentanza, in linea con la giurisprudenza di legittimità.

In accoglimento del ricorso dell’indagato, l’ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale per l’esame nel merito della richiesta di riesame. Il ricorso della società è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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