Appello e non ricorso avverso ordinanza che nega sostituzione custodia cautelare (Cass. pen. Sez. II n. 7471 del 24.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Avverso l’ordinanza con cui il giudice di merito rigetta la richiesta, formulata ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con altra meno afflittiva, è ammesso esclusivamente il rimedio dell’appello previsto dall’art. 310 cod. proc. pen. Il ricorso immediato per cassazione non è esperibile: l’art. 311, comma 2, cod. proc. pen. lo consente solo contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e per violazione di legge, mentre l’art. 568, comma 2, cod. proc. pen. non opera quando il provvedimento concernente lo status libertatis sia altrimenti impugnabile. Il ricorso proposto avverso un provvedimento di tal genere va pertanto qualificato come appello cautelare, con trasmissione degli atti al tribunale del capoluogo del distretto competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il difensore del ricorrente aveva chiesto alla Corte di appello, ai sensi dell’art. 299 cod. proc. pen., la sostituzione della custodia in carcere con la presentazione alla polizia giudiziaria unitamente all’obbligo di dimora, o comunque con una delle misure non detentive di cui agli artt. 282 e 283 cod. proc. pen., anche con braccialetto elettronico. La Corte di appello ha rigettato la richiesta.
Avverso tale provvedimento il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione: il giudice di merito avrebbe incentrato le argomentazioni sulla non praticabilità della misura degli arresti domiciliari, esaminando circostanze estranee al petitum, senza considerare gli elementi addotti a sostegno della richiesta e favorevolmente valutati dal pubblico ministero.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione non entra nel merito delle doglianze. Rileva anzitutto che il provvedimento impugnato è un’ordinanza con cui il giudice di merito ha respinto l’istanza di sostituzione della custodia carceraria con altra misura meno afflittiva.
Su questo presupposto processuale la Corte afferma che avverso tale provvedimento è ammesso esclusivamente il rimedio dell’appello, previsto dall’art. 310 cod. proc. pen. Il ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell’art. 311, comma 2, cod. proc. pen., può essere proposto soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva e solo per violazione di legge; né soccorre l’art. 568, comma 2, cod. proc. pen., che riserva il ricorso per i provvedimenti concernenti lo status libertatis non altrimenti impugnabili.
Le ordinanze in materia di modifica delle misure cautelari rientrano invece nell’ambito dell’appello al tribunale della libertà e solo in esito a tale gravame possono essere portate davanti alla Corte di cassazione. Il percorso è confermato da una serie di precedenti richiamati: Sez. 1 n. 18963 del 2013, Sez. 5 n. 35735 del 2015, Sez. 1 n. 9657 del 2016 dep. 2017, Sez. 2 ord. n. 24349 del 2022 e Sez. 6 ord. n. 15125 del 2023.
Il ricorso va quindi qualificato come appello de libertate ai sensi dell’art. 310, comma 1, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Poiché dalla decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, la Corte dispone infine la trasmissione di copia al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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