Trasferimento personale pubblico: assegno ad personam non riassorbibile se non giustificato da funzione perequativa (Cass. civ. n. 32600/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trasferimento di attività e di personale tra enti ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, non è consentito alla legislazione regionale, ad accordi collettivi in sede locale o a determinazioni della P.A., di riconoscere il mantenimento sine die, ovverosia senza riassorbimento, dei migliori trattamenti percepiti presso il precedente datore di lavoro o di assicurarne il godimento dopo che siano cessate presso il nuovo ente le funzioni in relazione alle quali essi trovavano giustificazione sul piano perequativo. La conservazione del trattamento economico in caso di trasferimento esprime solo la necessità di evitare un peggioramento globale, mentre gli effetti del nuovo ordinamento professionale impongono il riallineamento al trattamento dell’ente di destinazione, con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Il Fatto
Alcuni dipendenti, trasferiti dalla Regione alla Provincia di Milano (poi Città Metropolitana) in forza della legge regionale n. 2 del 1999 per il mutamento di competenze nel settore della formazione professionale, agivano in giudizio per ottenere il mantenimento di alcune voci retributive ad personam, necessarie a garantire la conservazione del trattamento economico complessivo già goduto presso la Regione. Tali voci erano state loro riconosciute per il periodo successivo al trasferimento, ma erano state poi soppresse all’esito dell’assegnazione di nuove mansioni, cessata l’attività nell’ambito della formazione professionale.
La Corte d’appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda, ritenendo che il diritto alla percezione di quegli emolumenti dipendesse dallo svolgimento dell’attività nel settore della formazione professionale; una volta venuta meno tale destinazione, la pretesa non aveva più fondamento. I lavoratori proponevano ricorso per cassazione, deducendo la violazione della legge regionale n. 2/1999 (art. 3, comma 12) e l’erronea interpretazione dell’accordo sindacale del 10.10.2001, che a loro dire avrebbe garantito l’assegno ad personam per l’intera permanenza nei ruoli provinciali.
La Motivazione della Corte
La Cassazione premette che, in caso di passaggio di personale per trasferimento di attività, è consolidato l’orientamento secondo cui il trasferimento non può determinare un peggioramento del trattamento retributivo globale, ma il necessario riconoscimento di un assegno ad personam soggiace alla regola generale del riassorbimento, a garanzia del principio di parità di trattamento ex art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 (richiamando Cass. n. 35423/2022, n. 11771/2021, n. 4193/2020). La Corte osserva che la regolazione economica dei rapporti di lavoro con gli enti pubblici non economici è materia di competenza statale (art. 117, comma 2, lett. l, Cost.), affidata esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale e integrativa, nei limiti abilitati dal CCNL. La legislazione regionale non può introdurre discipline difformi, né la contrattazione locale può attribuire trattamenti economici non previsti dalle fonti statali, nemmeno se di miglior favore.
La Corte interpreta l’art. 3, comma 12, della legge regionale n. 2/1999 in senso coerente con tali principi: la “conservazione” del trattamento economico esprime solo la necessità di evitare un peggioramento globale, mentre l’espressione “fatti salvi gli effetti del nuovo ordinamento professionale” impone il riallineamento del personale trasferito al trattamento dei ruoli dell’ente di destinazione, con il conseguente riassorbimento degli assegni ad personam. Le intese sindacali locali, ancorché potessero individuare i trattamenti da mantenere per evitare una perdita retributiva iniziale, non possono attribuire sine die quegli emolumenti in forma non riassorbibile, perché ciò realizzerebbe una violazione palese del principio di parità di trattamento.
La Corte rigetta quindi tutti i motivi di ricorso, ritenendo assorbenti le considerazioni di sistema. La pretesa dei ricorrenti di assicurarsi un assegno aggiuntivo non riassorbibile è in sé infondata, a prescindere dall’interpretazione letterale degli accordi. La Corte precisa che non è prospettata una diversa domanda volta a dimostrare che, nel tempo, non vi siano stati incrementi retributivi tali da riassorbire i trattamenti di miglior favore, il che presupporrebbe accertamenti di fatto e di diritto diversi, non esaminabili in questa sede.
Implicazioni Pratiche
- Limiti della legislazione regionale: L’avvocato del lavoratore trasferito non può fondare la domanda di mantenimento sine die di assegni ad personam su leggi regionali o accordi sindacali locali, poiché la materia retributiva nel pubblico impiego privatizzato è riservata alla legge statale e alla contrattazione collettiva nazionale. La normativa regionale va interpretata in senso conforme ai principi statali, e la sua eventuale violazione non è deducibile come fonte autonoma di diritti.
- Riassorbimento e parità di trattamento: L’assegno ad personam riconosciuto al momento del trasferimento ha funzione meramente perequativa e transitoria, per evitare un peggioramento iniziale. Esso è soggetto a riassorbimento in presenza di incrementi retributivi derivanti dal nuovo ordinamento professionale o dalla contrattazione collettiva, in attuazione del principio di parità di trattamento ex art. 45 d.lgs. n. 165/2001. La prova dell’avvenuto riassorbimento può essere fornita dal datore di lavoro pubblico, ma il lavoratore deve allegare e dimostrare che, nonostante il tempo trascorso, il suo trattamento globale è rimasto inferiore a quello dei colleghi dell’ente di destinazione.
- Strategia difensiva alternativa: Se il lavoratore intende contestare la soppressione dell’assegno, deve prospettare non già un diritto al suo mantenimento sine die, bensì una domanda volta ad accertare che, al momento della soppressione, il principio di parità di trattamento non era stato ancora rispettato (perché gli incrementi retributivi intervenuti non avevano ancora riassorbito l’assegno). Tale domanda richiede un accertamento comparativo concreto del trattamento dei dipendenti dell’ente di destinazione e l’indicazione specifica degli scatti o aumenti che avrebbero dovuto determinare il riassorbimento, non potendosi dedurre un automatismo.
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