Cittadinanza: no all’intervento delle associazioni (Corte cost. ord. n. 69/2026)
Con l’ordinanza n. 69 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili gli interventi di tre associazioni nel giudizio sulle nuove regole in materia di cittadinanza. La Corte non ha deciso la questione di fondo: si è pronunciata soltanto su chi può partecipare al processo davanti a essa.
Il giudizio. Il Tribunale ordinario di Mantova, sezione civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’articolo 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito nella legge 23 maggio 2025, n. 74. Le censure riguardano le parole «anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo» e le condizioni previste alle lettere a), a-bis) e b). Il processo da cui nasce la questione è stato promosso dai genitori di un minore brasiliano, nato e residente in Brasile, con un ricorso contro il diniego dell’ufficiale di stato civile del Comune di Canneto sull’Oglio di trascrivere l’atto di nascita.
Chi voleva intervenire. Tre associazioni hanno chiesto di partecipare al giudizio davanti alla Corte: l’associazione Patrimonio Italiano, la Confederazione degli Italiani nel mondo e l’associazione Natitaliani. Ciascuna ha richiamato i propri scopi statutari, cioè la difesa dei diritti degli italiani nel mondo e la tutela degli italo-discendenti, sostenendo di avere un interesse qualificato e immediato rispetto alla norma contestata.
La regola applicata. L’articolo 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale ammette l’intervento solo dei titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio. Per rapporto dedotto in giudizio si intende quello oggetto della causa davanti al giudice che ha sollevato la questione. La Corte ha ritenuto che le associazioni abbiano un interesse solo indiretto, collegato in via generale agli scopi statutari e alla tutela dei propri iscritti. Ha richiamato la sentenza n. 63 del 2026, che sulle stesse norme aveva già dichiarato inammissibili interventi analoghi, e l’orientamento già espresso con la sentenza n. 142 del 2025 e con l’ordinanza n. 85 del 2025.
Che cosa resta aperto. L’ordinanza non chiude il giudizio sull’articolo 3-bis. Decide soltanto che quelle tre associazioni non ne fanno parte e quindi non potranno svolgere difese davanti alla Corte. La questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Mantova resta da decidere. Il punto pratico è questo: per intervenire davanti alla Corte costituzionale non basta occuparsi in generale della materia discussa, occorre un interesse legato in modo diretto alla singola causa da cui la questione è nata.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/69