L’amministrazione di sostegno non serve a risolvere conflitti familiari se la rete di assistenza è efficace (Trib. Bologna 89/2026)
Tribunale di Bologna, Prima Sezione civile, sentenza n. 89 del 2 febbraio 2026 (R.G. V.G. 13264/2024) — Presidente Bruno Perla, Relatrice Carmen Giraldi
Il principio
La presenza di una limitazione fisica o cognitiva non rende automaticamente necessaria l’amministrazione di sostegno: occorrono bisogni effettivi e attuali non adeguatamente fronteggiati da una rete familiare o sociale idonea. La misura non può essere utilizzata per comporre conflitti endofamiliari o regolare aspettative ereditarie.
Il fatto
Due figlie reclamavano il decreto con cui il giudice tutelare aveva respinto la richiesta di nominare un amministratore di sostegno alla madre anziana. Contestavano l’assistenza prestata dal fratello, cui la madre aveva affidato la gestione economica e sanitaria, denunciando prelievi dai conti familiari e l’inadempimento di un contratto di vitalizio.
La consulenza tecnica rilevava difficoltà cognitive tali da rendere la donna vulnerabile nella gestione patrimoniale e nella cura dei propri interessi, ma anche la permanenza della capacità di esprimere preferenze e di instaurare un rapporto fiduciario.
La motivazione
Il Tribunale ha valorizzato la rete di protezione costituita dal figlio e dalla sua famiglia, che provvedevano alla spesa, all’alimentazione, all’accompagnamento al centro diurno e alle visite mediche. Tale assistenza era ritenuta idonea a superare gli ostacoli derivanti dalle difficoltà della beneficianda.
La misura prevista dall’art. 404 c.c. presuppone non soltanto una disabilità in senso ampio, ma concreti e attuali bisogni di protezione ai quali non provveda già efficacemente il contesto familiare. Non è quindi necessaria in ogni situazione di incapacità, né può essere attivata per la mera eventualità futura che venga meno un sistema spontaneo di assistenza.
Le contestazioni patrimoniali tra i figli devono essere affrontate mediante gli strumenti giudiziali appropriati. Il Collegio ha richiamato Cass. civ. n. 21887/2022, secondo cui l’amministrazione di sostegno non costituisce un rimedio alternativo per risolvere conflitti familiari di natura patrimoniale tutelabili con le specifiche azioni relative alla proprietà.
Implicazioni pratiche
La domanda deve indicare quali interessi personali o patrimoniali richiedano una protezione attuale e perché la rete esistente sia inadeguata. Il dissenso tra familiari o il timore di future irregolarità gestionali, da soli, non giustificano una misura che incide sulla dignità, sulla libertà e sull’autodeterminazione della persona.
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