Propaganda negazionista su social network: configurabilità del reato ex art. 604-bis c.p. (Cass. pen. Sez. 1 n. 38806/2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di cui all’art. 604-bis cod. pen. l’adesione a una comunità virtuale caratterizzata da vocazione ideologica neonazista e la condivisione, sulle bacheche dei social network, di messaggi di chiaro contenuto negazionista, antisemita e discriminatorio, attraverso il rilancio di post e commenti, per l’elevato pericolo di diffusione di tali contenuti tra un numero indeterminato di persone derivante dall’algoritmo di funzione dei social network. Ai fini della configurabilità del reato, non è necessario che la condivisione sia accompagnata da commenti personali, essendo sufficiente la diffusione del materiale discriminatorio. La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) non è applicabile quando la condotta, per il mezzo di propaganda prescelto (social network), è dotata di capacità diffusive potenzialmente incontrollabili e ha arrecato al bene tutelato un danno di consistente entità. La mancata concessione delle attenuanti generiche è legittimamente giustificata dalla presenza di precedenti penali e dall’assenza di sincera resipiscenza.
Il Fatto
L’imputato, già condannato per reati di resistenza, lesioni, rapina, estorsione, violenza sessuale, sequestro di persona e stupefacenti, e ritenuto vicino a organizzazioni di estrema destra, era stato sottoposto a indagini nell’ambito di un più ampio contesto investigativo relativo a un gruppo antisemita, negazionista, filonazista e suprematista attivo sul territorio nazionale, denominato “Ordine di”, finalizzato all’eversione dell’ordine democratico e alla istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale ed etnica. Pur non essendo stato ritenuto intraneus all’organizzazione ex art. 270-bis c.p., era risultato prossimo ad alcuni suoi esponenti.
Il quadro probatorio a suo carico era costituito dalla pubblicazione sul social network “Facebook” di diversi post contenenti tematiche antisemite e negazioniste (negazione dell’esistenza delle camere a gas, dell’uccisione sistematica degli ebrei e dell’autenticità del diario di Anna Frank, nonché la condivisione di alcuni dei c.d. “88 precetti” di ispirazione neonazista). Tali contenuti erano stati perlopiù ricondivisi dalla bacheca di un esponente di rilievo dell’associazione. Il GUP del Tribunale di Napoli lo condannava alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione, e la Corte d’Appello di Napoli, in sede di riforma, riduceva la pena a 1 anno e 4 mesi. L’imputato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza dei motivi. Quanto al primo motivo, la Corte rileva che la difesa muoveva da una erronea ricognizione dei contenuti delle decisioni di merito, poiché la condotta non era costituita da un unico post, ma da una pluralità di pubblicazioni di scritti negazionisti. La Corte ribadisce il principio, già enunciato (Sez. 1, n. 4534/2022), secondo cui integra il reato di cui all’art. 604-bis c.p. l’adesione a una comunità virtuale con vocazione neonazista e la condivisione su social network di messaggi negazionisti e discriminatori, per l’elevato pericolo di diffusione derivante dall’algoritmo della piattaforma. La Corte precisa che non è necessaria l’aggiunta di commenti personali, essendo sufficiente la diffusione del materiale. La condivisione della prima pagina di un quotidiano, anche se già diffuso, non esclude l’offensività, trattandosi di una condotta che contribuisce a una più ampia propagazione del messaggio discriminatorio in un contesto di propaganda.
Sul secondo motivo (mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p.), la Corte ne dichiara la manifesta infondatezza. I giudici di merito hanno congruamente apprezzato il disvalore del fatto, ritenendo che il mezzo di propaganda prescelto (social network) fosse dotato di capacità diffusive potenzialmente incontrollabili, e che la condotta avesse arrecato al bene tutelato un danno di consistente entità. Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto è rimesso al giudice di merito e non è rivalutabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Sul terzo motivo (mancata concessione delle attenuanti generiche), la Corte ne rileva la manifesta infondatezza. La Corte d’Appello aveva legittimamente negato le attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali dell’imputato (di non scarso rilievo) e dell’assenza di elementi di segno positivo o di sincera resipiscenza, essendo le dichiarazioni autoaccusatorie rese in primo grado non sufficienti a dimostrare un effettivo pentimento. La Corte richiama il principio per cui il giudice di merito può negare le attenuanti generiche anche con una motivazione sintetica, purché non illogica, e la presenza di precedenti penali costituisce un valido elemento per escludere la meritevolezza del beneficio.
Implicazioni Pratiche
- Condotte di propaganda su social network: L’avvocato che assiste un imputato per il reato di cui all’art. 604-bis c.p. deve considerare che la condivisione di contenuti negazionisti o discriminatori su piattaforme social (anche senza commenti personali) integra la condotta tipica. La difesa non può limitarsi a eccepire il limitato numero di contatti o il carattere meramente ricondivisivo, poiché la giurisprudenza valorizza l’idoneità diffusiva intrinseca del mezzo (algoritmi, condivisioni a catena). La strategia difensiva deve piuttosto concentrarsi sulla contestazione della consapevolezza del contenuto o sulla dimostrazione di una finalità diversa dalla propaganda, se possibile.
- Particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.): L’eccezione di particolare tenuità del fatto in tali reati è di difficile accoglimento, poiché i giudici valutano la pericolosità del mezzo di diffusione (social network) e il danno al bene tutelato (dignità della persona, ordine pubblico) come elementi di per sé idonei a escludere la tenuità. L’avvocato deve produrre elementi concreti per dimostrare la limitatissima diffusione effettiva (es. numero di visualizzazioni, interazioni) e la marginalità della condotta rispetto al contesto, ma la giurisprudenza richiede una prova stringente.
- Attenuanti generiche e precedenti penali: La presenza di precedenti penali, anche non specifici, costituisce un valido e legittimo motivo per negare le attenuanti generiche, se il giudice motiva sulla personalità dell’imputato. L’avvocato deve insistere su elementi positivi (condotta successiva, collaborazione, risarcimento, ammissioni) per controbilanciare il giudizio negativo, e contestare la mera “graniticità” del quadro probatorio come unico motivo di diniego, richiedendo una valutazione complessiva della personalità ex art. 133 c.p.
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Nota della Redazione
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