Ricorso per cassazione inammissibile per motivi aspecifici e rivalutazione probatoria (Cass. pen. Sez. 7 n. 3123 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per la sua aspecificità, il motivo di ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, omettendo di assolvere la funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il sindacato di legittimità è finalizzato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi di segno positivo, valorizzando anche i soli precedenti penali.
Il Fatto
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 05/06/2025, ha confermato la condanna del ricorrente per il delitto di cui all’art. 648 cod. pen., ritenendolo responsabile di ricettazione.
Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi: l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato; la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la mancata esclusione della recidiva; l’eccessività della pena.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha proceduto all’esame congiunto dei motivi, rilevandone la comune natura. Il primo motivo, concernente l’elemento soggettivo del delitto di cui all’art. 648 cod. pen., è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità, in quanto volto ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 47289 del 2003, secondo cui il controllo demandato al giudice di legittimità non può estendersi alla verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, aveva correttamente evidenziato la conoscenza della provenienza furtiva del bene, desunta dalla tipologia del bene e dal prezzo particolarmente basso.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la medesima aspecificità, avendo la Corte territoriale sottolineato la sussistenza di precedenti penali a carico del ricorrente, indicativi di un’abitualità del comportamento criminoso, circostanza ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Con riguardo al terzo motivo, la Corte ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere giustificato anche con l’assenza di elementi di segno positivo, potendo valorizzarsi in tale direzione i soli precedenti penali, come ribadito da numerose pronunce di legittimità.
Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la valutazione in ordine alla recidiva non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale, ma deve esaminare in concreto il rapporto tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se la pregressa condotta sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto. Infine, il quinto motivo è stato reputato infondato, essendo la graduazione della pena espressione della discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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