Concorso in rapina aggravata e insussistenza del fine privato (Cass. pen. Sez. 2 n. 15879 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se deduce la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, restando preclusa ogni nuova valutazione degli elementi indizianti o dei dati fattuali già esaminati dal giudice di merito. La configurabilità del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni in capo al terzo concorrente postula che costui persegua esclusivamente la pretesa del creditore e non anche un fine proprio, la cui indagine, condotta secondo le regole probatorie ordinarie, può essere fondata su elementi sintomatici quali la speciale veemenza della condotta. Il pericolo di reiterazione può essere desunto dalle modalità delle condotte contestate anche se risalenti, senza confonderne l’attualità con quella delle condotte criminose.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, quale giudice del riesame, ha confermato l’ordinanda del Giudice per le indagini preliminari che applicava al ricorrente la misura della custodia in carcere per il reato di concorso in rapina aggravata e porto illegale di arma. Il provvedimento genetico era stato emesso all’esito di indagini che avevano ricostruito un’azione predatoria, condotta da tre uomini travisati, ai danni delle persone offese, dalle quali erano stati sottratti preziosi, telefoni e computer. Gli elementi raccolti, in particolare le comunicazioni telematiche tra il ricorrente e un coindagato, avevano indotto gli inquirenti a ritenere sussistente il suo apporto organizzativo e logistico alla rapina.

Avverso l’ordinanza di rigetto, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi. Con essi si censurava la ritenuta gravità indiziaria, la qualificazione giuridica del fatto, che si assumeva integrare il meno grave delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, l’erronea valutazione delle esigenze cautelari e il difetto di proporzionalità della misura, non essendo stata motivata l’inadeguatezza degli arresti domiciliari.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha preliminarmente scrutinato la dedotta violazione dell’art. 273 cod. proc. pen., ravvisando nel primo motivo una censura generica e volta a ottenere una rivalutazione del compendio indiziario. Il Collegio ha ricordato che il controllo di legittimità non concerne la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento dell’attendibilità delle fonti, ma è limitato alla violazione di legge o alla manifesta illogicità della motivazione, la quale deve essere valutata “all’interno” del provvedimento impugnato. Ha pertanto ritenuto immune da vizi la motivazione del riesame, che aveva coerentemente valorizzato l’inoltro di informazioni dettagliate, le conversazioni vocali e il silenzio dei cellulari nell’orario del delitto, quale elemento convergente con gli altri dati indiziari.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la configurabilità dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 29541 del 2020, il Collegio ha osservato che la responsabilità del terzo concorrente per il reato di cui all’art. 393 cod. pen. presuppone che il suo contributo sia finalizzato esclusivamente alla pretesa del creditore, senza perseguire utilità ulteriori. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata aveva correttamente escluso l’esistenza di una legittima pretesa creditoria, valorizzando la circostanza che l’obiettivo predatorio comprendeva beni diversi dai gioielli, tra cui telefoni e computer. Le modalità violentissime dell’azione, ha precisato la Cassazione, assumono valore di elemento sintomatico del dolo, essendo la prova del fine perseguito dall’agente di natura indiretta e desumibile dai dati della condotta.

Con riferimento al terzo e al quarto motivo, la Corte ha rigettato le doglianze relative alle esigenze cautelari. Ha ribadito che l’attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione non si confondono con quelle delle condotte criminose, potendo essere legittimamente desunte dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo. Ha ritenuto decisivi gli esiti della perquisizione, che aveva portato al sequestro di denaro contante, strumenti da gioielliere e pietre preziose, dimostrativi di permanenti contatti con ambienti malavitosi. Da tali considerazioni, e dalla conseguente esclusione di una previsione di ottemperanza alle prescrizioni, è stata fatta discendere la legittimità del sacrificio della libertà personale, non potendo trovare applicazione una misura meno afflittiva.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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