Truffa telefonica e bonifici disposti dalla vittima: senza prova del ruolo causale della banca, nessun rimborso (ABF Roma 3144/2026)
Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Roma, decisione n. 3144 del 10 aprile 2026 (seduta 13 febbraio 2026) — Pres. Sirena, Rel. Emanuele Bilotti
I fatti
Il ricorrente chiedeva il rimborso di € 4.500,00, corrispondenti a tre bonifici da € 1.500,00 ciascuno, sostenendo di aver ricevuto una telefonata da un’utenza riconducibile alla banca e di essere stato indotto dall’interlocutore a disporre i bonifici “per verificare la funzione di blocco”. L’intermediario chiedeva il rigetto, evidenziando che i bonifici erano stati disposti direttamente dal cliente, in condotta gravemente negligente, e di aver tentato senza esito il recall delle somme. Nel corso dell’istruttoria, il Collegio invitava il ricorrente a documentare i messaggi e le chiamate ricevute durante la truffa: il ricorrente non produceva alcuna documentazione al riguardo.
La decisione
Il Collegio ha innanzitutto rilevato che le tre operazioni erano state pacificamente disposte dallo stesso ricorrente e dovevano quindi considerarsi autorizzate: non veniva in rilievo lo speciale regime di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento previsto dagli artt. 10 e seguenti del d.lgs. 11/2010, né poteva configurarsi una responsabilità oggettiva della banca per il pregiudizio subito. Richiamando il proprio orientamento consolidato, il Collegio ha ricordato che, in casi come questo, può comunque residuare una responsabilità concorrente dell’intermediario se le evidenze disponibili dimostrano un suo apporto causale alla realizzazione della frode. Nel caso di specie, tuttavia, tale apporto non risultava provato: l’affermazione del ricorrente di aver ricevuto una telefonata da un’utenza riconducibile alla banca non era supportata da alcuna documentazione, né risultava agli atti una denuncia all’autorità competente.
Le operazioni disposte direttamente dal cliente vittima di una truffa telefonica si considerano autorizzate e non attivano lo speciale regime di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento; una responsabilità concorrente dell’intermediario può residuare solo se le evidenze disponibili dimostrano un suo apporto causale alla realizzazione della frode, apporto che non può presumersi in assenza di documentazione a supporto.
L’esito
Il Collegio respinge il ricorso.
Perché questa decisione conta, in pratica
Chi assiste una vittima di vishing o truffa telefonica deve raccogliere e conservare, sin dai primi momenti, ogni traccia utile a dimostrare il ruolo giocato da terzi nella dinamica della frode: tabulati telefonici, screenshot di SMS o notifiche, e soprattutto la denuncia querela presentata tempestivamente alle Forze dell’Ordine. In assenza di questi elementi, l’affermazione generica di aver ricevuto una telefonata “da un numero riconducibile alla banca” non basta a spostare la responsabilità sull’intermediario: l’operazione autorizzata dal cliente resta a suo carico, salvo prova concreta e documentata di un apporto causale della banca.