Promotore finanziario infedele: la banca risponde in solido, salvo condotta gravemente anomala dell’investitore (Cass. 21087/2026)

Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 21087 del 22 giugno 2026 (R.G. 5809/2022), camera di consiglio dell’11 giugno 2026 — Presidente Scoditti, Relatore Dal Moro.

Il principio di diritto

La responsabilità solidale dell’intermediario per il fatto illecito del promotore finanziario (art. 31 del d.lgs. n. 58 del 1998; art. 2049 cod. civ.) presuppone un nesso di occasionalità necessaria tra l’illecito e le incombenze affidate al promotore, ed è volta a rafforzare la garanzia del risparmiatore: la sola consegna di denaro con modalità difformi da quelle legittime non interrompe il nesso causale. Le regole di condotta sulla ricezione di somme gravano infatti sul promotore, a tutela dell’investitore, e non possono tradursi in un onere di diligenza a suo carico.

La responsabilità solidale può essere esclusa solo in presenza di elementi sintomatici di una condotta anomala dell’investitore, idonei a evidenziarne la collusione o la consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore; l’onere di provare che l’illecito è stato consapevolmente agevolato dall’investitore grava sull’intermediario. Tale apprezzamento è un accertamento di fatto, da compiersi caso per caso, riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Il fatto

Un risparmiatore consegnava a più riprese a un promotore finanziario, in parte con assegni lasciati privi di intestazione e in parte in contanti, la somma di 65.000 euro; il promotore se ne appropriava. Il cliente agiva per il risarcimento nei confronti anche dell’intermediario, in solido.

Il Tribunale di Ancona riconosceva la responsabilità del promotore (contumace) ma escludeva quella dell’intermediario, ravvisando una condotta del cliente idonea a interrompere il nesso; la Corte d’appello di Ancona confermava, ritenendo grave e anomala la condotta del risparmiatore. Il cliente ricorreva per cassazione con tre motivi.

La motivazione

La Corte respinge il ricorso. Ribadito che la responsabilità solidale dell’intermediario risponde alla logica del ubi commoda et eius incommoda e all’esigenza di garanzia del risparmiatore, essa può essere esclusa solo di fronte a una condotta “significativamente anomala” dell’investitore, valutabile in base a indici presuntivi (numero e ripetizione delle operazioni irregolari, valore complessivo, esperienza dell’investitore).

Nel caso, la Corte d’appello ha accertato in fatto una grave anomalia: la ripetuta consegna di ingenti somme in contanti direttamente al promotore, senza pretendere ricevute o documentazione, senza verificare l’esecuzione degli investimenti e senza monitorare il proprio conto. Tale condotta, non conforme neppure a una minima diligenza, ha interrotto il nesso di occasionalità necessaria, escludendo la responsabilità solidale della banca. Trattandosi di accertamento di fatto motivato (e di doppia conforme), le censure sono inammissibili.

Implicazioni pratiche

Per l’investitore truffato dal proprio promotore, la responsabilità solidale dell’intermediario è la regola: consegnare denaro al promotore con modalità irregolari, di per sé, non fa perdere la tutela, perché quelle regole servono a proteggere il cliente, non a caricarlo di oneri. L’intermediario risponde di chi sceglie e impiega nella propria organizzazione.

La copertura viene meno, però, quando la condotta del risparmiatore è gravemente anomala — tipicamente la consegna reiterata di forti somme in contanti senza alcuna ricevuta, senza controlli, al di fuori di ogni prassi: allora scatta la consapevole acquiescenza che interrompe il nesso causale. La prova di questa anomalia spetta all’intermediario, e la relativa valutazione del giudice di merito, se ben motivata, non si ribalta in Cassazione.

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