Estinzione anticipata: se il contratto manca agli atti, tutte le commissioni si rimborsano pro rata temporis (ABF Bari 3142/2026)

Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Bari, decisione n. 3142 del 10 aprile 2026 (seduta 23 marzo 2026) — Pres. Tucci, Rel. Francesco Quarta

I fatti

Il ricorrente, dopo aver estinto anticipatamente un finanziamento contro cessione del quinto, chiedeva il rimborso di € 1.400,00 a titolo di spese di istruttoria e commissioni previste dal contratto. L’intermediario opponeva la non rimborsabilità contrattuale delle commissioni di attivazione e degli oneri di rete distributiva, di aver già rimborsato € 120,00 di commissioni di gestione, e la propria carenza di legittimazione passiva per le spese di intermediazione. Nel corso dell’istruttoria, il Collegio invitava entrambe le parti a produrre la documentazione contrattuale del rapporto: solo il ricorrente riscontrava la richiesta, producendo la medesima documentazione già allegata al ricorso — comunicazioni periodiche e un documento di sintesi dei costi, ma non il contratto.

La decisione

Applicando i criteri consolidati per i contratti anteriori alla riforma 2021 dell’art. 125-sexies TUB, il Collegio ha rilevato che dal documento di sintesi risultavano applicate al cliente commissioni di attivazione (€ 700,00), commissioni di gestione (€ 200,00) e oneri di rete distributiva (€ 1.638,00), senza però alcuna spiegazione analitica delle attività concretamente remunerate da ciascuna voce. Questa carenza ha impedito al Collegio di distinguere, come richiesto dai propri criteri ordinari, tra costi recurring e costi up front. Il documento di sintesi affermava peraltro che le commissioni di attivazione e di intermediazione non sarebbero state oggetto di rimborso “come previsto dal contratto” — ma, mancando il contratto agli atti (nonostante l’espressa richiesta istruttoria rimasta senza riscontro da parte dell’intermediario), il Collegio non ha potuto verificare né la clausola di non rimborsabilità né il carattere up front di tali voci. Di conseguenza, ha ritenuto equo applicare il criterio di riduzione pro rata temporis a tutte le voci commissionali, calcolando un rimborso complessivo di € 1.403,00, ma liquidando la somma nei limiti della domanda originaria (€ 1.400,00).

Qualora l’intermediario, pur specificamente sollecitato in sede istruttoria, non produca il contratto di finanziamento né altra documentazione idonea a comprovare la natura up front di determinate voci commissionali o la clausola contrattuale di non rimborsabilità, il Collegio applica a tutte le voci il criterio di riduzione pro rata temporis, a tutela della posizione del consumatore.

L’esito

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente € 1.400,00, nonché € 200,00 alla Banca d’Italia e € 20,00 al ricorrente a titolo di rimborso spese di procedura.

Perché questa decisione conta, in pratica

La decisione premia chi, in sede di ricorso ABF, insiste per l’acquisizione istruttoria del contratto quando l’intermediario si limita a produrre documenti di sintesi generici: se la banca non produce il contratto nonostante la richiesta del Collegio, perde la possibilità di far valere clausole di non rimborsabilità o la natura up front delle commissioni, con conseguente applicazione del criterio più favorevole al consumatore. Per chi assiste un cliente in queste controversie, è quindi opportuno segnalare esplicitamente, in sede di ricorso, l’assenza del contratto tra i documenti prodotti dall’intermediario, così da orientare il Collegio verso una richiesta istruttoria mirata.

Scarica il testo integrale della decisione (PDF)

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