ABF, decisione n. 4700/2026: bonifico eseguito personalmente dal cliente truffato, per la Verification of Payee la banca non risponde
Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, decisione n. 4700 del 26 maggio 2026 (seduta del 7 maggio 2026) — Pres. Tina, Rel. Formaggia.
I fatti
Il ricorrente veniva contattato telefonicamente da un truffatore che si spacciava dapprima per un operatore della banca, poi passava la chiamata a un presunto agente della Polizia Postale, il quale lo convinceva della necessità di “mettere in sicurezza i risparmi” trasferendoli su un conto indicato. Il cliente si recava personalmente in filiale ed eseguiva un bonifico di € 14.500,00, apponendo la propria firma sulla contabile dell’operazione.
La decisione
Il Collegio distingue nettamente questo caso da quelli, ricorrenti nella casistica ABF, in cui il cliente autorizza solo un passaggio della sequenza fraudolenta (ad esempio confermando una notifica push senza comprenderne il contenuto). Qui l’operazione risulta eseguita integralmente e personalmente dal cliente, il quale si è recato fisicamente in filiale e ha apposto la propria firma sulla contabile: secondo la disciplina PSD2, un’operazione così eseguita si considera “autorizzata”, e l’intermediario è esonerato dall’onere di fornire prova della Strong Customer Authentication, proprio perché l’autenticazione è stata sostituita dalla presenza fisica e dalla sottoscrizione diretta del cliente allo sportello.
Esclusa quindi la responsabilità da difetto di autenticazione, il Collegio valuta se residui una responsabilità concorrente dell’intermediario secondo le regole di diritto comune, per apporto causale all’evento dannoso: mancata disponibilità di un numero verde per le segnalazioni, mancato riconoscimento del tentativo di frode da parte del personale di sportello, mancato rilievo di indici di anomalia riferibili a operazioni analoghe. Nessuno di questi elementi risulta riscontrato nel caso di specie.
Quando il bonifico sia stato eseguito personalmente dal cliente presso lo sportello, con apposizione della firma sulla contabile, l’operazione deve considerarsi autorizzata ai sensi della disciplina PSD2 e la responsabilità dell’intermediario può residuare, secondo le regole ordinarie sulla responsabilità civile, solo in presenza di un effettivo apporto causale dell’intermediario stesso, da provarsi in concreto.
Il Collegio valorizza inoltre un elemento temporale rilevante: il bonifico, eseguito il 3 dicembre 2025, cade dopo l’entrata in vigore, il 9 ottobre 2025, del Regolamento UE 2024/886 sulla Verification of Payee (VoP). Poiché l’IBAN indicato dal truffatore forniva una corrispondenza corretta con il nominativo del beneficiario da lui stesso indicato, non è imputabile all’intermediario alcun mancato rilievo di anomalie riconducibili al nuovo sistema di verifica del beneficiario. Viene inoltre considerato, a favore dell’intermediario, che questi aveva già bloccato e recuperato € 5.090,00 delle somme trasferite.
L’esito
Il Collegio respinge integralmente il ricorso, non ravvisando alcuna responsabilità in capo all’intermediario, a fronte della grave negligenza mostrata dal cliente nell’eseguire personalmente l’operazione su indicazione telefonica di soggetti sconosciuti.
Perché questa decisione conta, in pratica
Il confronto con la decisione n. 4701/2026, esaminata in questo stesso aggiornamento, è istruttivo: stessa tipologia di truffa telefonica, esito opposto. Ciò che fa la differenza è il grado di coinvolgimento del cliente nell’esecuzione dell’operazione — qui integrale e personale, in filiale, con firma autografa — anziché una autorizzazione solo parziale e mediata da canali digitali privi di prova di autenticazione. La decisione offre inoltre un primo, importante riferimento pratico sull’impatto del nuovo Regolamento UE sulla Verification of Payee, entrato in vigore il 9 ottobre 2025: se l’IBAN fornito dal truffatore coincide correttamente con il beneficiario da lui indicato, il sistema VoP non consente di per sé di individuare la frode, e non può quindi fondare un addebito di responsabilità a carico della banca.