Artt. 1798-1802 c.c. — Del sequestro convenzionale

Art. 1798 c.c. — Nozione

Art. 1798 (Nozione)

«Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia sarà definita.»

Inquadramento sistematico

Il sequestro convenzionale occupa una posizione sistematica peculiare nel panorama dei contratti tipici: esso è, al tempo stesso, negozio di custodia (come il deposito), negozio a struttura trilaterale (come il mandato con nomina del terzo) e strumento di composizione preventiva del conflitto (funzione lato sensu cautelare). Il legislatore del 1942 lo ha collocato nel Titolo III del Libro IV, immediatamente prima del comodato e dopo la disciplina del deposito, riflettendo la tradizione romanistica del sequestrum come forma speciale di depositum della cosa litigiosa (res litigiosa).

Sul piano dogmatico la dottrina ha a lungo discusso se il contratto abbia natura reale — perfezionato con la consegna della cosa al sequestratario — o consensuale — perfezionato col solo consenso delle parti. L’orientamento prevalente, confortato dalla collocazione della norma e dal rinvio alle disposizioni sul deposito operato dall’art. 1800, co. 1, c.c., propende per la natura reale: il contratto non produce effetti obbligatori prima che la cosa venga concretamente affidata al sequestratario. Una parte minoritaria della dottrina, valorizzando l’art. 1799 c.c. (che rimette al «contratto» la determinazione di obblighi, diritti e poteri), accoglie la tesi consensualistica, sostenendo che la consegna della cosa possa avvenire in un momento successivo alla perfezione del negozio.

Analisi della norma

Gli elementi costitutivi

La definizione legislativa individua quattro elementi essenziali:

  • Pluralità di parti contraenti — Il contratto richiede almeno due soggetti che affidano la cosa. Normalmente si tratta delle parti di una controversia; è ammissibile che una sola delle parti (assistita da terzi garanti) concluda il sequestro, purché sussista una situazione di incertezza sul diritto relativo alla cosa.

  • Esistenza di una controversia — La controversia — elemento funzionale qualificante che distingue il sequestro convenzionale dal deposito ordinario — può essere giudiziaria o stragiudiziale, già pendente al momento del contratto o semplicemente temuta come imminente. Non occorre che sia già instaurato un giudizio civile; è sufficiente una situazione di incertezza giuridica sulla titolarità o sul godimento della res. La controversia deve tuttavia essere attuale e seria, non meramente ipotetica: diversamente il contratto sarebbe qualificabile come deposito ex art. 1766 c.c.

  • Affidamento a un terzo — Il sequestratario è soggetto estraneo alla controversia, privo di interesse personale nell’esito della lite. Può essere una persona fisica o giuridica, purché capace di agire. Nulla osta a che sia un professionista (avvocato, notaio, commercialista) o un istituto finanziario.

  • Obbligo di restituzione condizionale — La cosa deve essere restituita a chi spetterà quando la controversia sarà definita. La restituzione è pertanto sospesa a un evento futuro e incerto: la conclusione della lite (per sentenza, transazione o accordo). Il sequestratario non può anticipare la restituzione unilateralmente senza il consenso di tutte le parti (cfr. art. 1801 c.c.).

L’oggetto del sequestro

L’oggetto può essere:

  • cose mobili (denaro, titoli, merci, autoveicoli, opere d’arte);

  • cose immobili (l’affidamento al sequestratario ha valore meramente obbligatorio, in quanto il trasferimento della detenzione di un immobile non muta la titolarità né la pubblicità);

  • pluralità di cose eterogenee;

  • aziende o rami d’azienda, con conseguente applicazione delle norme sul mandato per l’attività di amministrazione (art. 1800, co. 3, c.c.).

Non è sequestrable la cosa futura (non ancora esistente al momento del contratto) né il diritto in sé (solo la cosa su cui il diritto insiste).

3.3 Distinzione dal sequestro giudiziario e dal sequestro penale

Profilo Sequestro convenzionale Sequestro giudiziario Sequestro penale
Fonte Contratto ex art. 1798 c.c. Provvedimento giudiziale ex art. 670 c.p.c. Decreto del PM o GIP ex art. 321 c.p.p.
Presupposto Controversia tra le parti Periculum in mora + fumus boni iuris Pertinenza al reato o confisca
Custodia Terzo scelto dalle parti Custode nominato dal giudice Custode nominato dall’autorità giudiziaria penale
Liberazione Per accordo o giusti motivi Per revoca giudiziale Per dissequestro
Disciplina applicabile Artt. 17981802 c.c. Artt. 670–671 c.p.c.; artt. 65–67 c.p.c. Artt. 321–325 c.p.p.; D.Lgs. n. 159/2011 per misure di prevenzione

Distinzione dal deposito

Il deposito ex art. 1766 c.c. e il sequestro convenzionale presentano struttura analoga (contratto reale, custodia da parte di un terzo), ma differiscono su tre piani:

  • Funzione: il deposito ha funzione di custodia nell’interesse del solo depositante; il sequestro serve a risolvere una controversia nell’interesse di tutti i contraenti.

  • Legittimazione alla restituzione: nel deposito il depositante può richiedere la restituzione in qualunque momento (art. 1771 c.c.); nel sequestro la restituzione è condizionata alla definizione della lite e non può essere chiesta unilateralmente.

  • Pluralità di aventi causa: nel deposito vi è un solo avente causa; nel sequestro la titolarità della cosa è controversa e il sequestratario dovrà identificare il destinatario finale.

Coordinamento normativo

  • Art. 1766 c.c. — Deposito: disciplina integrativa per la custodia (art. 1800 c.c. rinvia espressamente).

  • Art. 1771 c.c. — Restituzione nel deposito: non applicabile al sequestro in ragione della condizionalità della restituzione ex art. 1801 c.c.

  • Art. 1703 ss. c.c. — Mandato: applicabile per l’attività di amministrazione della res sequestrata (art. 1800, co. 3, c.c.).

  • Art. 1782 c.c. — Deposito irregolare: non applicabile al sequestro, salvo espressa previsione contrattuale.

  • Art. 2756 c.c. — Privilegio speciale del sequestratario sulle cose detenute per effetto del sequestro.

  • Artt. 670–671 c.p.c. — Sequestro giudiziario: disciplina processuale; il custode giudiziario è soggetto agli obblighi degli artt. 65–67 c.p.c. e alla responsabilità verso il creditore procedente (Cass. n. 25917/2023).

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — T.U. Spese di Giustizia: artt. 58–59, applicabili al compenso del custode giudiziario; costituiscono parametro interpretativo per la determinazione equitativa del compenso del sequestratario convenzionale ex art. 1802 c.c.

  • D.M. 15 maggio 2009, n. 80 — Tabelle di liquidazione del compenso del custode nelle procedure esecutive.

Giurisprudenza

Natura giuridica e qualificazione del contratto

La giurisprudenza di legittimità e di merito sul sequestro convenzionale stricto sensu è tradizionalmente esigua, in quanto l’istituto è scarsamente litigioso: le controversie raggiungono i tribunali quasi sempre sotto la forma del sequestro giudiziario o penale, che tuttavia condividono con il sequestro convenzionale la struttura dell’obbligazione di custodia e i relativi standard di diligenza. La giurisprudenza in materia di custode giudiziario è pertanto il principale punto di riferimento interpretativo per gli artt. 17991802 c.c., in forza della loro comune matrice civilistica.

Art. 1799 c.c. — Obblighi, diritti e poteri del sequestratario

Art. 1799 (Obblighi, diritti e poteri del sequestratario)

«Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal contratto; in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti.»

Inquadramento sistematico

L’art. 1799 c.c. è una norma di sistema a struttura binaria: (i) attribuisce priorità assoluta all’autonomia privata nella determinazione dello statuto del sequestratario; (ii) introduce le disposizioni successive (artt. 18001802 c.c.) come disciplina suppletiva, applicabile solo in assenza di patto. Il contratto di sequestro può pertanto ampliare, restringere o modulare ogni singolo obbligo, diritto e potere del sequestratario, purché nel rispetto dell’ordine pubblico e dei limiti inderogabili dell’ordinamento.

Analisi della norma

Il primato dell’autonomia privata

Le parti possono liberamente:

  • ampliare i poteri gestori del sequestratario (es.: consentire locazioni di durata superiore a quella legale; attribuire poteri di disposizione limitati; prevedere la possibilità di subappalto della custodia);

  • restringere i poteri (es.: vietare qualsiasi atto di amministrazione; subordinare ogni atto al consenso preventivo di entrambe le parti);

  • determinare lo standard di diligenza (es.: prevedere la responsabilità del sequestratario anche per caso fortuito);

  • fissare il compenso (art. 1802 c.c. è derogabile);

  • disciplinare la liberazione anticipata del sequestratario (purché in termini non meno garantistici di quelli dell’art. 1801 c.c.).

Gli obblighi del sequestratario in assenza di patto

In assenza di disciplina contrattuale, il sequestratario è tenuto a:

a) Custodia diligente della cosa — Per rinvio dell’art. 1800, co. 1, c.c. alle norme sul deposito, lo standard di diligenza è quello del buon padre di famiglia (art. 1768 c.c.). La responsabilità del sequestratario per deterioramento o perdita della res è strutturata secondo il modello del deposito: la prova liberatoria richiede la dimostrazione del caso fortuito, della forza maggiore o del fatto del terzo non prevedibile e non evitabile. L’onere della prova è invertito: è il sequestratario a dover dimostrare la causa estranea, non la parte che lamenta il danno.

b) Astensione dall’uso non autorizzato — Il sequestratario non può servirsi della cosa affidata senza il consenso di entrambe le parti. L’uso non autorizzato costituisce inadempimento contrattuale e, ove comporti deterioramento, dà luogo anche a responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.

c) Restituzione condizionale — Il sequestratario deve restituire la cosa a chi risulterà avente diritto, secondo le modalità stabilite dal contratto o dalla pronuncia definitiva che conclude la controversia. Prima di tale momento, la restituzione unilaterale è vietata (art. 1801 c.c.).

d) Obbligo di informazione — Il sequestratario deve tenere le parti informate di ogni fatto che possa incidere sulla conservazione della res o sull’esito della controversia. L’alienazione urgente ex art. 1800, co. 2, c.c. deve essere preceduta dalla «pronta notizia agli interessati».

I diritti e i poteri del sequestratario

In assenza di patto, il sequestratario ha diritto a:

  • Compenso ex art. 1802 c.c.;

  • Rimborso delle spese ex art. 1802 c.c.;

  • Privilegio speciale sulle cose detenute ex art. 2756 c.c.;

  • Liberazione per giusti motivi ex art. 1801 c.c.

I poteri del sequestratario comprendono gli atti di ordinaria amministrazione e, in caso di urgenza, la facoltà di alienazione delle cose mobili deperibili (art. 1800, co. 2, c.c.).

Giurisprudenza — Responsabilità del custode/sequestratario

Standard di diligenza e onere della prova

Cass., Sez. 3 civ., n. 25917 del 18 maggio 2023 — Leading case sulla responsabilità contrattuale del custode (giudiziario) di beni sottoposti a sequestro penale: la Cassazione chiarisce che il contenuto dell’obbligazione di custodia è determinato dal tipo di bene affidato, dalla sua natura, dal valore economico e dalle istruzioni impartite dall’autorità che ha disposto il sequestro. Il custode risponde per inadempimento ogniqualvolta non dimostri di aver adottato le misure tecnicamente adeguate alla conservazione del bene specifico (Cass. n. 25917/2023).

Trib. Treviso, n. 1818 del 24 ottobre 2024 — Il custode giudiziario/sequestratario risponde dei danni e della mancata restituzione integra dell’immobile dopo la vendita. Il giudice richiama lo standard di diligenza del buon padre di famiglia (art. 1768 c.c., applicabile per rinvio dell’art. 1800 c.c.) e afferma che l’onere della prova della causa estranea alla perdita o al deterioramento grava sul custode (Trib. Treviso n. 1818/2024).

Trib. Busto Arsizio, n. 591 del 6 giugno 2026 — La sentenza precisa che il custode giudiziario risponde per i danni solo se il creditore/aggiudicatario dimostra la violazione specifica dell’obbligo di custodia; il mero deterioramento del bene durante il periodo di custodia non è sufficiente ove il custode abbia adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili in relazione alle condizioni del bene al momento della presa in carico (Trib. Busto Arsizio n. 591/2026).

Trib. Genova, n. 2711 del 9 dicembre 2025 — Il custode/sequestratario, quale detentore qualificato, deve usare la diligenza del buon padre di famiglia anche nell’adempimento degli «obblighi di conservazione e amministrazione» accessori alla custodia principale; risponde per i danni derivanti dall’omessa manutenzione ordinaria del bene affidatogli (Trib. Genova n. 2711/2025).

Trib. Busto Arsizio, n. 520 del 18 aprile 2025 — In materia di custodia di beni mobili in pendenza di espropriazione mobiliare, il tribunale richiama gli artt. 1173 e 1177 c.c. (obbligazione di custodire la cosa) e afferma che la responsabilità del custode è di natura contrattuale, con inversione dell’onere della prova sull’inadempimento (Trib. Busto Arsizio n. 520/2025).

Trib. Lamezia Terme, n. 76 del 26 gennaio 2024 — Il custode giudiziario di beni in procedura esecutiva è tenuto allo standard del buon padre di famiglia ex artt. 65–67 c.p.c.; la violazione di tale standard per omessa sorveglianza o mancato presidio del bene durante eventi atmosferici avversi integra inadempimento contrattuale con conseguente risarcimento del danno (Trib. Lamezia Terme n. 76/2024).

Art. 1800 c.c. — Conservazione e alienazione dell’oggetto del sequestro

Art. 1800 (Conservazione e alienazione dell’oggetto del sequestro)

«Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è soggetto alle norme del deposito. Se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario può alienarle, dandone pronta notizia agli interessati. Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l’obbligo di amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato. Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a quella stabilità per le locazioni a tempo indeterminato.»

Inquadramento sistematico

L’art. 1800 c.c. è il nucleo operativo del Capo XIII: esso individua tre distinti regimi applicabili in ragione della tipologia di atto che il sequestratario compie sulla res:

Attività Disciplina applicabile
Custodia in senso stretto Norme sul deposito (artt. 17661782 c.c.)
Alienazione urgente Potere legale autonomo (co. 2), con obbligo di pronta notizia
Amministrazione della res Norme sul mandato (artt. 17031730 c.c.)

Analisi della norma

Rinvio alla disciplina del deposito (co. 1)

Il rinvio alle norme del deposito (artt. 17661782 c.c.) opera su tutti i profili della custodia in senso stretto:

  • Standard di diligenza: buon padre di famiglia (art. 1768 c.c.);

  • Modalità di custodia: obbligo di tenere separata la res sequestrata dalle cose proprie (art. 1770 c.c.);

  • Spese di custodia: rimborsabili ex art. 1802 c.c. (e art. 1781 c.c. per il deposito);

  • Responsabilità per perdita o deterioramento: struttura probatoria invertita come nel deposito.

Non si applica invece l’art. 1771 c.c. sulla restituzione a richiesta del depositante: nel sequestro la restituzione è condizionata alla definizione della controversia (art. 1801 c.c.).

La facoltà di alienazione urgente (co. 2)

La facoltà di alienare le cose mobili affidate è subordinata a due condizioni cumulative:

  • Imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento: il pericolo deve essere attuale e non meramente ipotetico; rileva la natura deperibile della merce, lo stato di conservazione, le condizioni di stoccaggio. Il giudice valuta la ragionevolezza della scelta del sequestratario ex ante.

  • Pronta notizia agli interessati: non è richiesta l’autorizzazione preventiva delle parti (che renderebbe inutile la facoltà in caso di urgenza), ma l’obbligo di informazione tempestiva è inderogabile. La violazione di tale obbligo può costituire inadempimento contrattuale.

La norma riguarda solo le cose mobili: per gli immobili non esiste una facoltà analoga, per cui il sequestratario dovrà ricorrere al giudice per un’autorizzazione specifica o concordare con le parti una soluzione contrattuale.

Il ricavato dell’alienazione si sostituisce alla cosa (surrogazione reale) e deve essere conservato nell’interesse delle parti fino alla definizione della controversia.

L’obbligo di amministrazione (co. 3)

Quando la natura delle cose lo richiede (es.: azienda, fondo agricolo, immobile produttivo di redditi), il sequestratario ha l’obbligo (non la mera facoltà) di amministrare il bene. In tal caso si applicano le norme del mandato (artt. 17031730 c.c.): il sequestratario deve agire nell’interesse delle parti, rendere conto della sua attività gestoria e risponde per i danni da mala gestio secondo lo standard di diligenza del mandatario (art. 1710 c.c.).

Divieto di locazioni ultra-term (co. 4)

Il sequestratario non può consentire locazioni di durata superiore a quella delle locazioni a tempo indeterminato (art. 1574 c.c.: sei anni per gli immobili urbani; art. 1628 c.c.: sino a trenta anni per gli immobili rustici). La ratio è impedire che il sequestratario vincoli il bene con obbligazioni di lungo termine che potrebbero pregiudicare la parte che risulterà avente diritto all’esito della lite.

Giurisprudenza

Per la casistica sulla responsabilità del sequestratario/custode nella conservazione della res, si rinvia alla sezione relativa all’art. 1799 c.c. (§ 4.1). La giurisprudenza specifica sull’art. 1800 c.c. — in particolare sulla facoltà di alienazione urgente e sul divieto di locazioni ultra-term — è scarsamente documentata nei repertori, in quanto le controversie relative vengono comunemente ricondotte alla più generale responsabilità contrattuale del custode.

Art. 1801 c.c. — Liberazione del sequestratario

Art. 1801 (Liberazione del sequestratario)

«Prima che la controversia sia definita, il sequestratario non può essere liberato che per accordo delle parti o per giusti motivi.»

Inquadramento sistematico

L’art. 1801 c.c. presidia la stabilità del rapporto di sequestro tutelando l’interesse delle parti contraenti a che la custodia non venga unilateralmente interrotta prima della definizione della lite. La norma riflette la struttura sinallagmatica del contratto — in cui tutte le parti hanno un interesse alla conservazione della cosa — e realizza un punto di equilibrio tra l’interesse del sequestratario ad essere liberato dall’incarico e l’interesse delle parti contraenti alla continuità della custodia.

Analisi della norma

Il principio di stabilità della custodia

Finché la controversia è pendente, il sequestratario non può abbandonare unilateralmente la custodia. L’abbandono non autorizzato costituisce inadempimento contrattuale e obbliga il sequestratario al risarcimento del danno causato alle parti per il periodo di custodia non presidiata.

Le modalità di liberazione

a) Accordo di tutte le parti — La liberazione consensuale richiede il consenso di tutte le parti contraenti (non soltanto di una di esse). La sostituzione del sequestratario per accordo implica che le parti si accordino anche sul nominativo del successore e sulle modalità del passaggio di consegne. L’accordo parziale (di una sola parte) è insufficiente e non libera il sequestratario.

b) Giusti motivi — In assenza di accordo, il sequestratario può chiedere di essere liberato per giusti motivi al giudice competente (ordinariamente il tribunale del luogo di custodia, in via di volontaria giurisdizione o nell’ambito del giudizio principale). La nozione di «giusti motivi» è modellata sull’analoga causa di estinzione del mandato (art. 1723 c.c.) e comprende: malattia grave, incompatibilità sopravvenuta, mancato versamento del compenso, impossibilità materiale di continuare la custodia. Il giudice valuta con prudenza, considerando l’interesse delle parti alla continuità.

La sostituzione del sequestratario

La liberazione del sequestratario non determina automaticamente l’estinzione del contratto di sequestro: le parti possono nominare un successore ovvero, in caso di disaccordo, chiedere al giudice di provvedere alla nomina. Il sequestratario uscente è tenuto a consegnare la res al successore nelle stesse condizioni in cui l’aveva ricevuta, salvo deterioramento non imputabile; è altresì tenuto a rendere conto della sua gestione.

Responsabilità nelle more della sostituzione

Il sequestratario liberato — o che ha fondato motivo per ritenere imminente la sua sostituzione — resta responsabile della custodia fino al momento dell’effettivo passaggio di consegne. L’abbandono anticipato della custodia, anche in pendenza di procedimento per la sostituzione, integra inadempimento.

Giurisprudenza

La giurisprudenza specifica sull’art. 1801 c.c. è assente nei repertori consultati, in coerenza con la rarità del contenzioso sul sequestro convenzionale in senso stretto. I principi che regolano la liberazione del custode giudiziario (artt. 65–67 c.p.c.) offrono un quadro interpretativo utile per analogia.

Art. 1802 c.c. — Compenso e rimborso delle spese al sequestratario

Art. 1802 (Compenso e rimborso delle spese al sequestratario)

«Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si è pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l’amministrazione della cosa.»

Inquadramento sistematico

L’art. 1802 c.c. si discosta dal regime del deposito gratuito ex art. 1767 c.c. (che presume la gratuità e ammette il compenso solo se le parti lo hanno stabilito o se la custodia è oggetto di un’attività professionale): nel sequestro convenzionale la presunzione è invertita — il sequestratario ha diritto a compenso salvo diverso accordo. La norma riconosce l’onerosità tipica del contratto di sequestro e il fatto che il sequestratario, a differenza del semplice depositario, assume obblighi di gestione più complessi.

Analisi della norma

Il diritto al compenso

Il compenso è dovuto ex lege in assenza di pattuizione contraria. Il contratto può:

  • stabilire un compenso fisso (importo, periodicità, modalità di pagamento);

  • escludere il compenso (sequestro a titolo gratuito);

  • rinviare alla determinazione equitativa del giudice.

In assenza di accordo sul quantum, il giudice determina il compenso in via equitativa, tenendo conto di: valore della res affidata, durata dell’incarico, complessità dell’attività di custodia e di amministrazione, qualificazione professionale del sequestratario. I parametri elaborati dalla giurisprudenza per il custode giudiziario (D.M. n. 80/2009; D.P.R. n. 115/2002, artt. 58–59) costituiscono un riferimento analogo per la liquidazione in via equitativa del compenso del sequestratario convenzionale.

La ripartizione del compenso tra le parti è rimessa all’accordo; in assenza, si applica il criterio generale della solidarietà passiva tra le parti che hanno affidato la res.

Il rimborso delle spese

Il diritto al rimborso delle spese è autonomo rispetto al compenso e non può essere escluso neppure nel caso di sequestro a titolo gratuito. Rientrano nel rimborso:

  • le spese di conservazione ordinaria (manutenzione, assicurazione, utenze);

  • le spese di conservazione straordinaria rese necessarie da eventi imprevedibili;

  • le spese di amministrazione della res (es.: compensi a professionisti terzi incaricati della gestione);

  • ogni altra «erogazione» fatta nell’interesse della conservazione della cosa.

Non sono rimborsabili le spese inutili o voluttuarie, né quelle conseguenti a inadempimento del sequestratario.

Il diritto di ritenzione

Il sequestratario gode del privilegio speciale di cui all’art. 2756 c.c. sulle cose detenute per effetto del sequestro, per i crediti derivanti dal sequestro stesso. Tale privilegio si esercita mediante il diritto di ritenzione sulla res fino all’integrale soddisfazione dei crediti di compenso e rimborso.

Coordinamento normativo

  • Art. 2756 c.c. — Privilegio speciale del sequestratario e del depositario sulle cose detenute.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 58–59 — Liquidazione del compenso del custode nelle procedure giudiziarie: parametro di riferimento per la determinazione equitativa ex art. 1802 c.c.

  • D.M. 15 maggio 2009, n. 80 — Tabelle di liquidazione del custode nelle procedure esecutive.

  • D.M. 2 settembre 2006, n. 265 — Tariffe per l’indennità di custodia.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 177 — Disciplina del compenso del custode giudiziario.

  • Art. 1710 c.c. — Diligenza del mandatario (applicabile per rinvio dell’art. 1800, co. 3, c.c. all’attività di amministrazione).

  • Art. 1781 c.c. — Rimborso delle spese nel deposito.

Giurisprudenza — Compenso del sequestratario/custode

Criteri di determinazione del compenso

Cass., Sez. 2 civ., n. 21667 del 6 giugno 2024 — La Cassazione affronta la determinazione del compenso del custode giudiziario in ambito di sequestro, applicando il D.P.R. n. 177/2015. Principio: in assenza di accordo sul quantum, la liquidazione deve avvenire secondo i criteri normativi previsti per il custode giudiziario, con esclusione degli scaglioni automatici in favore di una valutazione discrezionale che tenga conto della specificità dell’incarico (Cass. n. 21667/2024).

Cass., Sez. 2 civ., n. 38249 del 28 ottobre 2021 — La liquidazione dell’indennità/compenso del custode (nel caso, amministratore e custode giudiziario di un compendio immobiliare e aziendale) deve tenere conto della complessità gestionale; si applicano le disposizioni normative sulla liquidazione del compenso del professionista ausiliario del giudice, con facoltà di adeguamento equitativo per le attività non coperte dalle tabelle (Cass. n. 38249/2021).

Cass., Sez. 2 civ., n. 24654 del 6 luglio 2023 — La Cassazione applica l’art. 2, co. 3, del D.M. n. 80/2009 (riduzione proporzionale del compenso in caso di vendita anticipata) e chiarisce che il compenso del custode va calcolato pro rata temporis in relazione alla durata effettiva dell’incarico, con riduzione in caso di custodia conclusa prima della naturale scadenza (Cass. n. 24654/2023).

Cass., Sez. 2 civ., n. 9193 del 12 aprile 2017Principio: nella determinazione del compenso del custode avente ad oggetto quote di partecipazione societaria o titoli azionari, il D.M. n. 169/2010 non consente il calcolo su base percentuale del valore del portafoglio; il compenso va determinato in via equitativa, tenendo conto del numero e della complessità delle operazioni di gestione effettivamente compiute (Cass. n. 9193/2017).

Giurisprudenza di merito

Trib. Palmi, n. 260 del 29 aprile 2026 — In sede di opposizione a decreto di liquidazione del compenso del custode giudiziale, il tribunale applica l’art. 58 D.P.R. n. 115/2002 e il criterio residuale degli «usi locali»; afferma che il decreto di liquidazione, in assenza di tabella specifica, deve fare riferimento ai valori di mercato per servizi analoghi di custodia (Trib. Palmi n. 260/2026).

Trib. Lamezia Terme, n. 740 del 1° agosto 2024 — Applicando l’art. 19 del D.M. n. 140/2012 e la tabella C (criteri di calcolo per componenti fisse e variabili), il tribunale determina il compenso del custode giudiziario/sequestratario differenziando: (i) la componente fissa (accesso e presa in carico); (ii) la componente variabile (custodia corrente); (iii) il rimborso delle spese documentate (Trib. Lamezia Terme n. 740/2024).

Trib. Ancona, n. 845 del 24 aprile 2026 — In un procedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il tribunale determina e ridetermina il compenso dell’amministratore giudiziario applicando i criteri del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia) e afferma che il rimborso delle spese è autonomo rispetto al compenso e va liquidato separatamente anche in caso di riduzione del compenso per inattività (Trib. Ancona n. 845/2026).

Trib. Lamezia Terme, n. 488 del 14 giugno 2025 — Il tribunale determina l’indennità di custodia applicando il criterio giornaliero concordato (€ 8,00/die) e, separatamente, liquida le spese di trasporto e di manutenzione straordinaria documentate, confermando l’autonomia del rimborso spese (Trib. Lamezia Terme n. 488/2025).

Trib. Nola, n. 1405 del 8 maggio 2025 — La decisione afferma che l’indennità di custodia si determina con le tariffe del D.M. 2 settembre 2006, n. 265, e che il compenso e il rimborso spese del custode hanno natura di crediti privilegiati ex art. 2756 c.c., opponibili anche agli altri creditori nella distribuzione del ricavato (Trib. Nola n. 1405/2025).

Trib. Pescara, n. 1004 del 2 agosto 2024 — Nella procedura esecutiva immobiliare, il tribunale applica il D.M. n. 80/2009 (art. 2) e afferma che la liquidazione del compenso del custode si effettua a percentuale per scaglioni sul valore del bene, con riduzione proporzionale nel caso di custodia di durata inferiore all’anno (Trib. Pescara n. 1004/2024).

Trib. Siena, n. 71 del 3 febbraio 2025 — Il tribunale applica il D.M. n. 80/2009 confermando il metodo «a percentuale per scaglioni» e le riduzioni ex artt. 2 e 3 dello stesso decreto; precisa che le spese di custodia documentate si aggiungono al compenso e non rientrano nel calcolo percentuale (Trib. Siena n. 71/2025).

Trib. Napoli, n. 4888 del 18 maggio 2025 — Il giudice onorario liquida l’indennità di custodia di beni sequestrati in procedimento penale applicando il D.P.R. n. 115/2002, art. 58, e il D.M. n. 265/2006, con riferimento alla categoria merceologica dei beni custoditi (Trib. Napoli n. 4888/2025).

Trib. Napoli, n. 3459 del 2 marzo 2026 — In sede di opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002, il tribunale liquida l’indennità di custodia del custode giudiziale secondo le tariffe del D.M. n. 265/2006, confermando che l’opposizione al decreto di liquidazione del compenso del custode è il rimedio ordinario avverso la determinazione unilaterale dell’ufficio giudiziario (Trib. Napoli n. 3459/2026).

Casistica pratica

6.1 Sequestro convenzionale di un immobile in contesa ereditaria

Le parti di una controversia successoria affidano a un notaio il compito di custodire e amministrare l’immobile ereditario fino alla definizione del giudizio di divisione. Il notaio-sequestratario assume l’obbligo di amministrazione ex art. 1800, co. 3, c.c. (con applicazione delle norme sul mandato), tiene separata la gestione del cespite, riscuote i canoni di locazione in essere e li deposita su un conto vincolato intestato alla procedura. Il compenso, non fissato contrattualmente, verrà determinato dal giudice in via equitativa secondo i parametri del D.M. n. 80/2009.

Sequestro convenzionale di merci deperibili

Due imprenditori in controversia sulla titolarità di un lotto di merce fresca affidano il bene a un terzo magazziniere come sequestratario. Sopravviene un improvviso guasto all’impianto di refrigerazione: il sequestratario, constatato il rischio di deterioramento totale, procede alla vendita urgente ex art. 1800, co. 2, c.c., dando pronta notizia alle parti via PEC. Il ricavato viene depositato su un conto vincolato. Alla definizione della controversia, il ricavato viene consegnato all’avente diritto, previa deduzione del compenso e delle spese di sequestratario ex art. 1802 c.c.

Liberazione del sequestratario per malattia sopravvenuta

Il sequestratario di un’azienda in controversia tra i soci cade gravemente ammalato e chiede di essere liberato dall’incarico. In assenza di accordo dei soci sul successore, il sequestratario presenta ricorso al tribunale competente, allegando documentazione medica. Il giudice, qualificato il motivo come «giusto» ex art. 1801 c.c., nomina un nuovo sequestratario e dispone il passaggio di consegne entro trenta giorni, durante i quali il sequestratario uscente resta responsabile della custodia.

Determinazione del compenso in assenza di accordo

Le parti non hanno fissato contrattualmente il compenso del sequestratario. Al termine del giudizio, il sequestratario chiede la liquidazione al tribunale. Il giudice, in via equitativa, applica i parametri del D.M. n. 80/2009 (percentuale sul valore del bene, pro rata per la durata), aggiunge il rimborso delle spese documentate (assicurazione, utenze, manutenzione ordinaria) e riconosce il privilegio speciale ex art. 2756 c.c. sul ricavato della res sequestrata per l’intero credito vantato.

6.5 Responsabilità del sequestratario per deterioramento dell’immobile

Il sequestratario di un immobile in controversia tra comproprietari omette di eseguire riparazioni urgenti al tetto che avrebbero evitato infiltrazioni d’acqua, causando danni all’appartamento. La parte danneggiata agisce in responsabilità contrattuale. Il tribunale, applicando gli artt. 17991800 c.c. in combinato disposto con le norme sul deposito (art. 1768 c.c.), afferma che il sequestratario deve dimostrare il caso fortuito per liberarsi dalla responsabilità; l’omessa manutenzione ordinaria non costituisce caso fortuito e integra inadempimento.

Note bibliografiche essenziali

  • Bianca C.M., Diritto civile, vol. III, Il contratto, Milano, 2000, pp. 731–745.

  • Galgano F., Trattato di diritto civile, vol. IV, Padova, 2011, sub artt. 1798–1802.

  • De Nova G., in Codice civile commentato (a cura di Schlesinger), sub art. 1798, Milano, 1999.

  • Luminoso A., I contratti tipici e atipici, Milano, 1995, pp. 580–612.

  • Cian G. – Trabucchi A. (a cura di), Commentario breve al Codice civile, sub artt. 1798–1802, Padova, 2022.

  • Carresi F., Il sequestro convenzionale, in Riv. dir. civ., 1952, I, pp. 201 ss.

Tavola sinottica dei precedenti citati

N. Autorità Numero Anno Articolo Tema
1 Cass., Sez. 3 civ. n. 25917 2023 Responsabilità contrattuale del custode giudiziario — contenuto dell’obbligazione di custodia — criteri di valutazione
2 Cass., Sez. 2 civ. n. 21667 2024 Compenso del custode in sequestro — D.P.R. 177/2015 — criteri di liquidazione
3 Cass., Sez. 2 civ. n. 38249 2021 Indennità/compenso del custode/amministratore giudiziario di compendio immobiliare — liquidazione equitativa
4 Cass., Sez. 2 civ. n. 24654 2023 Compenso del custode — D.M. 80/2009, art. 2, co. 3 — riduzione proporzionale in caso di vendita anticipata
5 Cass., Sez. 2 civ. n. 9193 2017 Compenso del custode di quote/titoli azionari — D.M. 169/2010 — determinazione equitativa
6 Trib. Busto Arsizio n. 591 2026 Responsabilità del custode giudiziario — onere della prova — violazione specifica dell’obbligo
7 Trib. Genova n. 2711 2025 Obblighi di conservazione e amministrazione del custode — diligenza del buon padre di famiglia
8 Trib. Treviso n. 1818 2024 Responsabilità del custode/sequestratario per danni — mancata restituzione integra — onere della prova
9 Trib. Busto Arsizio n. 520 2025 Responsabilità del custode in espropriazione mobiliare — artt. 1173 e 1177 c.c. — inversione onere prova
10 Trib. Lamezia Terme n. 76 2024 Custode giudiziario — omessa sorveglianza durante eventi atmosferici — inadempimento
11 Trib. Palmi n. 260 2026 Opposizione a decreto di liquidazione del compenso — art. 58 D.P.R. 115/2002 — usi locali
12 Trib. Lamezia Terme n. 740 2024 Compenso custode/sequestratario — D.M. 140/2012, art. 19, tab. C — componenti fissa e variabile
13 Trib. Ancona n. 845 2026 Compenso amministratore giudiziario in sequestro preventivo — autonomia rimborso spese
14 Trib. Lamezia Terme n. 488 2025 Indennità custodia — criterio giornaliero — autonomia rimborso spese di trasporto
15 Trib. Nola n. 1405 2025 Indennità di custodia — D.M. 265/2006 — privilegio ex art. 2756 c.c.
16 Trib. Pescara n. 1004 2024 Compenso custode immobiliare — D.M. 80/2009 — calcolo percentuale per scaglioni
17 Trib. Siena n. 71 2025 Compenso custode — D.M. 80/2009 — percentuale per scaglioni — spese documentate in aggiunta
18 Trib. Napoli n. 4888 2025 Indennità custodia beni sequestrati in proc. penale — D.P.R. 115/2002, art. 58 — D.M. 265/2006
19 Trib. Napoli n. 3459 2026 Opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 — liquidazione indennità custode — D.M. 265/2006
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