Artt. 1787-1797 c.c. — Del deposito nei magazzini generali

Inquadramento sistematico della Sezione III

La Sezione III del Capo XII disciplina il deposito nei magazzini generali, fattispecie speciale di deposito professionale caratterizzata dall’emissione di titoli di credito rappresentativi della merce depositata. L’istituto si colloca all’intersezione tra il diritto dei contratti, il diritto commerciale e il diritto cambiario: il contratto di deposito in senso stretto (disciplinato dalla Sezione I, artt. 1766–1782 c.c.) costituisce la base negoziale, ma la specialità della disciplina emerge dalla funzione dei titoli – fede di deposito e nota di pegno – che incorporano diritti sulla merce e circolano autonomamente secondo le regole cambiari.

Sul piano storico-sistematico, la disciplina codicistica si affianca alla normativa speciale di settore: i magazzini generali operano tradizionalmente in regime concessorio o autorizzatorio, soggetti alla vigilanza pubblica, e la loro attività è regolata da disposizioni pubblicistiche che integrano il quadro privatistico degli artt. 1787–1797 c.c. La funzione economica è quella del credito su merci: il depositante ottiene liquidità (mediante la girata della nota di pegno come garanzia a favore del finanziatore) senza dover movimentare fisicamente le merci, che restano nel magazzino a garanzia del creditore.

La disciplina codicistica si articola in tre nuclei distinti:

  • Responsabilità custodiale (artt. 1787–1789): regime di responsabilità aggravata del magazzino generale e poteri del depositante;

  • Titoli rappresentativi (artt. 1790–1792): emissione, contenuto e circolazione della fede di deposito e della nota di pegno;

  • Diritti dei portatori e tutela del creditore (artt. 1793–1797): disciplina dei diritti dei possessori dei titoli nelle diverse combinazioni di circolazione, vendita coattiva del pegno e regresso cambiario.

Coordinamento normativo fondamentale:

  • Art. 1515 c.c. (vendita forzata del debitore moroso): richiamato espressamente dagli artt. 1789 e 1796 per le modalità di vendita delle merci;

  • Art. 1768 c.c. (diligenza nel deposito): applicabile in via generale quale standard minimo, derogato dall’art. 1787 che introduce una presunzione di responsabilità più severa;

  • Artt. 1788 e 2051 c.c. (custodia di cose): la giurisprudenza ricorre frequentemente all’art. 2051 c.c. in materia di responsabilità del custode professionale di merci, anche in presenza di fattispecie riconducibili all’art. 1787 c.c.;

  • Legge cambiaria (R.D. n. 1669/1933): disciplina richiamata dagli artt. 1796 (protesto) e 1797 (termini e prescrizione dell’azione di regresso);

  • Art. 2795 ss. c.c. (pegno): la nota di pegno incorpora un diritto reale di garanzia sulla merce depositata, disciplinato nelle sue linee generali dalle norme sul pegno, salvo deroghe speciali della Sezione III.

Art. 1787 c.c. — Responsabilità dei magazzini generali

Art. 1787 (Responsabilità dei magazzini generali)

Art. 1787 c.c.:

I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell’imballaggio.

Analisi della norma

Natura della responsabilità e onere della prova

La disposizione configura un regime di responsabilità aggravata rispetto al depositario ordinario ex art. 1768 c.c. Il magazzino generale risponde della conservazione delle merci per il solo fatto che si sia verificata una perdita, un calo o un’avaria: l’imprenditore del settore non deve essere raggiunto dalla prova di una specifica colpa o negligenza. Spetta al magazzino generale provare positivamente che il danno è derivato da una delle cause esonerative tassativamente elencate:

  • Caso fortuito: evento esterno, imprevedibile e inevitabile, che si pone come causa esclusiva del danno (incendio da cause esterne, alluvione eccezionale, ecc.);

  • Natura delle merci: qualità intrinseche del bene che ne determinano il naturale deperimento o deterioramento (es. prodotti agricoli deperibili, merci particolarmente sensibili alle variazioni di temperatura);

  • Vizi delle merci o dell’imballaggio: difetti preesistenti alla presa in consegna, che il magazzino non era in condizione di rilevare o neutralizzare con la normale diligenza.

Questa struttura determina un’inversione dell’onere della prova a vantaggio del depositante: egli deve soltanto provare la perdita, il calo o l’avaria e il nesso causale con il periodo di custodia; incombe sul magazzino generale provare l’esimente.

La norma è coerente con la posizione dell’imprenditore professionale: il magazzino generale esercita l’attività di custodia come oggetto della propria impresa, con organizzazione di mezzi e personale adeguata, e la maggiore severità della responsabilità ne riflette la qualificazione professionale (v. art. 1176 co. 2 c.c., richiamabile in via integrativa).

Il “calo” come ipotesi autonoma

La norma menziona espressamente il calo accanto alla perdita e all’avaria: il termine designa la diminuzione quantitativa della merce per ragioni non imputabili a vicende giuridiche (cessione, prelievo) ma a cause fisiche (evaporazione, assestamento, cernita). Il calo fisiologico, connesso alla natura delle merci, rientra nella causa esoneratrice; il calo eccedente il limite fisiologico è a carico del magazzino.

Presupposti soggettivi: chi è “magazzino generale”

La qualifica di magazzino generale rileva per l’applicazione del regime aggravato dell’art. 1787 c.c. Il magazzino generale è tradizionalmente individuato come l’imprenditore che esercita professionalmente la custodia di merci di terzi e che è abilitato all’emissione dei titoli rappresentativi (fede di deposito e nota di pegno). In assenza di un’unica norma definitoria nel codice civile, la qualifica discende dall’attività concretamente svolta e dall’iscrizione nei registri o abilitazioni previste dalla normativa di settore.

I gestori di terminal portuali, centri di stoccaggio logistico e depositi professionali che non emettono i titoli previsti dagli artt. 1790–1791 c.c. sono soggetti al regime dell’art. 1768 c.c. (diligenza del buon padre di famiglia nelle obbligazioni non professionali; diligenza qualificata nel deposito professionale ex art. 1176 co. 2 c.c.).

Clausole limitative della responsabilità

La questione della validità di clausole contrattuali limitative o escluserative della responsabilità è regolata dai principi generali (artt. 1229 e 1341 c.c.): la limitazione è vietata per dolo e colpa grave (art. 1229 co. 1 c.c.) e, nei contratti per adesione, le clausole limitatrici devono essere specificamente approvate per iscritto (art. 1341 co. 2 c.c.). Le clausole che capovolgono l’onere della prova a danno del depositante, ristabilendo di fatto il regime ordinario dell’art. 1768 c.c., sono tradizionalmente ritenute valide dalla dottrina, in quanto non escludono la responsabilità ma ne modificano l’assetto probatorio.

Coordinamento normativo

Norma Rapporto con art. 1787
Art. 1176 c.c. Diligenza professionale: integra lo standard di custodia in via suppletiva
Art. 1768 c.c. Norma generale sul deposito: derogata dalla responsabilità aggravata dell’art. 1787
Art. 2051 c.c. Responsabilità da cose in custodia: applicata dalla giurisprudenza in parallelo o in alternativa all’art. 1787
Art. 1229 c.c. Clausole di esonero: limiti generali di validità
Art. 1787 c.c. Norma speciale rispetto all’art. 1768 – si applica solo al magazzino generale in senso proprio

Giurisprudenza

Responsabilità oggettiva e onere probatorio del magazzino

Corte di Cassazione, Sez. III, n. 14429/2016: la Corte, decidendo un caso di incendio che distrusse la merce in custodia, qualificò l’evento come caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del magazzino, precisando che la causa esoneratrice deve essere provata positivamente dal gestore e deve presentare i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità assoluta; l’incendio da cause accidentali interne non integra automaticamente il caso fortuito, dovendo il giudice valutare se l’organizzazione del magazzino fosse adeguata a prevenirlo.

Corte di Cassazione, Sez. III, n. 23975/2019: pronuncia di rilievo in materia di stoccaggio all’aperto. La Cassazione ha affrontato la responsabilità di un terminal marittimo per il deperimento di merce stoccata all’aperto, applicando i principi dell’art. 1787 c.c. e precisando che la scelta di uno spazio privo di copertura – in presenza di merci che richiedono protezione – non integra il vizio dell’imballaggio né la natura delle merci, ma costituisce una scelta organizzativa del gestore che non lo esime dalla responsabilità.

Corte di Cassazione, Sez. III, n. 15903/2014: la Cassazione ha affermato la responsabilità del depositario per la perdita di beni ai sensi dell’art. 1787 c.c., chiarendo che la prova dell’avvenuta consegna della merce al magazzino – e del successivo mancato rinvenimento – è sufficiente a instaurare la presunzione di responsabilità, senza che il depositante debba identificare lo specifico evento causativo della perdita.

Parallelo tra art. 1787 e art. 2051 c.c.

Tribunale di Treviso, Sez. Civ., n. 548/2026: pronuncia recente di grande interesse. Il Tribunale ha qualificato la fase di stoccaggio come deposito ex artt. 1766 ss. c.c. e ha applicato congiuntamente gli artt. 1780 e 1787 c.c., affermando che il custode professionale risponde della perdita o del deterioramento della merce con responsabilità oggettiva analoga a quella di cui all’art. 2051 c.c.: la distinzione tra le due fattispecie non incide sull’esito pratico, salvo per il contenuto specifico delle cause esonerative.

Tribunale di Piacenza, Sez. Civ., n. 321/2025: il Tribunale ha ricondotto espressamente la responsabilità del depositario professionale agli artt. 1766 ss. e 1768 c.c., con richiamo allo standard di diligenza qualificata ex art. 1176 co. 2 c.c., precisando che la responsabilità sussiste anche quando il danno si manifesta per una causa non identificata con precisione, purché sia esclusa una causa esterna al ciclo di custodia.

Corte di Appello di Genova, Sez. Civ., n. 126/2025: pronuncia rilevante in materia portuale. La Corte ha applicato i principi dell’art. 1787 c.c. al gestore di una struttura portuale con funzioni di stoccaggio e custodia di merci, confermando la responsabilità per avaria della merce durante il periodo di permanenza nel terminal, con rigetto dell’eccezione di caso fortuito per mancanza di prova adeguata.

Corte di Appello di Milano, Sez. Civ., n. 1918/2024: la Corte ha affrontato la responsabilità del depositario-spedizioniere per perdita o furto delle merci affidate, richiamando il combinato disposto degli artt. 1768 e 1787 c.c. e affermando che la sottrazione ad opera di terzi, senza prova di una causa di forza maggiore che abbia reso impossibile la custodia, resta a carico del gestore.

Tribunale di Civitavecchia, Sez. Civ., n. 1459/2024: decisione in materia di incendio a merci depositate in un’area portuale: il Tribunale ha affermato che l’incendio di origine dolosa di terzi non costituisce automaticamente caso fortuito idoneo a liberare il custode, dovendo essere valutato se l’organizzazione del gestore fosse in grado di prevenire l’accesso di estranei.

Corte di Cassazione, Sez. III, n. 21255/2023: in tema di responsabilità da custodia, la Cassazione ha chiarito la struttura dell’onere probatorio nella fattispecie della custodia professionale: al danneggiato spetta provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, mentre al custode spetta provare il caso fortuito come causa esclusiva; tale schema si applica anche al depositario professionale ex art. 1787 c.c.

Tribunale di Velletri, Sez. Civ., n. 2557/2024: il Tribunale ha qualificato come appalto misto con componente di custodia il contratto di logistica integrata, applicando la disciplina del deposito professionale ex art. 1787 c.c. per la parte relativa allo stoccaggio delle merci.

Tribunale di Pescara, Sez. Civ., n. 584/2025: sulla distinzione tra responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. e del depositario ex art. 1787 c.c.: il Tribunale ha chiarito che la prima si applica quando la cosa è la fonte del danno per un terzo, mentre la seconda opera quando il danno riguarda la cosa stessa.

Casistica pratica

  • Furto di merce dal magazzino: il furto ad opera di terzi non costituisce di per sé caso fortuito; è necessario dimostrare che le misure di sicurezza adottate dal magazzino erano adeguate agli standard del settore e che l’evento non era prevedibile con l’organizzazione concretamente predisposta (C. App. Milano n. 1918/2024).

  • Incendio: si valuta se l’origine (interna/esterna, dolosa/accidentale) e le misure antincendio adottate consentano di qualificare l’evento come caso fortuito (Cass. n. 14429/2016; Trib. Civitavecchia n. 1459/2024).

  • Deperimento di prodotti agricoli: se il deperimento è superiore al calo fisiologico per la specifica tipologia di merce, il magazzino deve provare che l’eccedenza è dovuta alla natura intrinseca del prodotto e non a carenze organizzative della conservazione (Cass. n. 23975/2019).

  • Vizio di imballaggio: occorre che il vizio preesistesse alla presa in consegna e fosse non rilevabile con la normale diligenza al momento del ricevimento della merce.

  • Stoccaggio all’aperto: la scelta di stoccare merci che richiedono protezione in spazi scoperti non è causa esoneratrice ma configura un’inadeguatezza organizzativa.

Art. 1788 c.c. — Diritti del depositante

Art. 1788 (Diritti del depositante)

Art. 1788 c.c.:

Il depositante ha diritto d’ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d’uso.

Analisi della norma

L’articolo 1788 c.c. attribuisce al depositante (e, per il rinvio dell’art. 1793 co. 3, al possessore della sola fede di deposito) due facoltà specifiche:

  • Diritto di ispezione: il depositante può accedere al magazzino per verificare lo stato di conservazione delle merci in qualsiasi momento, nei limiti dell’organizzazione del magazzino e nel rispetto dei regolamenti interni. L’ispezione rileva anche ai fini probatori: consente di accertare tempestivamente l’avaria o la perdita e di contestarla al gestore;

  • Ritiro di campioni d’uso: il depositante può prelevare campioni nelle quantità d’uso commerciale, senza necessità di presentare i titoli o seguire le procedure di restituzione ordinaria. La facoltà ha una funzione pratica di controllo commerciale della merce (campionamento per potenziali acquirenti).

La norma si applica al depositante originario ma anche, per effetto del richiamo dell’art. 1793 co. 3, al possessore della sola fede di deposito – che, pur non potendo esigere la restituzione della merce senza rispettare le condizioni dell’art. 1795, conserva il diritto di ispezione e prelievo di campioni.

Rilievo pratico

Il diritto di ispezione interagisce con le clausole regolamentari dei magazzini generali: queste possono disciplinarne le modalità (orari, preavviso, accompagnamento) ma non possono escluderlo, trattandosi di facoltà riconosciuta dalla legge. La limitazione dell’accesso da parte del magazzino senza giustificazione adeguata integra un inadempimento contrattuale.

Art. 1789 c.c. — Vendita delle cose depositate

Art. 1789 (Vendita delle cose depositate)

Art. 1789 c.c.:

I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non è rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si osservano le modalità stabilite dall’art. 1515. Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.

Analisi della norma

L’art. 1789 c.c. prevede un meccanismo di autotutela del magazzino generale per far fronte alla situazione in cui le merci rimangono nel deposito oltre il termine contrattuale o rischiano di deperire. La norma regola tre presupposti alternativi che consentono la vendita:

a) Mancato ritiro a scadenza del contratto: al termine del rapporto, se il depositante non ritira le merci e non rinnova il contratto, il magazzino può procedere alla vendita, previo avviso al depositante. L’avviso è requisito di forma obbligatorio, ma la norma non ne specifica il termine: si ritiene che debba essere ragionevole, consentendo al depositante di intervenire prima della vendita.

b) Deposito a tempo indeterminato con decorso di un anno: per i depositi senza scadenza predeterminata, il magazzino può vendere dopo un anno dalla data di deposito, sempre previo avviso. Il termine annuale costituisce un limite minimo legale inderogabile a sfavore del magazzino.

c) Pericolo di deperimento: in qualsiasi momento del rapporto, se le merci sono minacciate di deperimento, il magazzino può procedere alla vendita in via d’urgenza. Il pericolo di deperimento deve essere oggettivo e non può servire a giustificare la vendita preventiva di merci stabili.

Modalità di vendita: la norma rinvia all’art. 1515 c.c. (vendita per inadempimento del compratore), che disciplina la vendita a mezzo di persona autorizzata con le formalità prescritte dalla normativa applicabile. Il ricavato – detratte spese di custodia, vendita e quanto dovuto al magazzino – è messo a disposizione degli aventi diritto (depositante o portatori dei titoli).

Coordinamento con la circolazione dei titoli

Quando i titoli rappresentativi sono stati girati a terzi, il ricavato della vendita deve essere distribuito tenendo conto dei diritti dei portatori della nota di pegno (creditore pignoratizio con prelazione) e della fede di deposito (residuo spettante al proprietario). Il magazzino deve individuare gli aventi diritto sulla base dei titoli e delle annotazioni a matrice.

Art. 1790 c.c. — Fede di deposito

Art. 1790 (Fede di deposito)

Art. 1790 c.c.:

I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate. La fede di deposito deve indicare: 1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante; 2) il luogo del deposito; 3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle; 4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata.

Analisi della norma

Obbligo di emissione

Il rilascio della fede di deposito non è un atto discrezionale del magazzino: il depositante ha diritto soggettivo a ottenerla su semplice richiesta, e il rifiuto ingiustificato integra inadempimento contrattuale. La fede di deposito costituisce il titolo che certifica l’esistenza del deposito e legittima il suo possessore alla riconsegna delle merci (unitamente alla nota di pegno).

Natura giuridica della fede di deposito

La fede di deposito è un titolo di credito rappresentativo: incorpora il diritto alla restituzione delle merci descritte nel testo del titolo. La sua circolazione mediante girata trasferisce al giratario la posizione giuridica dell’intestatario. La dottrina dominante ne afferma la natura cambiaria (in senso lato), con applicazione dei principi della letteralità, dell’autonomia e della legittimazione cartolare.

Il titolo si distingue dalla polizza di carico (che attribuisce la disponibilità delle merci in transito) per il fatto che le merci sono in stato di stasi nel magazzino, e dalla ricevuta di deposito ordinaria (che non è titolo circolante) per la sua trasferibilità mediante girata.

Contenuto del titolo

I quattro requisiti indicati dall’art. 1790 co. 2 c.c. sono requisiti essenziali di validità del titolo come strumento di legittimazione:

  • Identità del depositante: il titolo deve consentire di risalire al soggetto che ha costituito il deposito, necessario per le verifiche a matrice e per l’esercizio delle azioni di regresso;

  • Luogo del deposito: identifica univocamente il magazzino e consente al portatore di sapere dove si trovano le merci;

  • Descrizione della merce: la natura, la quantità e gli altri estremi identificativi assolvono alla funzione rappresentativa del titolo, che deve “contenere” la merce sul piano giuridico;

  • Regime doganale e assicurativo: informazioni rilevanti sia per la libera circolazione delle merci (che potrebbero essere vincolate a dazi non pagati) sia per la valutazione del rischio da parte del creditore pignoratizio che riceve la nota di pegno in garanzia.

Art. 1791 c.c. — Nota di pegno

Art. 1791 (Nota di pegno)

Art. 1791 c.c.:

Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall’articolo precedente. La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.

Analisi della norma

Il sistema binario

L’art. 1791 c.c. introduce il sistema a titolo doppio che caratterizza il deposito nei magazzini generali: ogni operazione di deposito genera originariamente due titoli – fede di deposito e nota di pegno – fisicamente uniti ma giuridicamente distinti, entrambi staccati da un registro a matrice conservato dal magazzino. La matrice assolve la funzione di controllo: consente di verificare l’identità del depositante originario, il contenuto del deposito e le eventuali annotazioni relative alla girata della nota di pegno.

Natura della nota di pegno

La nota di pegno è un titolo di credito cambiario che incorpora un diritto reale di garanzia (pegno) sulla merce depositata. Chi riceve la nota di pegno per girata diventa creditore pignoratizio sulla merce, con diritto di prelazione sul ricavato della vendita forzata in caso di inadempimento del debitore. A differenza del pegno ordinario ex artt. 2784 ss. c.c. – che richiede lo spossessamento della cosa – il pegno incorporato nella nota di pegno si costituisce mediante la girata del titolo, senza necessità di consegnare fisicamente la merce al creditore: la merce resta nel magazzino, che diventa in qualche modo “depositario” anche nell’interesse del creditore pignoratizio.

Indicazioni della nota di pegno

Le indicazioni della nota di pegno sono le stesse della fede di deposito ex art. 1790 c.c., con l’aggiunta – nella prima girata – delle informazioni previste dall’art. 1794 (ammontare del credito, interessi, scadenza). Il parallelismo di contenuto tra i due titoli serve a identificare univocamente la merce sulla quale si esercitano i diversi diritti.

Art. 1792 c.c. — Intestazione e circolazione dei titoli

Art. 1792 (Intestazione e circolazione dei titoli)

Art. 1792 c.c.:

La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata.

Analisi della norma

Modalità di intestazione

I titoli possono essere intestati originariamente al depositante oppure a un terzo designato dal depositante (intestazione diretta a favore di terzi, frequente nelle operazioni di finanziamento in cui il creditore riceve i titoli ab initio). La designazione del terzo è atto del depositante e non richiede la collaborazione del terzo al momento dell’emissione.

Circolazione per girata

I titoli sono trasferibili mediante girata, che è la modalità di circolazione tipica dei titoli di credito all’ordine ai sensi della legge cambiaria. La girata può riguardare:

  • Entrambi i titoli congiuntamente: il cessionario acquista il diritto di proprietà sulla merce (fede di deposito) e il diritto di garanzia su di essa (nota di pegno), nella posizione del proprietario originario non gravato da pegno;

  • La sola fede di deposito: il cessionario diventa proprietario della merce vincolata dal pegno costituito con la nota di pegno già girata separatamente (v. art. 1795 c.c.);

  • La sola nota di pegno: il cessionario acquista il diritto di creditore pignoratizio sulla merce (v. art. 1794 c.c.);

La scissione dei titoli è l’elemento di maggiore originalità dell’istituto: consente di dissociare la proprietà della merce (fede di deposito) dalla garanzia reale su di essa (nota di pegno), realizzando una separazione tra proprietario e creditore garantito che è funzionale alle esigenze del finanziamento su merci.

Applicazione della disciplina cambiaria alla girata

La girata segue le regole della legge cambiaria: deve essere apposta sul titolo, non può essere sottoposta a condizione e, nella circolazione separata della nota di pegno, deve contenere le indicazioni dell’art. 1794 c.c. Il portatore di buona fede che ha acquistato per girata è pienamente protetto dall’autonomia cartolare.

Art. 1793 c.c. — Diritti del possessore

Art. 1793 (Diritti del possessore)

Art. 1793 c.c.:

Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate; egli ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo. Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate. Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dall’art. 1795; egli può valersi della facoltà concessa dall’art. 1788.

Analisi della norma

L’art. 1793 c.c. definisce il quadro dei diritti dei portatori in funzione della combinazione di titoli in loro possesso, disciplinando tre situazioni:

Possessore di entrambi i titoli (fede + nota)

Il portatore di entrambi i titoli è il proprietario pieno della merce non vincolata da pegno: ha diritto alla riconsegna immediata delle cose depositate senza dover adempiere a condizioni supplementari. Ha inoltre il diritto di richiedere la divisione della merce in partite con emissione di titoli separati per ciascuna partita (frazionamento): questa facoltà è essenziale per le operazioni commerciali che prevedono la vendita parziale della merce o la costituzione di garanzie su porzioni specifiche del deposito.

Possessore della sola nota di pegno

Il portatore della nota di pegno ha acquistato la nota separatamente, diventando creditore pignoratizio: ha diritto di pegno sulla merce depositata, con prelazione sul suo valore in caso di inadempimento del debitore. Non ha però diritto alla riconsegna fisica della merce, che spetta al proprietario (portatore della fede di deposito).

Possessore della sola fede di deposito

Il portatore della sola fede di deposito è proprietario della merce gravata dal pegno della nota: non può pretendere la riconsegna senza rispettare le condizioni dell’art. 1795 c.c. (deposito del prezzo del debito garantito dalla nota di pegno). Conserva però il diritto di ispezione e prelievo di campioni ex art. 1788 c.c.

Schema sinottico dei diritti

Titolo posseduto Diritto alla riconsegna Diritto di pegno Ispezione e campioni
Fede + Nota Sì, senza condizioni Non applicabile
Solo Nota No No
Solo Fede Solo ex art. 1795 No

Art. 1794 c.c. — Prima girata della nota di pegno

Art. 1794 (Prima girata della nota di pegno)

Art. 1794 c.c.:

La prima girata della sola nota di pegno deve indicare l’ammontare del credito e degli interessi nonché la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario. La girata della nota di pegno che non indica l’ammontare del credito vincola, a favore del possessore di buona fede, tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l’azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno.

Analisi della norma

Requisiti della prima girata

L’art. 1794 co. 1 c.c. impone requisiti di contenuto specifici per la prima girata separata della nota di pegno (cioè la prima girata effettuata separatamente dalla fede di deposito): essa deve indicare l’ammontare del credito, gli interessi e la scadenza. Queste indicazioni delimitano il pegno: il creditore pignoratizio ha diritto di prelazione solo sulla somma indicata, con gli interessi pattuiti, e solo fino alla scadenza indicata.

L’ulteriore formalità della trascrizione sulla fede di deposito e controfirma del giratario assolve una funzione pubblicitaria nei confronti del portatore della fede: chi riceve o acquista la fede di deposito sa – leggendo l’annotazione sul titolo – che la merce è gravata da pegno per un determinato importo. Questa conoscenza è rilevante per la valutazione dell’acquisto.

Girata senza indicazione dell’ammontare

Se la prima girata omette le indicazioni richieste, la conseguenza non è la nullità della girata ma il vincolo sull’intero valore delle cose depositate a favore del possessore di buona fede. Si tratta di una disposizione a tutela della circolazione cartolare: il portatore della nota di pegno che ha acquistato senza le indicazioni può far valere la garanzia su tutto il valore della merce, a prescindere dall’effettivo ammontare del credito. Questo meccanismo tutela il portatore ma può pregiudicare il titolare della fede di deposito.

A tutela di quest’ultimo è prevista l’azione di rivalsa: il possessore della fede di deposito che abbia pagato una somma non dovuta (per eccesso rispetto al debito reale) può agire in rivalsa contro il diretto contraente (il debitore che ha girato la nota senza le indicazioni) e contro il possessore di mala fede della nota di pegno.

Art. 1795 c.c. — Diritti del possessore della sola fede di deposito

Art. 1795 (Diritti del possessore della sola fede di deposito)

Art. 1795 c.c.:

Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio. Sotto la responsabilità dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito può ritirare anche parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una somma proporzionale all’ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantità delle merci ritirate.

Analisi della norma

Meccanismo di liberazione anticipata

Il possessore della sola fede di deposito è proprietario di una merce gravata da pegno. Per recuperare la disponibilità fisica della merce prima della scadenza del debito garantito, può effettuare un deposito liberatorio: versa ai magazzini generali la somma che sarà dovuta al creditore pignoratizio alla scadenza. I magazzini fungono da intermediari: trattengono la somma fino alla scadenza, poi la versano al portatore della nota di pegno (creditore pignoratizio).

Questo meccanismo ha una funzione economica rilevante: consente al proprietario-commerciante di rientrare in possesso della merce (ad es. per venderla o spedirla) senza dover attendere la scadenza del finanziamento garantito dalla nota di pegno, purché anticipi il pagamento al creditore.

Ritiro parziale per merci fungibili

Per le merci fungibili (grano, olio, carburante, ecc.), il possessore della sola fede può ritirare anche una parte delle merci, depositando una somma proporzionale. Il calcolo della proporzionalità deve tener conto sia dell’ammontare del debito sia della quantità ritirata rispetto al totale. La responsabilità dei magazzini generali per la corretta esecuzione del calcolo è espressamente prevista dalla norma: se i magazzini consentono il ritiro in misura eccessiva rispetto alla somma depositata, ne rispondono nei confronti del creditore pignoratizio.

Art. 1796 c.c. — Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto

Art. 1796 (Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto)

Art. 1796 c.c.:

Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può far vendere le cose depositate in conformità dell’art. 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza. Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei diritti di questo, e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza.

Analisi della norma

Presupposti della vendita coattiva

Il creditore pignoratizio (portatore della nota di pegno) che non sia stato soddisfatto alla scadenza ha diritto di far vendere le merci depositate, ma a condizione di aver adempiuto a due formalità preliminari:

  • Levata del protesto nelle forme previste dalla legge cambiaria (R.D. n. 1669/1933): il protesto è l’atto pubblico che certifica il mancato pagamento e condiziona l’esercizio dell’azione di regresso;

  • Decorso di otto giorni dalla scadenza: termine dilatorio minimo, che garantisce al debitore un ulteriore spazio per adempiere o per organizzare la vendita autonomamente.

La vendita si effettua con le modalità dell’art. 1515 c.c. (vendita coattiva tramite ufficiale pubblico o persona autorizzata, salvo consuetudini commerciali diverse).

Surrogazione del girante che ha pagato

Il secondo comma tutela il girante che abbia volontariamente soddisfatto il portatore della nota: si surroga nei diritti del creditore originario e può procedere alla vendita coattiva per recuperare quanto ha pagato. La surrogazione è di diritto e non richiede formalità speciali, operando per il solo fatto del pagamento.

Art. 1797 c.c. — Azione nei confronti dei giranti

Art. 1797 (Azione nei confronti dei giranti)

Art. 1797 c.c.:

Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno. I termini per esercitare l’azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui è avvenuta la vendita delle cose depositate. Il possessore della nota di pegno decade dall’azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate. Egli conserva tuttavia l’azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore. Quest’azione si prescrive in tre anni.

Analisi della norma

Beneficio di escussione del pegno

Il co. 1 dell’art. 1797 c.c. stabilisce un beneficio di escussione reale a favore dei giranti della nota di pegno: il portatore non può agire in regresso contro i giranti prima di aver proceduto alla vendita delle merci date in pegno. Questo meccanismo assicura che il pegno sia escusso prima del ricorso ai garanti cambiari.

Il beneficio ha una funzione di razionalizzazione del recupero: solo se la vendita delle merci non soddisfa integralmente il creditore è giustificato l’aggravio dei giranti con l’azione di regresso.

Termini dell’azione di regresso

I termini per l’azione di regresso contro i giranti sono quelli della legge cambiaria, che decorrono dal giorno della vendita delle cose depositate. Il richiamo alla legge cambiaria (R.D. n. 1669/1933) implica l’applicazione dei termini brevi di decadenza cambiari (generalmente sei mesi dalla scadenza per l’azione del portatore contro i giranti, salvo specificità del regime dei titoli di deposito).

Decadenza per omissione di formalità

Il portatore decade dall’azione di regresso contro i giranti se:

  • alla scadenza non leva il protesto, oppure

  • entro quindici giorni dal protesto non fa istanza per la vendita delle merci depositate.

La decadenza è severa: tutela i giranti – che sono garanti dell’intero debito – dall’inerzia del creditore, il quale potrebbe non avere interesse a escutere rapidamente il pegno quando sa di poter agire in regresso.

1.4 Conservazione dell’azione contro i giranti della fede e contro il debitore

L’ultima parte del co. 4 introduce un’importante distinzione: la decadenza dall’azione di regresso contro i giranti della nota di pegno non preclude l’azione contro i giranti della fede di deposito né contro il debitore principale. Questa azione si prescrive in tre anni.

I giranti della fede di deposito rispondono a titolo diverso: non come garanti cambiari della nota di pegno, ma come cedenti del diritto di proprietà sulla merce. L’azione nei loro confronti ha natura commerciale-cartolare con il termine di prescrizione triennale speciale.

Coordinamento normativo generale – Sezione III

Norma Funzione nel sistema
Art. 1515 c.c. Modalità della vendita coattiva: richiamate dagli artt. 1789 e 1796
Art. 1766 c.c. Nozione generale di deposito: fondamento della Sezione III
Art. 1768 c.c. Standard di diligenza custodiale: derogato dalla responsabilità aggravata ex art. 1787
Art. 1788 c.c. Diritti del depositante: richiamato dall’art. 1793 co. 3
Art. 1795 c.c. Condizioni per ritiro da parte del portatore della sola fede: richiamate dall’art. 1793 co. 3
Artt. 2784 ss. c.c. Disciplina generale del pegno: applicabile in via suppletiva al pegno su merci di magazzino
R.D. n. 1669/1933 (legge cambiaria) Disciplina del protesto e dei termini di regresso: richiamata dagli artt. 1796 e 1797
Art. 2051 c.c. Responsabilità da custodia: spesso applicata in parallelo all’art. 1787 dalla giurisprudenza di merito

Note conclusive

La Sezione III del Capo XII – “Del deposito nei magazzini generali” – si caratterizza per l’originalità del sistema a titolo doppio, che rappresenta una delle soluzioni più sofisticate del codice civile per il finanziamento su merci. I profili di maggiore rilevanza pratica per l’avvocato sono:

  • Giudizi di responsabilità del magazzino (art. 1787): la struttura probatoria è favorevole al depositante. La giurisprudenza di merito più recente (Trib. Treviso n. 548/2026; C. App. Genova n. 126/2025) conferma la tendenza a qualificare come responsabilità oggettiva quella del depositario professionale, con applicazione parallela dell’art. 2051 c.c.;

  • Operazioni di finanziamento su merci: la nota di pegno è ancora utilizzata nel commercio internazionale delle commodities (cereali, metalli, prodotti energetici); la corretta redazione della prima girata ex art. 1794 c.c. è presupposto per la valida costituzione della garanzia;

  • Tutela del creditore insoddisfatto: il meccanismo degli artt. 1796–1797 c.c. richiede la stretta osservanza delle formalità cambiari (protesto, istanza di vendita nel termine di quindici giorni) a pena di decadenza dall’azione di regresso contro i giranti;

  • Intersezione con la disciplina fallimentare: le merci depositate in magazzino a fronte delle quali sia stata emessa una nota di pegno sono escluse dalla massa attiva del fallimento del depositante nella misura del valore garantito dalla nota, con prelazione del portatore ex art. 2795 c.c.

Tavola sinottica dei precedenti citati

N. Autorità Numero Anno Articolo Tema
1 Cass., Sez. III n. 14429 2016 Art. 1787 incendio come caso fortuito: onere probatorio del magazzino
2 Cass., Sez. III n. 23975 2019 Art. 1787 deperimento merce stoccata all’aperto: stoccaggio inadeguato
3 Cass., Sez. III n. 15903 2014 Art. 1787 responsabilità per perdita: prova sufficiente della consegna e del mancato rinvenimento
4 Cass., Sez. III n. 21255 2023 Artt. 1787/2051 – struttura dell’onere probatorio nella custodia professionale
5 C. App. Genova n. 126 2025 Art. 1787 responsabilità terminal portuale per avaria merce
6 C. App. Milano n. 1918 2024 Artt. 1768/1787 – responsabilità spedizioniere-custode per furto merce
7 Trib. Treviso n. 548 2026 Artt. 1780/1787 – deposito professionale e responsabilità oggettiva analoga ad art. 2051
8 Trib. Piacenza n. 321 2025 Artt. 1766/1768 – diligenza qualificata del depositario professionale
9 Trib. Civitavecchia n. 1459 2024 Art. 1787 incendio doloso: valutazione misure sicurezza
10 Trib. Velletri n. 2557 2024 Art. 1787 contratto misto logistica/deposito: applicazione disciplina deposito
11 Trib. Pescara n. 584 2025 Artt. 1787/2051 – distinzione responsabilità custode e depositario professionale
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