Divieto di avvicinamento e braccialetto non fattibile: no all’automatismo verso la misura più grave (Cass. pen. 434/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 434 del 7 gennaio 2026 (R.G.N. 23193/2025) — Presidente Rossella Catena, Relatore Maria Teresa Belmonte
Il principio di diritto
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice, applicata la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con le particolari modalità di controllo previste dall’art. 275-bis cod. proc. pen. (c.d. braccialetto elettronico), disponga automaticamente l’applicazione congiunta di un’ulteriore misura anche più afflittiva — quale il divieto di dimora — per il caso in cui l’organo delegato accerti la non fattibilità tecnica di tali modalità di controllo. Il giudice deve invece rivalutare la fattispecie concreta e, in base alle regole comuni di adeguatezza e proporzionalità, aggravare o attenuare la misura, senza alcun automatismo cautelare né a favore né a sfavore dell’indagato.
Il fatto
A un indagato per atti persecutori in danno della ex convivente il G.i.p. aveva applicato il divieto di avvicinamento, con obbligo di mantenere la distanza di 500 metri e con braccialetto elettronico, prevedendo che, ove l’organo delegato avesse accertato la non fattibilità tecnica del controllo, si applicasse congiuntamente e automaticamente anche il divieto di dimora nel comune di residenza della persona offesa. Accertata l’impossibilità del presidio elettronico per la contiguità delle abitazioni, era così scattato il divieto di dimora.
Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria aveva rigettato l’appello dell’indagato. La difesa ha censurato l’automatismo e l’illogicità della motivazione sui requisiti di proporzionalità e adeguatezza, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2024, e ha evidenziato che il divieto di dimora esteso all’intero comune gli impediva di svolgere il proprio lavoro di operatore ecologico.
La motivazione
La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 282-ter cod. proc. pen., dalla legge sullo stalking (d.l. 11/2009, conv. l. 38/2009) al “codice rosso” (l. 69/2019, che ha richiamato il controllo ex art. 275-bis) fino al “nuovo codice rosso” (l. 168/2023, che ha fissato la distanza minima di 500 metri e previsto che, accertata la non fattibilità tecnica del controllo, il giudice imponga l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure anche più gravi).
La sentenza n. 173 del 2024 della Corte costituzionale ha reso un’interpretazione adeguatrice della norma: quando l’impossibilità di funzionamento del dispositivo dipenda da un dato oggettivo non imputabile all’indagato, il giudice non è tenuto a imporre una misura più grave, ma deve rivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta e può scegliere, secondo idoneità, necessità e proporzionalità, anche una misura più lieve (fino all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), sul modello elaborato dalle Sezioni Unite Lovisi (n. 20769/2016) per l’indisponibilità del braccialetto negli arresti domiciliari, senza alcun automatismo né a favore né a sfavore dell’indagato. La stessa Sezione ha già recepito il principio (Sez. 5, n. 8379/2025).
Applicando tali coordinate, la Corte rileva che il provvedimento genetico conteneva un automatismo “indistinto”, prevedendo l’aggravamento del regime cautelare per il solo fatto della non fattibilità tecnica del braccialetto, mentre quella ipotesi imponeva una rinnovata valutazione delle esigenze cautelari; il riesame non ne ha tenuto conto. Il giudice del rinvio dovrà inoltre soffermarsi sull’incongruenza del divieto di dimora esteso all’intero comune in cui l’indagato svolge l’attività lavorativa.
Implicazioni pratiche
La pronuncia estende al divieto di avvicinamento il principio, di matrice costituzionale, del divieto di automatismi cautelari: la non fattibilità tecnica del braccialetto non può tradursi in un aggravamento automatico predeterminato nel provvedimento genetico, ma impone una rivalutazione attuale e motivata delle esigenze cautelari, che può condurre anche a una misura più lieve, fino all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per la difesa è la leva per contestare le clausole “a cascata” che affiancano d’ufficio misure più gravi e per far valere gli effetti sproporzionati (qui, un divieto di dimora coincidente con la sede di lavoro).
Il ricorso è stato accolto e l’ordinanza annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale del riesame di Reggio Calabria in diversa composizione.
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