Sequestro preventivo: il frazionamento in parti uguali presuppone l’impossibilità di quantificare il profitto di ciascun coindagato (Cass. pen. 24100/2026)
Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, sentenza n. 24100/2026, pubblicata il 30 giugno 2026 (camera di consiglio del 28 aprile 2026, R.G.N. 10379/2026) — Presidente Angelo Caputo, Relatore Francesco Florit.
Il principio di diritto
«Il frazionamento in parti uguali, infatti, presuppone la verificata impossibilità di procedere alla attribuzione, a ciascuno dei coindagati, del quantum di beneficio illecito da ciascuno di loro ricevuto dalla commissione del reato».
Il fatto
Il Tribunale di Brescia, in sede di riesame, aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di un’indagata per la partecipazione a un’associazione per delinquere a carattere transnazionale, finalizzata a commettere plurime truffe ed estorsioni online, oltre al riciclaggio e all’autoriciclaggio dei proventi. Il Procuratore della Repubblica di Brescia ricorreva per cassazione deducendo la violazione di legge (artt. 310 e 321 cod. proc. pen.) e l’apparenza motivazionale: il Tribunale, anziché annullare il decreto, avrebbe dovuto procedere al ricalcolo della quota di profitto pervenuta a ciascun partecipe, sulla quale applicare il vincolo.
La motivazione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, fondato su un motivo manifestamente infondato sotto più profili. Quanto all’apparenza motivazionale, si tratta di una categoria che ricorre solo in situazioni estreme e patologiche dell’apparato motivazionale (uso di timbri o moduli a stampa, clausole di stile), qui non ravvisabili. Quanto al frazionamento dell’onere ablatorio, la ripartizione in parti uguali presuppone la verificata impossibilità di attribuire a ciascun coindagato il quantum da ciascuno ricevuto, e non può sopperire alla mancata ricerca degli elementi: spetta al Procuratore, nella fase delle indagini, ricercare e comunicare al giudice gli esiti sulla destinazione dei flussi di denaro provenienti dalle truffe e dalle estorsioni. Poiché tale accertamento non era stato compiuto, il Tribunale — in assenza di parametri di valutazione — aveva correttamente proceduto all’annullamento.
Esito: la Corte dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
Implicazioni pratiche
La decisione ribadisce il riparto dei poteri tra accusa e giudice del riesame nel sequestro preventivo: la quantificazione del profitto e la sua allocazione tra i coindagati presuppongono un accertamento istruttorio che compete al Procuratore, non al tribunale. Il frazionamento in parti uguali è l’esito della verificata impossibilità di attribuire a ciascuno la propria quota, non un espediente per sopperire alla mancata indagine. Per l’accusa, il rischio è l’annullamento del vincolo quando gli elementi sulla destinazione dei proventi non vengono cercati e comunicati; per la difesa, un argomento contro sequestri “totalizzanti” privi di base fattuale.
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