Liquidazione delle spese: se il giudice cambia scaglione deve motivare, pena la nullità (Cass. 607/2026)

Corte di Cassazione, Sez. II civile, ordinanza n. 607 dell’11 gennaio 2026 (R.G.N. 3442/2023) — Presidente Giuseppe Grasso, Relatore Francesco Cortesi.

Il principio di diritto

“La determinazione del valore della causa, che individua lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese di lite, può ritenersi implicita e corrispondente a quella indicata dalle parti se il giudice non ritiene di discostarsi da essa; nel caso in cui, invece, non concordi con tale dichiarazione, il giudice è chiamato a motivare la scelta operata, non essendo altrimenti comprensibile il criterio di valutazione in concreto adottato”.

Il fatto

Un avvocato aveva chiesto la liquidazione del compenso per l’assistenza prestata in un procedimento di opposizione (art. 99 d.P.R. n. 115/2002) contro il rigetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, relativo a un procedimento penale. Il g.i.p. di Bologna dichiarò non luogo a provvedere, ritenendo competente il giudice civile; il Tribunale, adito ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, accolse l’opposizione ma liquidò il compenso secondo lo scaglione per le cause di valore inferiore a € 1.100, anziché per quelle di valore indeterminabile come richiesto. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La motivazione

Il primo motivo, che denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., è fondato, con assorbimento del secondo. La determinazione del valore della causa può essere implicita e coincidere con quella indicata dalle parti quando il giudice non se ne discosti; ma se non concorda, deve motivare la scelta, altrimenti il criterio adottato resta incomprensibile (Cass. n. 8884/2024). Nella specie il Tribunale ha indicato un diverso scaglione senza spiegarne le ragioni.

La Corte ricorda che è di valore indeterminabile solo la domanda il cui valore non può essere determinato, e non anche quella di valore indeterminato accertabile in corso di causa (Cass. n. 1499/2018; n. 25553/2011; n. 3372/2007). Ne deriva un’ipotesi di motivazione apparente, che ricorre quando la giustificazione, pur materialmente esistente, non consente di comprendere le ragioni e l’iter logico seguito (Cass. n. 4448/2014; n. 25767/2024) e non attinge il “minimo costituzionale” (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; n. 22232/2016): vizio che determina la nullità della sentenza.

In dispositivo la Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Bologna, in diversa persona, anche per le spese.

Implicazioni pratiche

Quando il giudice liquida le spese collocando la causa in uno scaglione diverso da quello prospettato dalla parte, deve dare conto delle ragioni della scelta: il silenzio si traduce in motivazione apparente e nella nullità del provvedimento. La pronuncia offre al difensore un preciso motivo di ricorso e ribadisce la distinzione, spesso trascurata, tra causa di valore indeterminabile e causa di valore solo indeterminato, da accertare in corso di giudizio.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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