Custode giudiziario: alla liquidazione dell’indennità non si applica il termine di decadenza degli ausiliari del magistrato, ma solo la prescrizione decennale (Cass. S.U. 11417/2026)

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza n. 11417/2026, pubblicata il 27 aprile 2026 (R.G.N. 9053/2023) — pubblica udienza dell’11 novembre 2025, Primo Presidente Pasquale D’Ascola, Relatore Giulia Iofrida.

Il principio di diritto

“Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di liquidazione delle indennità e spettanze degli ausiliari del magistrato, previsto dall’art. 71, comma 2, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, non si applica alla domanda di liquidazione delle indennità del custode giudiziario, per la quale provvede unicamente il successivo art. 72, salvo il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ.”

Il fatto

Il Tribunale di Locri, con ordinanza n. 1614/2023, aveva parzialmente accolto l’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 proposta da un custode di autovetture sottoposte a sequestro penale, avverso quattordici decreti del Giudice per le indagini preliminari di “non luogo a provvedere” sulle istanze di liquidazione dell’indennità di custodia. Il GIP aveva ritenuto il custode ausiliario del magistrato, come tale decaduto dal diritto alla remunerazione per non aver chiesto il compenso entro il termine di cui all’art. 71, comma 2, del Testo unico sulle spese di giustizia. Il Tribunale, aderendo all’orientamento delle sezioni penali e discostandosi da un arresto della giurisprudenza civile, aveva escluso l’applicabilità del termine di decadenza. Avverso l’ordinanza il Ministero della Giustizia ricorreva per cassazione; il custode resisteva. La questione, oggetto di contrasto, era rimessa alle Sezioni Unite.

La motivazione

Il ricorso del Ministero è respinto. Il termine di decadenza dell’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 riguarda gli ausiliari del magistrato; il custode giudiziario cosiddetto passivo, con compiti di mera conservazione dei beni sequestrati, è figura costantemente differenziata, la cui indennità è disciplinata autonomamente dal successivo art. 72, che non prevede alcun termine di decadenza. Le norme sulla decadenza hanno natura eccezionale e non sono applicabili oltre i casi espressamente previsti (art. 14 delle preleggi). L’estensione ai custodi del termine di decadenza previsto per gli altri ausiliari non risponde al criterio del mero coordinamento formale cui è improntato il Testo unico. Resta pertanto applicabile soltanto il termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.

Esito: rigetta il ricorso del Ministero della Giustizia e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Implicazioni pratiche

La pronuncia delle Sezioni Unite risolve un contrasto tra sezioni civili e penali e mette al riparo il custode giudiziario dalla decadenza. Chi svolge attività di custodia di beni sottoposti a sequestro non deve rispettare il termine breve di decadenza previsto per gli ausiliari del magistrato dall’art. 71, comma 2, del Testo unico spese di giustizia: la sua indennità segue l’autonoma disciplina dell’art. 72 e può essere richiesta entro il più ampio termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. Un punto fermo per custodi e depositari nei procedimenti penali, che riduce il rischio di rigetto delle istanze di liquidazione per tardività, ma che non elimina l’onere di attivarsi prima del maturare della prescrizione.

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