Compenso del difensore in patrocinio a spese dello Stato: la fase decisionale spetta anche senza comparse conclusionali (Cass. 595/2026)
Corte di Cassazione, Sez. II civile, ordinanza n. 595 del 10 gennaio 2026 (R.G.N. 10219/2023) — Presidente Giuseppe Grasso, Relatore Davide De Giorgio.
Il principio di diritto
L’opposizione ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011 avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è un mezzo di impugnazione, ma l’atto introduttivo di un procedimento contenzioso in cui il giudice ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione secondo i criteri legali, causa cognita, a prescindere dalle prospettazioni dell’istante e senza essere vincolato all’originaria istanza (salvo il limite di non superare la somma richiesta, ex art. 112 c.p.c.). Il compenso per la fase decisionale spetta in presenza anche di una sola delle attività elencate dall’art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 55/2014 — come l’esame del provvedimento conclusivo del giudizio — sicché la natura consensuale del procedimento non è di per sé preclusiva.
Il fatto
Un avvocato, difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento di separazione consensuale, propone opposizione ex artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011 avverso il decreto di liquidazione dei compensi, lamentando il mancato riconoscimento del compenso per la fase decisionale. Nella contumacia dell’Amministrazione, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rigetta l’opposizione, ritenendo non svolte attività difensive della fase decisionale, coerentemente con la natura consensuale del procedimento, e inammissibili le deduzioni su attività diverse da quelle indicate nell’originaria istanza di liquidazione. L’avvocato ricorre per cassazione con un unico motivo.
La motivazione
La Corte accoglie il ricorso. Premette che il ricorso avverso il decreto di liquidazione, nel regime dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, non è atto di impugnazione ma atto introduttivo di un procedimento contenzioso, nel quale il giudice ha il potere-dovere di verificare la correttezza della liquidazione secondo i criteri legali, a prescindere dalle prospettazioni dell’istante e con il solo limite di non superare la somma richiesta (art. 112 c.p.c.) — principio affermato per il compenso all’ausiliario del magistrato ma di portata generale (Cass. n. 1470/2018).
Aggiunge che il giudice dell’opposizione ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011 ha il potere-dovere di richiedere atti, documenti e informazioni necessari alla decisione: il “può” della norma non esprime mera discrezionalità, ma il potere-dovere di decidere causa cognita, senza limitarsi alla meccanica applicazione della regola formale sull’onere della prova (Cass. n. 19690/2015, n. 4194/2017, n. 22795/2019, n. 2206/2020, n. 24554/2022). Non è quindi precluso al difensore far valere il diritto al compenso anche per attività non specificamente indicate nell’istanza originaria.
Nel merito, l’art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 55/2014 include nella fase decisionale numerose attività, tra cui l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio. La circostanza che, in una separazione consensuale, non vi siano precisazione delle conclusioni né comparse conclusionali o memorie di replica non è di per sé preclusiva del compenso per la fase decisionale, che spetta in presenza anche di una sola delle attività elencate (Cass. n. 5289/2023, n. 30831/2025). È dunque illegittimo il provvedimento che ha escluso il compenso limitandosi all’attività indicata nell’istanza, omettendo i necessari accertamenti in fatto.
Il dispositivo: la Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche
Per il difensore che contesta la liquidazione dei compensi — qui in regime di patrocinio a spese dello Stato, ma il principio vale anche per l’ausiliario del magistrato — l’opposizione apre un giudizio a cognizione piena e non resta vincolata a quanto chiesto nell’istanza iniziale: si può quindi far valere il compenso per attività ulteriori. Sul piano tariffario, la fase decisionale non presuppone comparse conclusionali o precisazione delle conclusioni: basta anche una sola delle attività dell’art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 55/2014, come l’esame del provvedimento conclusivo, sicché anche nella separazione consensuale quella fase va liquidata. Il giudice deve decidere causa cognita, acquisendo se necessario atti e documenti, e non può rigettare per mera carenza di allegazione.
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