Pratiche commerciali scorrette: obbligo di cooperazione tra AGCM e Garante privacy (Cass. civ. Sez. Un. n. 21030 del 21.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 111, comma 8, Cost., è ammesso solo per motivi inerenti alla giurisdizione, con la conseguenza che l’eccesso di potere giurisdizionale non è configurabile per errori “in iudicando” o “in procedendo”, i quali rimangono confinati entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa. L’interpretazione delle norme, anche quando si traduce nell’individuazione di una lacuna legis e della regola applicabile per il suo riempimento, costituisce attività ermeneutica che non integra invasione della sfera riservata al legislatore. La lettura dell’art. 27, comma 1-bis, del Codice del consumo che include il Garante per la protezione dei dati personali tra le autorità di regolazione competenti è plausibile e non contrasta con la lettera della norma. Ne consegue che il principio di leale collaborazione, positivizzato dall’art. 4, par. 3, TUE, impone all’AGCM di coinvolgere il Garante privacy nei procedimenti per pratiche commerciali scorrette che intercettino la tutela dei dati personali.
Il Fatto
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva sanzionato due società del gruppo Telepass per una pratica commerciale scorretta, consistente nell’omessa informativa agli utenti circa la raccolta e l’utilizzo a fini commerciali dei propri dati personali, ottenuti dalle compagnie assicurative in fase di preventivo per polizze RC auto tramite APP, nonché circa i criteri di individuazione del preventivo definito “migliore”.
Il TAR Lazio aveva rigettato il ricorso delle società, ma il Consiglio di Stato, con la sentenza qui impugnata, aveva accolto l’appello, annullando il provvedimento sanzionatorio per violazione delle competenze del Garante privacy, non essendo stato richiesto il suo parere nel corso dell’istruttoria. L’AGCM ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo per invasione della sfera del legislatore, avendo creato un obbligo procedimentale non previsto dalla legge.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite premettono che, secondo la più recente elaborazione giurisprudenziale, l’eccesso di potere giurisdizionale denunciabile contro le sentenze del Consiglio di Stato va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione. Il sindacato della Corte di cassazione non include le scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o in procedendo, senza che rilevi la gravità o l’intensità del presunto errore.
Applicando tali principi, la Corte ritiene che la decisione del Consiglio di Stato non abbia esercitato un’attività creativa di una norma, ma si sia inserita nell’alveo della ordinaria attività interpretativa. La lettura restrittiva dell’art. 27, comma 1-bis, del Codice del consumo, proposta dalla ricorrente, non trova puntuale riscontro nella lettera della legge, che richiama le “autorità di regolazione competenti” senza escludere quelle generaliste. I lavori preparatori del d.lgs. n. 21/2014 confermano che la norma mirava a superare i conflitti di competenza tra autorità chiamate ad occuparsi della materia in ragione delle specifiche attribuzioni.
Le Sezioni Unite valorizzano la sentenza della Corte di Giustizia UE del 4 luglio 2023, causa C-252/21, Meta Platforms, che ha riconosciuto l’obbligo di cooperazione tra autorità antitrust e autorità di controllo privacy, discendente direttamente dal principio di leale collaborazione di cui all’art. 4, par. 3, TUE. Tale principio, clausola generale aperta, è idoneo a fare emergere obblighi anche di natura implicita, come l’espletamento di attività concertative e di coordinamento orizzontale tramite il ricorso a pareri o consultazioni preventive.
La Corte esclude che tale soluzione determini la disapplicazione dell’art. 27 citato, poiché una lettura restrittiva della norma si porrebbe in contrasto con la disciplina unionale, imponendo al giudice nazionale una lettura “ortopedica” per ovviare all’antinomia ordinamentale. Il Protocollo di Intesa tra AGCM e Garante privacy, approvato nel luglio 2025, è indicativo della doverosità del coinvolgimento del Garante nei procedimenti che interferiscono con la tutela dei dati personali. Il ricorso è pertanto rigettato.
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Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.