Improcedibile il ricorso per cassazione se manca la prova della notifica della sentenza e i termini sono spirati (Cass. civ. Sez. 3 n. 9643 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. quando il ricorrente non depositi, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, e la tempestività dell’impugnazione non possa essere comunque verificata. La mancanza di tale documentazione non può essere sanata da una successiva e tardiva produzione documentale, né dall’assenza di eccezioni del controricorrente, trattandosi di un vizio rilevabile d’ufficio in quanto posto a tutela di un interesse pubblicistico al rispetto del giudicato formale. È invece procedibile il ricorso quando la notificazione si è perfezionata entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ancorché manchi la prova della notifica della sentenza, se il collegamento tra le date consente al giudice di accertare la tempestività del ricorso.
Il Fatto
L’opponente, erede di un debitore, aveva proposto opposizione agli atti esecutivi avverso un precetto notificatogli da un istituto di servizi per il mercato agricolo, fondato su una sentenza di risoluzione di un contratto di compravendita con patto di riservato dominio e di condanna al rilascio del fondo. Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, ritenendo infondate le censure relative alla nullità del precetto per omessa notifica del titolo esecutivo e al difetto di legittimazione.
La sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo concernente la violazione dell’art. 480, comma 2, cod. proc. civ., in relazione alla mancata prova degli adempimenti previsti dall’art. 8 della legge n. 890/1982 per il perfezionamento della notifica.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che il ricorso è improcedibile, in quanto il ricorrente non ha depositato, unitamente al ricorso, la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, come richiesto a pena di improcedibilità dall’art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ.. Tale obbligo, ha precisato la Corte, è finalizzato a consentire il controllo sulla tempestività dell’impugnazione, a tutela di un interesse di natura pubblicistica al rispetto del giudicato formale.
La Corte ha escluso che la produzione documentale possa avvenire tardivamente, ad esempio con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ., neppure quando il controricorrente non sollevi eccezioni, trattandosi di un vizio rilevabile d’ufficio in quanto previsto per ragioni di ordine pubblico processuale.
Nel caso di specie, la sentenza era stata pubblicata il 10 novembre 2023 e il ricorso era stato notificato il 29 gennaio 2024, quando il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione era ormai decorso. La Corte ha quindi richiamato il principio per cui il ricorso è procedibile anche in difetto della relata di notifica, se risulta dallo stesso atto che la notificazione si è perfezionata entro il termine di sessanta giorni; tale circostanza, però, non ricorreva nel caso esaminato.
Di conseguenza, la Corte ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite e alla declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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