Licenziamento per inidoneità: onere datoriale di repêchage e mancata impugnazione del giudizio medico (Cass. civ. Sez. Lav. n. 4722/2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni, il datore di lavoro ha l’onere di provare l’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori compatibili con lo stato di salute, nonché l’impossibilità di adottare accomodamenti ragionevoli. La deduzione di idoneità alla mansione costituisce mera difesa, non eccezione, e non è soggetta al divieto di nova in appello. La mancata impugnazione del giudizio del medico competente non preclude al lavoratore di contestare l’inidoneità in sede giudiziale, né attribuisce efficacia vincolante agli accertamenti sanitari.
Il Fatto
Un lavoratore è stato licenziato per sopravvenuta inidoneità alle mansioni, scaturita da una dermatite allergica da contatto riconosciuta come malattia professionale. Il medico competente aveva dichiarato il lavoratore inidoneo alle mansioni originarie ma idoneo a nuove mansioni, che il lavoratore aveva svolto fino a un successivo shock anafilattico, che aveva determinato una nuova declaratoria di inidoneità e il successivo licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Cagliari hanno rigettato le domande del lavoratore. La Corte d’Appello ha ritenuto preclusa al lavoratore la contestazione dell’inidoneità per mancata impugnazione del giudizio del medico competente e per tardività della deduzione, ha ritenuto provata l’impossibilità di repêchage e ha escluso il nesso causale tra la patologia e le mansioni svolte.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso e dichiarato inammissibile il quarto. Quanto al primo motivo, ha affermato che la deduzione di idoneità alla mansione costituisce mera difesa, non eccezione, e pertanto non è soggetta al divieto di nova in appello. La mancata impugnazione del giudizio del medico competente non preclude la contestazione in sede giudiziale, né attribuisce efficacia vincolante a tali accertamenti, che il giudice può valutare e superare sulla base della consulenza tecnica d’ufficio.
Quanto al secondo e terzo motivo, la Corte ha ribadito che, in caso di licenziamento per sopravvenuta impossibilità della prestazione, incombe sul datore di lavoro l’onere di provare l’impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori compatibili con lo stato di salute, con riferimento all’intera struttura aziendale. La Corte ha censurato la sentenza d’appello per aver addossato al lavoratore l’onere di indicare posti disponibili e per aver ritenuto sufficiente, ai fini del repêchage, l’assunzione successiva di lavoratori a termine in altri stabilimenti.
La Corte ha infine dichiarato inammissibile il quarto motivo, con cui il lavoratore contestava l’esclusione del nesso causale, rilevando che la questione dell’omessa sorveglianza sanitaria era nuova, non essendo stata dedotta nei gradi di merito, e che il ricorrente non aveva indicato in quali atti processuali la stessa fosse stata sollevata.
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Nota della Redazione
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