Privilegio del credito professionale: allo studio associato spetta solo se prova la prestazione personale del singolo (Cass. 1165/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 1165 del 20 gennaio 2026 (R.G.N. 20781/2024) — Presidente Alberto Pazzi, Relatore Roberto Amatore.
Il principio di diritto
In tema di titoli di prelazione, il privilegio generale sui beni mobili del debitore previsto dall’art. 2751-bis, n. 2, c.c. per le retribuzioni dei professionisti può essere riconosciuto allo studio associato, in sede di ammissione al passivo del fallimento del cliente, soltanto quando rappresenta il corrispettivo della prestazione personalmente svolta, in via esclusiva o prevalente, da uno o più dei professionisti associati. È onere dell’associazione che agisce dedurre e dimostrare la personalità della prestazione — presente sin dalla genesi del rapporto (una regola d’ingaggio con sicuro intuitus personae) e persistente fino all’imputazione della remunerazione — e che le somme maturate siano espressione, anche parziale, della retribuzione dovuta al professionista che l’ha eseguita.
Il fatto
Un’associazione professionale (un centro medico) insinua al passivo del fallimento di una società calcistica il credito, di 4.523,32 euro, per le visite mediche di idoneità alla pratica sportiva agonistica eseguite dai medici associati su incarico della società. Il credito è ammesso al chirografo, ma non con il privilegio ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. richiesto, perché non risulta provato che l’attività sia stata svolta su incarico esclusivo o prevalente affidato al singolo professionista. Il Tribunale di Catania respinge l’opposizione allo stato passivo. L’associazione ricorre per cassazione con quattro motivi.
La motivazione
Il primo motivo, che si limita a sollevare l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 2751-bis, n. 2, c.c. per contrasto con l’art. 3 Cost., è inammissibile: un motivo di ricorso diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale non configura un vizio del provvedimento idoneo a determinarne l’annullamento, restando riservata al giudice la facoltà di sollevare la questione, sempre riproponibile in ogni stato e grado (Cass. n. 14666/2020; Cass. S.U. n. 7929/2013).
Il secondo e il terzo motivo sono in parte infondati e in parte inammissibili. La Corte ribadisce (Cass. n. 29371/2024) che la sola proposizione della domanda da parte dello studio associato fa presumere, per la fungibilità delle prestazioni tra gli associati, che l’opera non sia stata svolta personalmente, in via esclusiva o prevalente, da un singolo professionista. Spetta quindi all’associazione dedurre e provare che il credito ha origine dalla prestazione personale di uno o più associati a tal fine incaricati e che il compenso maturato è di pertinenza del professionista che l’ha eseguita, anche in applicazione degli accordi distributivi interni. La connotazione personale deve sussistere sin dall’instaurazione del rapporto — come regola d’ingaggio che ne riveli l’intuitus personae — e persistere fino all’imputazione della remunerazione.
Nel caso concreto questa prova non è stata fornita: le sole copie dei risultati delle visite e le ricevute fiscali non bastano a dimostrare l’incarico al singolo professionista, essendo anzi emerso che l’incarico era stato dato genericamente all’associazione; inoltre non sono stati allegati né gli accordi di ripartizione interna né lo statuto del centro. Si tratta di un accertamento di fatto, censurabile solo nei ristretti limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c., mentre il motivo mira in realtà a un nuovo esame del merito. Il quarto motivo, sulle spese, è subordinato all’accoglimento e resta assorbito.
Il dispositivo: la Corte rigetta il ricorso.
Implicazioni pratiche
Per gli studi e le associazioni professionali che insinuano crediti al passivo di un cliente fallito, il rango privilegiato ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. non è automatico: la domanda proposta dall’ente collettivo fa anzi presumere l’assenza di personalità della prestazione. Per ottenere il privilegio occorre documentare, sin dal conferimento dell’incarico, che la prestazione è stata svolta personalmente e in via esclusiva o prevalente da un professionista individuato, e produrre gli accordi interni di ripartizione che dimostrano come il compenso remuneri il lavoro di quello specifico associato. In sede di legittimità l’accertamento sul punto è di fatto, quindi la partita si gioca nel merito: la prova documentale va costruita a monte, non recuperata in cassazione.
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