Cartella clinica: fa fede privilegiata solo per le attività svolte, non per diagnosi e valutazioni (Cass. 1166/2026)
Corte di Cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 1166 del 20 gennaio 2026 (R.G.N. 22853/2024) — Presidente Antonietta Scrima, Relatore Marco Dell’Utri.
Il principio di diritto
Le attestazioni contenute in una cartella clinica redatta da un’azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN hanno natura di certificazione amministrativa, assistita dal regime degli artt. 2699 ss. c.c. e superabile solo con querela di falso, unicamente per le indicazioni delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento; ne restano invece prive le valutazioni, le diagnosi e le manifestazioni di scienza o di opinione ivi annotate — come la riconducibilità di una lesione al decubito — che non fanno fede privilegiata e vanno liberamente apprezzate dal giudice.
Il fatto
Un uomo, in proprio e quale unico erede della madre, chiede la condanna di una fondazione, quale struttura sanitaria, al risarcimento dei danni per il decesso della madre, avvenuto a causa di piaghe da decubito formatesi, per asserita negligenza dei sanitari, durante il ricovero presso la struttura. Il Tribunale e la Corte d’appello di Brescia rigettano la domanda: dalla cartella clinica e dal diario medico — ritenuti a fede privilegiata — le piaghe risultavano preesistenti al ricovero e la paziente adeguatamente mobilizzata, con esclusione della responsabilità della struttura. Segue ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La motivazione
La Corte accoglie i primi quattro motivi, esaminati congiuntamente. Secondo il consolidato orientamento di legittimità, le attestazioni della cartella clinica di una struttura pubblica o convenzionata hanno natura di certificazione amministrativa, con l’efficacia privilegiata degli artt. 2699 ss. c.c., soltanto per le indicazioni delle attività svolte nel corso della terapia o dell’intervento; ne sono invece prive le valutazioni, le diagnosi e le manifestazioni di scienza o di opinione, che restano liberamente valutabili (Cass. n. 16737/2024; Cass. n. 27288/2022). Il principio è coerente con quello, più generale, sui verbali della pubblica autorità, che fanno piena prova fino a querela di falso solo delle dichiarazioni delle parti e dei fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, mentre le circostanze apprese da terzi o accertate hanno una mera attendibilità intrinseca, superabile con prova contraria.
Nel caso di specie, l’affermazione sulla riconducibilità al decubito di lesioni riscontrate all’ingresso in struttura non è il rilievo di un’attività svolta durante una terapia o un intervento, ma una valutazione o diagnosi, come tale priva di fede privilegiata. È perciò errata l’affermazione della Corte territoriale secondo cui, non essendo stata la cartella clinica oggetto di querela di falso, doveva ritenersi provato che al momento del ricovero la paziente presentasse già lesioni da decubito di livello 2. Il giudice del rinvio dovrà rinnovare la valutazione probatoria sul nesso di causa tra il decubito e la condotta dei sanitari, senza attribuire fede privilegiata a valutazioni, diagnosi e manifestazioni di scienza o di opinione.
Il dispositivo: la Corte accoglie i primi quattro motivi nei termini precisati, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Implicazioni pratiche
Nel contenzioso di responsabilità sanitaria la cartella clinica non è una prova blindata. Occorre distinguere due piani: ciò che il sanitario attesta di avere fatto (attività di terapia o intervento) gode di efficacia privilegiata e si contesta solo con querela di falso; ciò che il sanitario valuta o diagnostica — ad esempio l’origine, la datazione o lo stadio di una lesione — non fa fede privilegiata e può essere superato con prove ordinarie, comprese quelle documentali e testimoniali di parte. Per chi assiste il danneggiato, questo apre la strada a contestare nel merito le diagnosi trascritte in cartella senza dover proporre querela di falso; per la struttura, significa che annotazioni valutative non mettono al riparo dall’onere di dimostrare la correttezza della condotta.
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