Canoni di accesso alle strade statali nei piccoli Comuni: alla Corte costituzionale il «salva-leggi» che farebbe rivivere l’art. 4 l. 59/1961 (Cass. 9173/2026)

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza interlocutoria n. 9173/2026, pubblicata l’11 aprile 2026 (R.G.N. 9131/2021) — camera di consiglio del 30 ottobre 2025, Presidente Guido Mercolino, Relatore Andrea Zuliani.

La questione rimessa alla Corte costituzionale

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale — con riferimento all’art. 76 della Costituzione — dell’art. 1 del d.lgs. n. 179 del 2009, nella parte in cui dichiara, alla voce n. 1696 dell’Allegato 1, l’indispensabile permanenza in vigore dell’art. 4, comma 4, della legge n. 59 del 1961.

Il fatto

Si controverte sul diritto della società concessionaria della rete stradale statale di riscuotere i canoni per l’accesso, da una strada statale, a un immobile situato nel centro abitato di un Comune con meno di 20.000 abitanti. Il privato nega il diritto invocando l’art. 4, comma 4, della legge n. 59/1961, che farebbe salvi in favore dei Comuni i canoni per licenze o concessioni interessanti il corpo stradale. Il Tribunale di Rovigo accolse la domanda del privato; la Corte d’appello di Venezia riformò, ritenendo l’art. 4, comma 4, l. 59/1961 implicitamente abrogato dal Codice della Strada e dalle norme successive sull’ente gestore, e negando che il cosiddetto salva-leggi (d.lgs. n. 179/2009, che alla voce 1696 dell’Allegato 1 menziona quella legge) ne determinasse la reviviscenza. Il privato ricorre per cassazione.

La motivazione

La Corte registra un contrasto. Alcune pronunce (ord. n. 11266/2020; Cass. n. 4192/2023) attribuiscono all’inserimento nell’Allegato 1 il valore di permanenza in vigore dell’art. 4 l. 59/1961; altre (Cass. n. 15942/2024; e, su analoga questione, Sez. Lavoro n. 19420/2013, n. 7976/2016, n. 26488/2018) ritengono che le disposizioni tacitamente abrogate non potessero essere salvate, sicché la loro inclusione nell’Allegato va considerata tamquam non esset, frutto di lapsus calami, in un’interpretazione conforme agli artt. 3 e 76 Cost. Soprattutto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 182/2018 (sollecitata su altra voce del medesimo Allegato), ha dichiarato illegittimo l’art. 1 d.lgs. 179/2009 nella parte in cui dichiarava indispensabile la permanenza in vigore di una norma già abrogata, escludendo che il decreto abbia natura meramente ricognitiva. Ritenuta rilevante — il privato fonda la propria pretesa proprio sulla reviviscenza dell’art. 4 l. 59/1961 — e non manifestamente infondata la questione per eccesso di delega (art. 76 Cost.), la Corte la solleva davanti al Giudice delle leggi.

Esito (interlocutorio): dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale (art. 76 Cost.); sospende il giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Implicazioni pratiche

La sorte dei canoni di accesso alle strade statali, nei tratti interni ai Comuni con meno di 20.000 abitanti, dipende ora dalla Corte costituzionale: se l’art. 1 d.lgs. 179/2009 sarà dichiarato illegittimo nella parte relativa all’art. 4, comma 4, l. 59/1961, quest’ultimo non rivivrà e il diritto a riscuotere i canoni resterà in capo al concessionario statale; in caso contrario potrà spettare ai Comuni. La decisione avrà rilievo generale sul valore del salva-leggi, confermando che l’inserimento di una norma nell’Allegato 1 non ha necessariamente effetto di reviviscenza e può cedere di fronte all’eccesso di delega. I contenziosi analoghi sui canoni stradali restano di fatto in attesa della pronuncia.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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