Demansionamento: il danno alla professionalità si prova per presunzioni, non è in re ipsa, e l’equivalenza delle mansioni va valutata in concreto (Cass. 1195/2026)

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ordinanza n. 1195 del 20 gennaio 2026 (R.G.N. 11377/2024) — Presidente Antonella Pagetta, Relatore Francescopaolo Panariello.

Il principio di diritto

In tema di demansionamento, l’equivalenza delle nuove mansioni — per i fatti anteriori al d.lgs. n. 81/2015 — va accertata in concreto, verificando che esse siano aderenti alla specifica competenza acquisita dal lavoratore e ne salvaguardino il livello professionale, non bastando il riferimento astratto al livello di categoria. Il danno da dequalificazione, di natura patrimoniale, può essere accertato e liquidato anche in via presuntiva ed equitativa sulla base di elementi quali la durata del demansionamento, l’impoverimento del bagaglio professionale e l’incidenza sulle possibilità di carriera e di ricollocazione, senza che esso possa dirsi riconosciuto in re ipsa.

Il fatto

Un quadro direttivo di una banca lamentava un demansionamento progressivo: dal ruolo di responsabile del recupero crediti per più regioni era passato, dal 2008 in poi, a incarichi via via svuotati di contenuto (team manager, “progettista formazione”, “specialista rischi HR”, “net promoter system”). Chiedeva l’accertamento del demansionamento, la reintegra nelle mansioni precedenti o equivalenti e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Il Tribunale di Firenze aveva accertato il demansionamento da settembre 2010, con risarcimento equitativo pari al 30% della retribuzione mensile per l’intero periodo. La Corte d’appello, in parziale riforma, aveva collocato l’inizio del demansionamento a gennaio 2015, confermando gli altri capi. La banca ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La motivazione

Il primo motivo (art. 360, n. 5, c.p.c.) è inammissibile per la preclusione della doppia conforme (art. 360, penultimo comma, c.p.c.): la ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni né dimostrato che fossero diverse (Cass. n. 5528/2018; n. 26774/2016; n. 19001/2016), emergendo anzi una piena conformità; per il resto, sotto la veste del “travisamento della prova”, la censura mira a una rivalutazione della testimonianza, insindacabile perché rientrante nel prudente apprezzamento del giudice ex art. 116 c.p.c.

Il secondo motivo (artt. 2103 c.c., 82 e 83 CCNL credito, 1362 e 1363 c.c.) è in parte infondato e in parte inammissibile: la Corte territoriale si è riferita anche all’allegato al contratto aziendale, senza disapplicare la contrattazione integrativa; l’equivalenza, per i fatti anteriori al d.lgs. n. 81/2015, va accertata in concreto verificando l’aderenza delle nuove mansioni alla specifica competenza del dipendente. La censura non si confronta con la ratio della sentenza (svuotamento concreto degli incarichi e assenza di ogni progressione, a differenza dei colleghi).

Il terzo motivo (motivazione apparente, artt. 132, n. 4, c.p.c. e 111 Cost.) è infondato: la Corte ha esposto gli indici presuntivi del danno — lunga durata del demansionamento, impoverimento del bagaglio professionale, incidenza sulle possibilità di carriera e di ricollocazione, “visibilità” del demansionamento con perdita di ogni potere decisionale e di coordinamento. Il quarto motivo (artt. 1223, 1226, 2103, 2043, 2697, 2729 c.c.) è inammissibile: il danno non è stato ritenuto in re ipsa, ma su base presuntiva tratta dal percorso lavorativo e dalla traiettoria peggiorativa della carriera (Cass. n. 19923/2019); la censura è meramente contrappositiva (Cass. n. 22366/2021).

In dispositivo, la Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alle spese e dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Implicazioni pratiche

Per affermare o contestare un demansionamento anteriore al 2015 conta la valutazione in concreto: non basta il livello di inquadramento astratto, occorre verificare l’aderenza delle mansioni alla competenza acquisita e la salvaguardia del livello professionale.

Il danno da dequalificazione non è automatico né “in re ipsa”: va provato, ma la prova può essere presuntiva ed equitativa, valorizzando durata del demansionamento, impoverimento professionale e incidenza sulla carriera e sulla ricollocazione.

In presenza di doppia conforme il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso: chi ricorre deve indicare puntualmente le ragioni di fatto delle due sentenze e dimostrarne la diversità.

Il “travisamento della prova” non può essere usato per ottenere una rivalutazione delle testimonianze, riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito (art. 116 c.p.c.).

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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