Contributi previdenziali: per le radio e TV il minimale segue il contratto dell’àmbito, locale o nazionale (Cass. 572/2026)

Corte di Cassazione, Sez. IV Civile, ordinanza n. 572 del 10 gennaio 2026 (R.G.N. 5270/2022) — Presidente Gabriella Marchese, Relatore Angelo Cerulo.

Il principio di diritto

«La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore di attività effettivamente svolta dall’impresa. Per le imprese radiofoniche e televisive, occorre avere riguardo all’àmbito, locale o nazionale, di tale attività, nei termini definiti dalla contrattazione collettiva.»

Il fatto

La Corte d’appello di Bologna aveva confermato la legittimità dell’avviso di addebito notificato dall’INPS a una società operante nel settore radiotelevisivo per contributi non versati e sanzioni (dichiarando prescritto il solo credito relativo al giugno 2013). L’Istituto aveva disapplicato il contratto collettivo dei lavoratori delle imprese radiofoniche e televisive in àmbito locale, determinando la contribuzione sulla base di un diverso contratto, ritenuto stipulato da sigle comparativamente più rappresentative. La pretesa riguardava anche la posizione di un lavoratore il cui contratto a progetto era stato qualificato come non genuino e ricondotto a subordinazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; l’INPS ha resistito con controricorso.

La motivazione

Sul primo motivo la Corte richiama il proprio orientamento costante: la retribuzione parametro per la determinazione dei contributi (minimale contributivo) ex art. 1 del d.l. n. 338 del 1989 non può essere inferiore a quella stabilità dai contratti collettivi delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall’impresa, ai sensi dell’art. 2070 cod. civ. (Cass., S.U., n. 11199 del 2002; Cass., sez. lav., n. 23607 del 2025). Il riferimento ai contratti stipulati dalle associazioni più rappresentative su base nazionale non determina un’estensione erga omnes dei contratti collettivi, in spregio all’art. 39 Cost., ma assume la sola parte economica come parametro contributivo minimale comune (Cass., sez. VI-L, n. 19284 del 2017; Cass., sez. lav., n. 16 del 2012).

Da tali princìpi si discosta la sentenza impugnata. Il raffronto della rappresentatività tra i contratti postula l’omogeneità dei termini di paragone e può essere praticato solo tra contratti riguardanti il medesimo settore di attività. L’attività radiotelevisiva svolta in àmbito locale ha peculiarità proprie rispetto a quella nazionale, e il diverso àmbito di operatività è tratto qualificante dell’attività, che ne condiziona il contenuto: applicare il contratto di un settore distinto contrasta con una disciplina cogente, di stretta interpretazione, ancorata all’attività concretamente svolta, e vanifica la funzione della contrattazione collettiva come parametro uniforme. Il primo motivo è quindi fondato.

Il secondo motivo, con cui si contesta l’accertamento della subordinazione ex art. 2094 cod. civ., è invece inammissibile: la valutazione degli indici da cui inferire il vincolo di subordinazione costituisce accertamento di fatto (Cass., sez. lav., n. 22846 del 2022), sindacabile in sede di legittimità solo entro i limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.; il ricorso, proponendo una lettura atomistica degli elementi già vagliati in una “doppia conforme”, sollecita un riesame del merito precluso (Cass., S.U., n. 34476 del 2019).

Implicazioni pratiche

Nelle controversie contributive che coinvolgono imprese radiofoniche e televisive, il minimale contributivo va ancorato al contratto collettivo del settore effettivamente svolto, distinguendo tra àmbito locale e nazionale. Non è legittimo comparare la rappresentatività di contratti destinati a categorie d’imprese diverse: il presupposto del confronto è l’omogeneità del settore. Il principio rileva per i datori di lavoro operanti in comparti dotati di contrattazione parallela locale e nazionale e per la determinazione della base imponibile previdenziale da parte dell’INPS. Resta invece preclusa in cassazione la rimessa in discussione dell’accertamento di fatto sulla natura subordinata del rapporto.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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