Spese legali del dipendente assolto: niente rimborso ex CCNL se il fatto è frutto di grave negligenza (Cass. civ. n. 27670/2025)

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ordinanza n. 27670/2025, pubblicata il 16 ottobre 2025 (R.G.N. 27866/2022; adunanza camerale del 10 luglio 2025; Presidente Margherita Maria Leone, Relatore Roberto Riverso).

Il principio di diritto

La garanzia contrattuale del rimborso delle spese legali di difesa penale del dipendente (art. 36 CCNL Credito) è condizionata al corretto esercizio delle funzioni e non copre i fatti commessi con negligenza nell’esercizio delle funzioni, pur in presenza di una sentenza penale di assoluzione.

Il fatto

Un direttore di agenzia bancaria, assolto in sede penale dai reati di falso e truffa, chiedeva alla banca il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa, ai sensi dell’art. 36 CCNL Credito. Il Tribunale di Massa e la Corte di appello di Genova respingevano la domanda: pur assolto, il dipendente aveva colpevolmente consentito a un terzo estraneo di operare nei locali dell’agenzia simulando l’appartenenza all’organizzazione, con una condotta connotata da grave negligenza nel corretto esercizio delle funzioni. Il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi.

La motivazione

La Corte rigetta il ricorso. Il primo motivo è inammissibile: deduce l’omesso esame di fatti decisivi in un’ipotesi di “doppia conforme” (preclusa ex art. 360, comma 4, cod. proc. civ.), non trascrive la sentenza penale di assoluzione in violazione del principio di specificità e non impugna la ratio decidendi, secondo cui non sono coperti dalla garanzia i fatti commessi con negligenza nell’esercizio delle funzioni. Il secondo motivo è inammissibile perché meramente argomentativo e diretto a censurare l’accertamento di fatto – la deviazione dalle buone pratiche – non più rivedibile in sede di legittimità; peraltro la stessa sentenza penale aveva evidenziato una “deviazione evidente e scontata dalle buone pratiche”.

Esito: rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese processuali.

Implicazioni pratiche

Per i rapporti di lavoro bancari (ma il principio è estensibile), il rimborso contrattuale delle spese legali di difesa penale non è automatico in caso di assoluzione: presuppone che il fatto sia riconducibile al corretto esercizio delle funzioni. La condotta gravemente negligente esclude la garanzia, anche quando il procedimento penale si chiuda con una formula assolutoria.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *