Riesame del sequestro: il giudice può riqualificare il fatto (da discarica abusiva a deposito incontrollato), non fondarsi su un fatto diverso (Cass. pen. 1882/2026)

Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza n. 1882 del 19 gennaio 2026 (R.G.N. 28475/2025) — Presidente Luca Ramacci, Relatore Giovanni Giorgianni.

Il principio di diritto

In sede di riesame il Tribunale può confermare il provvedimento di sequestro preventivo anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale è ravvisato il fumus commissi delicti, ma non può porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso; il mutamento del fatto richiede una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, tale da determinare un reale pregiudizio dei diritti della difesa. La riqualificazione da discarica abusiva (art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006) a deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, commi 1, 2 e 4) non viola il principio di correlazione tra accusa e decisione, trattandosi del medesimo fatto storico ricondotto a una definizione più riduttiva e in melius, sulla quale l’indagato ha avuto piena possibilità di difesa.

Il fatto

Il G.I.P. di Crotone aveva convalidato il sequestro di due cumuli di rifiuti speciali — principalmente materie plastiche derivanti da operazioni di recupero e riciclo — depositati su nudo suolo privo di impermeabilizzazione, qualificando il fatto come realizzazione e gestione di una discarica abusiva ex art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006. Il Tribunale del riesame di Crotone aveva accolto l’impugnazione e annullato il sequestro, escludendo gli elementi della discarica abusiva e ritenendo il fatto qualificabile come deposito incontrollato di rifiuti ex art. 256, commi 1, 2 e 4, ma reputando di non poter operare la riqualificazione perché si sarebbe trattato di un fatto diverso. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo di violazione di legge; il Procuratore generale ha concluso per il rigetto, la difesa per l’inammissibilità.

La motivazione

Il ricorso ex art. 325 cod. proc. pen. contro i provvedimenti in materia di sequestro è ammesso per la sola violazione di legge, nozione che comprende anche i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o meramente apparente (Sez. U, n. 25932 del 2008, Ivanov). Nel merito, in sede di riesame il Tribunale può confermare il sequestro anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto in cui è ravvisato il fumus, ma non può fondarsi su un fatto diverso (Sez. 2, n. 7315 del 2019, Silvani); e il mutamento del fatto esige una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie concreta, tale da pregiudicare la difesa (Sez. U, n. 36551 del 2010, Carelli).

La riqualificazione da discarica abusiva a deposito incontrollato riguarda il medesimo fatto storico, ricondotto a una definizione più riduttiva e in melius, sulla quale l’indagato ha avuto ampia possibilità di interlocuzione e difesa (Sez. 3, n. 12443 del 2010, Coculo). Il Tribunale del riesame ha quindi errato nel ritenere di trovarsi di fronte a un fatto diverso e nell’annullare il sequestro anziché riqualificare la fattispecie e mantenere la misura. Il ricorso del pubblico ministero è fondato: l’ordinanza è annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Crotone, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.

Implicazioni pratiche

Il Tribunale del riesame non deve annullare il sequestro quando i medesimi fatti storici consentono una qualificazione giuridica diversa e più lieve: può e deve riqualificare mantenendo la misura, a condizione di non introdurre un fatto sostanzialmente nuovo che colga l’indagato di sorpresa pregiudicandone la difesa. Nei reati ambientali, il passaggio dalla discarica abusiva al deposito incontrollato di rifiuti resta nell’alveo dello stesso fatto. Sul piano dell’impugnazione, il ricorso per cassazione contro le cautele reali resta circoscritto alla violazione di legge, comprensiva però della motivazione assente o apparente.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *