L’omesso interrogatorio preventivo è coperto dalla motivazione sul pericolo di fuga (Cass. pen. Sez. 4 n. 18647 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la prescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è osservata anche quando l’ordinanza operi un richiamo ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza ricorrere a formule stereotipate. In presenza di posizioni analoghe o di imputazioni seriali, è consentita una valutazione cumulativa, purché dal contesto risulti evidente la ragione giustificativa della misura. Il pericolo di fuga, ai sensi dell’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., non richiede necessariamente condotte materiali rivelatrici dell’inizio dell’allontanamento, potendo essere desunto da un giudizio prognostico ancorato alla situazione di vita concreta del soggetto. L’insussistenza delle esigenze cautelari ostative all’interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

Il Fatto

Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame, rigettava il ricorso proposto nell’interesse di un soggetto, indagato per plurime cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina, occultata di volta in volta nel cavo orale, avverso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip. Il ricorrente, ritenendo di essere stato colpito da una motivazione cumulativa e stereotipata, priva di autonoma valutazione della sua posizione, nonché di un’ordinanza nulla per il mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo, proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. e la nullità per violazione dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., contestando altresì la sussistenza del concreto pericolo di fuga.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che entrambi i motivi di ricorso reiterano pedissequamente le doglianze già proposte in sede di riesame, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, che aveva dato compiutamente atto delle ragioni per le quali riteneva sussistente il contestato pericolo di fuga.

Quanto al primo motivo, la Corte ha ricordato che il requisito dell’autonoma valutazione, imposto dall’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è osservato anche quando l’ordinanza richiami atti del procedimento, purché il giudice svolga un effettivo vaglio degli elementi decisivi. In presenza di posizioni analoghe, non è necessario ribadire ogni volta le regole di giudizio, potendo ricorrere a una valutazione cumulativa. Nel caso di specie, il Tribunale aveva valorizzato la pervicacia della condotta, posta in essere con metodo collaudato e costante, nonché i precedenti penali in materia di stupefacenti, inferendo la concretezza e l’attualità del pericolo di reiterazione nonostante lo iato temporale. Tale valutazione, ha precisato la Corte, non è censurabile in sede di legittimità quando il rigetto della specifica deduzione risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione.

Con riferimento al secondo motivo, la Corte ne ha affermato l’aspecificità, non misurandosi esso con l’ampia motivazione del provvedimento impugnato. Il Tribunale aveva infatti escluso l’obbligo dell’interrogatorio preventivo, ritenendo sussistente il pericolo di fuga, e aveva desunto l’esistenza di una rete delinquenziale di sostegno dal fatto che il procedimento riguardava ventidue soggetti, alcuni dei quali evasi dagli arresti domiciliari o resisi irreperibili. La Corte ha condiviso la prognosi di pena superiore a due anni e ha richiamato l’esegesi secondo cui il pericolo di fuga non richiede necessariamente condotte materiali rivelatrici dell’inizio dell’allontanamento, essendo sufficiente un giudizio prognostico ancorato alla situazione di vita concreta del soggetto, alle sue frequentazioni e ai suoi precedenti.

La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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