Fusione per incorporazione e notifica del ricorso per liquidazione giudiziale (Cass. civ. Sez. I n. 9602 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, effettuata alla società debitrice prima del perfezionamento della fusione per incorporazione, è rituale e validamente instaura il contraddittorio, atteso che l’efficacia costitutiva della fusione si produce solo con l’iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese. Ove la fusione si perfezioni nel corso del giudizio, non si determina l’interruzione del processo, né è necessario integrare il contraddittorio nei confronti della società incorporante, la quale può solo spiegare intervento volontario ai sensi dell’art. 105 cod. proc. civ.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli aveva rigettato il reclamo proposto dalla società incorporante avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale della società incorporata, su istanza di una banca creditrice. La ricorrente lamentava che il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza non erano stati notificati alla società incorporante, nonostante l’iscrizione nel registro delle imprese del progetto e della delibera di fusione fosse già avvenuta al momento della notifica. In via subordinata, deduceva che il tribunale avrebbe comunque dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio, essendo la società debitrice ormai estinta e cancellata dal registro delle imprese alla data dell’udienza.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso, rilevando che l’inesatta indicazione del paradigma normativo di cui all’art. 360 cod. proc. civ. non costituisce causa di inammissibilità, richiamando Sezioni Unite n. 17931/2013.
Nel merito, la Corte ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio secondo cui la società incorporata, ove insolvente, è assoggettabile a liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 33 d.lgs. n. 14/2019. Il soggetto debitore destinatario della notifica del ricorso va individuato nella società incorporata che, pur se estinta, conserva la propria identità ai fini dell’eventuale apertura della procedura, potendo la società incorporante intervenire nel giudizio e proporre reclamo. La Corte ha richiamato sul punto Cass. n. 18261/2024, estendendone l’applicabilità al codice della crisi d’impresa.
La Corte ha poi verificato che, al momento della notifica del ricorso, il procedimento di fusione non si era ancora concluso: risultavano iscritti solo il progetto di fusione e la delibera di fusione, mentre gli effetti della fusione, ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 2, cod. civ., si producono solo dopo l’iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese, avvenuta nel caso di specie successivamente alla notifica.
La Corte ha infine escluso che la cancellazione della società debitrice intervenuta nelle more del giudizio potesse incidere sulla prosecuzione dello stesso, non determinandosi l’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 2504-bis cod. civ., né dovendosi integrare il contraddittorio nei confronti della società incorporante, come già affermato da Sezioni Unite n. 21970/2021. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
Nota della Redazione
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