Nullo il giudizio tributario se l’avviso di udienza è comunicato solo al difensore del fallito e non al curatore (Cass. civ. Sez. 5 n. 6016 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di fallimento del contribuente nel corso del giudizio di merito determina l’interruzione del processo e il trasferimento al curatore della legittimazione processuale per i rapporti patrimoniali compresi nel fallimento. L’omessa comunicazione dell’avviso di trattazione al curatore, che si sia attivato costituendosi e abbia eccepito il vizio nella prima difesa utile, integra una nullità del procedimento e della decisione per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 546/1992. Tale nullità, essendo relativa, può essere fatta valere solo dalla curatela e non dall’Ufficio, e non è rilevabile d’ufficio quando la curatela sia rimasta inerte nel riassumere il giudizio. La mancata concessione del rinvio richiesto dal curatore per poter svolgere le proprie difese costituisce error in procedendo.

Il Fatto

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2012, con il quale l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini Ires e Irap e Iva non detratta, in relazione a fatture emesse da una società fornitrice, ritenute afferenti a operazioni non documentate. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; l’Agenzia proponeva appello. Nel corso del giudizio di secondo grado, la società contribuente veniva dichiarata fallita e il processo era interrotto. L’Ufficio riassumeva il giudizio, ma l’avviso di trattazione dell’udienza veniva comunicato dalla cancelleria soltanto al difensore della società in bonis costituito prima del fallimento, e non al curatore. Quest’ultimo, appresa informalmente la data dell’udienza, si costituiva pochi giorni prima, eccependo la nullità della comunicazione e chiedendo il rinvio per poter svolgere compiutamente le proprie difese. La Commissione tributaria regionale, nondimeno, decideva nel merito e accoglieva l’appello dell’Ufficio. La curatela proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, ricordando che la dichiarazione di fallimento comporta il trasferimento al curatore della legittimazione processuale relativamente ai rapporti patrimoniali facenti capo al debitore, ai sensi dell’art. 43 della legge fallimentare. Il debitore fallito, infatti, è privo della capacità di stare in giudizio per tali rapporti, salva l’ipotesi di azione per la tutela di diritti strettamente personali o di inerzia degli organi della procedura concorsuale.

Con specifico riferimento al processo tributario, la Corte ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 11287 del 2023, secondo cui, in caso di rapporto d’imposta i cui presupposti si siano formati prima del fallimento, il contribuente fallito può impugnare l’atto impositivo solo in caso di astensione del curatore, configurabile come comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia. L’insussistenza di tale stato di inerzia comporta il difetto della capacità processuale del fallito, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Ne deriva che, quando la curatela si attiva riassumendo o coltivando il giudizio, il rapporto litigioso è acquisito alla massa e la legittimazione spetta esclusivamente al curatore.

Quanto al vizio dedotto, la Corte ha ribadito che l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni liberi prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza costituisce causa di nullità del procedimento e della decisione per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. Tale nullità può essere sanata per raggiungimento dello scopo solo se la parte sia comunque comparsa in udienza o abbia depositato memorie, ma non quando la parte, nella prima difesa utile, abbia tempestivamente eccepito il vizio chiedendo il ripristino del termine violato: in tal caso, il rinvio non può essere negato, pena la violazione del contraddittorio. Si tratta di una nullità di tipo relativo, che deve essere fatta valere dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva, a norma dell’art. 157, comma 2, cod. proc. civ.

Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha rilevato che l’iniziale inerzia della curatela nel non riassumere il giudizio interrotto escludeva che il difetto di legittimazione processuale della società fallita potesse essere rilevato d’ufficio dal giudice di appello. Tuttavia, la curatela, una volta avuta notizia dell’udienza, si era costituita tempestivamente, eccependo nella prima difesa utile l’omessa comunicazione dell’avviso di trattazione e chiedendo il rinvio. Avendo il giudice di appello deciso nel merito senza disporre il richiesto rinvio, la Corte ha ritenuto integrato un error in procedendo, con conseguente nullità della sentenza impugnata.

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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